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Circolare

Circolare numero 136 del 18-6-1999

Normativa e importi relativi alla contribuzione IVS, contribuzione di maternità, contribuzione INAIL dovuta dai cd-cm per l’anno 1999. Frazionamento. Applicazione somme aggiuntive. Modalità e termini di pagamento dei contributi dovuti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 1999 le aliquote, i redditi convenzionali, gli importi annui e le modalità di riscossione dei contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Vengono inoltre indicati gli importi di maternità e INAIL, la soppressione dei contributi TBC ed ex E.N.A.O.L.I., la disciplina del frazionamento, gli esoneri per calamità naturali, nonché le regole per somme aggiuntive, interessi, sanzioni e modalità di pagamento tramite F24.

Contributi previdenziali e assistenziali per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IATP - anno 1999

Contributi previdenziali e assistenziali per CD, coloni, mezzadri e IATP - anno 1999

La circolare definisce il quadro contributivo per l'anno 1999 nel settore agricolo dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Vengono fissati aliquote, importi annui, esoneri, soppresioni contributive e modalità di riscossione, con allegazione di tabelle operative e disciplina delle somme aggiuntive.

Contribuzione IVS e reddito convenzionale

Il calcolo dei contributi IVS continua a basarsi sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito previste dalla tabella D della legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulate dal decreto legislativo n. 146/1997 dal 1 luglio 1997.

Per il 1999 il reddito medio convenzionale è determinato in lire 75.325, calcolato sulla media delle medie salariali giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato. Su tale valore si applicano le aliquote di riferimento:

  • 16,30% per la generalità delle imprese;
  • 13,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate;
  • riduzione al 13,80% e all'8,80% rispettivamente per i soggetti di età inferiore a 21 anni.

Tenendo conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive per il 1999 risultano pari a:

  • 18,30% e 15,30% per i soggetti con più di 21 anni;
  • 15,80% e 10,80% per i soggetti con meno di 21 anni.

Altri contributi dovuti nel 1999

La circolare indica anche gli ulteriori oneri previdenziali e assistenziali applicabili nel 1999:

  • contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge 3 giugno 1975, n. 160: lire 930 a giornata;
  • contributo di maternità ex art. 6 legge 29 dicembre 1987, n. 546: lire 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale;
  • contributo INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali: aumento del 24%, con importo annuo di lire 992.000, ridotto a lire 686.960 per aziende situate in territori montani e zone agricole svantaggiate.

Sono invece soppressi dal 1 gennaio 1999:

  • il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei coloni e mezzadri;
  • il contributo ex E.N.A.O.L.I. dovuto da coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Tabelle contributive e importi annui

In allegato sono riportate le tabelle dei contributi dovuti per il 1999, distinte per:

  • categorie di soggetti (CD/CM e IATP);
  • classi di età (maggiori di 21 anni, minori di 21 anni, ultrasessantacinquenni);
  • territori non agevolati e territori agevolati / montani / zone agricole svantaggiate;
  • fasce di reddito da 1 a 4.

Le tabelle forniscono gli importi annui complessivi da versare per ciascuna combinazione di fascia, età e territorio, e rappresentano il riferimento operativo per la tariffazione 1999.

Frazionamento del contributo

La circolare interviene sul tema del frazionamento dei contributi previsto dal decreto legislativo n. 146/1997. Con la tariffazione del 1999 viene riesaminato il carico contributivo delle aziende che avevano perso il diritto al frazionamento per aver superato, dopo il 1 luglio 1997, i vecchi limiti di fascia della legge n. 233/1990, ma non quelli rimodulati dal decreto legislativo n. 146/1997.

Viene chiarito che la cessazione del diritto al frazionamento si verifica soltanto se l'incremento del reddito agrario comporta l'attribuzione di una fascia superiore rispetto a quella posseduta al momento della richiesta di frazionamento.

Calamità naturali e legge n. 185/1992

Nel calcolo dell'anno 1999 vengono gestiti gli esoneri contributivi per calamità naturali previsti dalla legge n. 185/1992 per gli eventi con fine periodo di calamità a decorrere dal 17 luglio 1998.

La gestione avviene sulla base delle domande acquisite dalle sedi, secondo quanto richiamato dalla circolare 4/99. Gli esoneri riguardano soltanto:

  • i contributi in naturale scadenza;
  • le rate dei contributi obbligatori di competenza 1999.

La percentuale di esonero applicata alle singole rate è quella inserita dalle sedi in sede di acquisizione della domanda.

Somme aggiuntive, interessi legali e tasso di interesse

Per i contributi pregressi che non derivano da domanda di regolarizzazione contributiva agevolata, la circolare prevede l'applicazione delle somme aggiuntive disciplinate dalla legge n. 48/1988 e dalla legge n. 662/1996, oltre agli interessi legali nei casi previsti.

Dal 1 gennaio 1999 il tasso di interesse legale è fissato al 2,5%. L'allegato 2 descrive in modo dettagliato i criteri di calcolo, distinguendo:

  • iscrizioni e/o variazioni avvenute nei termini;
  • iscrizioni e/o variazioni fuori termine in periodo di vigenza della legge n. 662/1996;
  • iscrizioni e/o variazioni fuori termine in periodo di vigenza della legge n. 48/1988.

Per ciascun caso sono specificati:

  • assenza di sanzioni e interessi quando la tariffazione è effettuata nell'anno di riferimento;
  • decorrenza degli interessi legali in caso di tariffazione successiva;
  • applicazione degli interessi di dilazione maggiorati di 3 o 5 punti nei diversi periodi normativi;
  • eventuale una tantum, con criteri graduati in funzione del ritardo, dell'accertamento d'ufficio o della denuncia spontanea.

Modalità di pagamento e scadenze

La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. Le scadenze delle quattro rate bimestrali sono:

  • 16 luglio 1999;
  • 16 settembre 1999;
  • 16 novembre 1999;
  • 16 gennaio 2000.

I modelli vengono recapitati in due tempi. Nella prima spedizione sono inviati tre F24; quello con scadenza 16 gennaio 2000 sarà inviato in tempo utile per consentire l'applicazione della riduzione relativa all'aiuto CE sui contributi INAIL dovuti per il 1999.

Per la prima rata, alle aziende situate in zone agricole svantaggiate, è previsto un ulteriore aiuto CE per i contributi INAIL dovuti per il 1998 fino a concorrenza di lire 200.000 annue pro capite. La circolare precisa che tale riduzione è subordinata alla pubblicazione di un decreto interministeriale e che, in mancanza, l'importo dovrà essere successivamente recuperato.

Regole sulle sanzioni una tantum e sugli accertamenti

L'allegato 2 contiene una disciplina articolata delle sanzioni una tantum, differenziata a seconda che vi sia evasione totale, evasione superiore al 50% o inferiore al 50% della contribuzione dovuta, nonché a seconda che si tratti di denuncia spontanea o di accertamento d'ufficio.

In sintesi, la misura della una tantum varia in funzione:

  • dell'entità del contributo accertato o da imporre a livello azienda;
  • della tempestività della denuncia spontanea rispetto ai termini iniziali della riscossione;
  • della presenza di accertamento d'ufficio;
  • del superamento o meno di determinate soglie percentuali di contribuzione.

La circolare richiama inoltre l'art. 10, comma 11, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, precisando che la riscossione si svolge nell'anno successivo a quello in cui è iniziato il procedimento di accertamento e che, nei casi di denunce tardive, il calcolo delle somme aggiuntive decorre dal 10 luglio, dal 15 luglio per i titolari di partita IVA dal 1998, o dal 16 luglio per l'esercizio di riscossione 1999, salvo il caso di evasione, per il quale non si applica la medesima regola.

Punti principali

Contribuzione IVS e reddito convenzionale

Per il 1999 il reddito medio convenzionale è fissato in lire 75.325. Le aliquote base sono pari al 16,30% per la generalità delle imprese e al 13,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con meno di 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente al 13,80% e all'8,80%. Considerando il contributo aggiuntivo del 2%, le aliquote complessive IVS risultano pari al 18,30% e al 15,30% per i maggiori di 21 anni, e al 15,80% e al 10,80% per i minori di 21 anni.

Altri contributi: addizionale, maternità, TBC, ex E.N.A.O.L.I. e INAIL

L'importo del contributo addizionale ex art. 17 della legge n. 160/1975 è pari a lire 930 a giornata. Il contributo di maternità resta invariato a lire 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale, ai sensi della legge n. 546/1987. Il contributo TBC e quello ex E.N.A.O.L.I. sono soppressi dal 1 gennaio 1999 in base alla legge n. 448/1998. Il contributo INAIL, per effetto del decreto interministeriale 3 maggio 1999, è aumentato del 24% ed è dovuto nella misura annua capitaria di lire 992.000, ridotta a lire 686.960 per aziende in territori montani e zone agricole svantaggiate.

Tabelle contributive 1999 per fasce, età e territorio

La circolare allega le tabelle con gli importi annui dovuti per il 1999 per coltivatori diretti/coloni/mezzadri e IATP, distinti per fasce di reddito, età (maggiori o minori di 21 anni, ultrasessantacinquenni) e per territori non agevolati o agevolati. Le tabelle riportano gli importi complessivi annui per ciascuna fascia e per ciascuna categoria, costituendo il riferimento operativo per la tariffazione.

Frazionamento dei contributi

Con la tariffazione del 1999 viene riesaminato il carico contributivo delle aziende che avevano perso il diritto al frazionamento a seguito del superamento dei vecchi limiti di fascia previsti dalla legge n. 233/1990, ma non dei limiti rimodulati dal decreto legislativo n. 146/1997. La circolare chiarisce che la cessazione del diritto al frazionamento si verifica solo quando l'aumento del reddito agrario fa attribuire all'azienda una fascia superiore rispetto a quella posseduta al momento della richiesta del frazionamento.

Gestione calamità naturali ex legge n. 185/1992

Con il calcolo dell'anno 1999 vengono gestiti gli esoneri contributivi per calamità naturali relativi agli eventi con fine periodo di calamità dal 17 luglio 1998. Gli esoneri si applicano solo ai contributi in naturale scadenza, quindi alle rate dei contributi obbligatori di competenza 1999. La percentuale di esonero è quella inserita dalle sedi in sede di acquisizione della domanda, secondo quanto richiamato dalla circolare 4/99.

Somme aggiuntive, interessi legali e disciplina delle denunce tardive

Per i contributi pregressi non oggetto di regolarizzazione agevolata si applicano le somme aggiuntive previste dalle leggi n. 48/1988 e n. 662/1996 e, se dovuti, gli interessi legali. Dal 1 gennaio 1999 il tasso legale è fissato al 2,5%. L'allegato 2 disciplina in modo dettagliato i casi di iscrizioni o variazioni nei termini e fuori termine, distinguendo fra periodi in vigenza della legge 662/96 e della legge 48/88, con regole diverse per interessi, sanzioni, una tantum e date di decorrenza in funzione dell'annualità oggetto di riscossione.

Riscossione e scadenze di pagamento

La riscossione avviene tramite quattro modelli di versamento unificato F24, con scadenze il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 1999 e 16 gennaio 2000. I modelli vengono inviati in due tempi: nella prima spedizione sono inviati tre modelli F24, mentre quello con scadenza 16 gennaio 2000 sarà trasmesso in tempo utile per consentire l'applicazione della riduzione relativa all'aiuto CE sui contributi INAIL 1999. Per la prima rata, alle aziende in zone agricole svantaggiate, è previsto un ulteriore aiuto CE sui contributi INAIL 1998 fino a lire 200.000 annue pro capite, con possibile recupero successivo in mancanza del decreto attuativo.

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