Sentenza del 24/03/2015 n. 1159 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO - Atto di compravendita - Dichiarazione resa in contraddittorio - Incongruenze - Potere d'accertamento dell'Ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La dichiarazione resa nell'atto pubblico di compravendita, ove incompatibile con le successive affermazioni del contribuente rese nel contraddittorio, giustifica l'azione accertatrice per contraddizione in re ipsa. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque non accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva fornito, in sede di contraddittorio con l'Ufficio, dichiarazioni ritenute incompatibili con quanto risultava da una dichiarazione confessoria contenuta in un atto pubblico di compravendita immobiliare. L'incongruenza tra le due dichiarazioni è stata considerata sufficiente a fondare il potere dell'Ufficio di procedere all'accertamento sintetico del reddito, poiché la contraddizione emergeva direttamente dal confronto tra documenti e dichiarazioni del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
L'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di elementi di spesa, manifestazioni di capacità contributiva e circostanze incompatibili con il reddito dichiarato.
Valore probatorio dell'atto pubblico
Le dichiarazioni rese in un atto pubblico, come un contratto di compravendita immobiliare, possono assumere particolare rilevanza probatoria e, se contraddicono quanto successivamente dichiarato dal contribuente, possono legittimare l'accertamento.
Massime di principio
- Le dichiarazioni contenute in un atto pubblico possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come elementi probatori rilevanti, soprattutto quando provengono dallo stesso contribuente.
- Una contraddizione tra quanto dichiarato in un atto notarile e quanto riferito successivamente all'Ufficio può giustificare l'accertamento anche senza ulteriori elementi autonomi, se l'incompatibilità è evidente.
- Nel contraddittorio con l'Amministrazione il contribuente deve mantenere coerenza con le dichiarazioni precedentemente rese in documenti ufficiali e deve fornire adeguata prova per spiegare eventuali divergenze.
- La presenza di una dichiarazione incompatibile con la ricostruzione fornita dal contribuente può spostare su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'errore, l'inattendibilità o la diversa effettiva portata della dichiarazione contenuta nell'atto pubblico.
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