Regolamento (UE) 2026/693
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/693 della Commissione, del 19 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 per quanto riguarda nuove specifiche di prova, un gruppo di specifiche ridotte e misure transitorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio la STI CCS del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, sostituendone integralmente gli allegati e precisando requisiti tecnici, prove, valutazioni di conformità e regole di transizione. Le principali novità riguardano nuove specifiche di prova per ETCS Baseline 4 e ATO Baseline 1, la descrizione delle versioni ridotte del sistema ETCS, i regimi di correzione degli errori, nonché una disciplina più dettagliata per la compatibilità dei sistemi radio e per la gestione delle transizioni. Vengono inoltre introdotte regole aggiornate su ATO, FRMCS, identificatori di sistema, dichiarazioni ESC/RSC, piani nazionali di attuazione e casi specifici territoriali. Il regolamento chiarisce infine che gli organismi di valutazione della conformità già notificati non devono essere nuovamente notificati.
Modifica la specifica tecnica di interoperabilità (STI) dei sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" (CCS) del sistema ferroviario UE, introducendo nuove specifiche di prova, versioni ridotte del sistema, regole transitorie e chiarimenti su compatibilità ETCS/RMR/ATO.
Ambito di applicazione
Si applica ai sottosistemi CCS di bordo e CCS a terra del sistema ferroviario dell’Unione, nonché ai relativi componenti di interoperabilità, nelle reti e sui veicoli rientranti nell’ambito tecnico e geografico della STI. Copre ETCS, radiocomunicazione ferroviaria (GSM-R e FRMCS), ATO e, per quanto riguarda l’interfaccia, i sistemi di rilevamento dei treni; include anche le condizioni per rinnovo/ristrutturazione, nuove autorizzazioni, estensioni dell’area d’uso, valutazione della conformità e casi specifici nazionali. Restano esclusi o di competenza nazionale i sistemi di classe B e taluni requisiti su apparati/elementi non direttamente armonizzati; per i sottosistemi esistenti già immessi sul mercato e messi in servizio entro il 28 settembre 2023 si prevedono regole di non applicazione salvo eccezioni espressamente indicate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/693: modifica della STI CCS
Il regolamento aggiorna in profondità la specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell’Unione, incidendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La Commissione interviene per recepire l’evoluzione tecnica dell’ERTMS, in particolare ETCS Baseline 4, ATO Baseline 1 e FRMCS, e per chiarire regole di prova, compatibilità, transizione e gestione degli errori.
Ambito di applicazione
La STI riguarda i sottosistemi CCS di bordo e a terra, i relativi componenti di interoperabilità e le interfacce con altri sottosistemi ferroviari. Si applica alle reti ferroviarie dell’Unione rientranti nell’ambito tecnico e geografico della STI e ai veicoli destinati a operarvi, inclusi locomotive, materiale rotabile passeggeri e veicoli speciali con cabina di guida; per i sistemi di classe B restano invece ferme le competenze degli Stati membri.
Struttura normativa e modifiche introdotte
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2023/1695 e sostituisce integralmente gli allegati I e II. Tra le modifiche più rilevanti figurano:
- l’aggiornamento delle disposizioni sull’esclusione della STI per sottosistemi esistenti già immessi sul mercato e messi in servizio entro il 28 settembre 2023;
- la revisione della disciplina su fondi UE per veicoli dotati di sistemi di classe B, con estensione fino al 31 dicembre 2040 per alcune opzioni previste dall’allegato I, punto 4.2.6.1;
- la riscrittura delle regole sui casi specifici, sulle compatibilità di rilevamento dei treni e sugli obblighi di abrogazione delle norme nazionali incompatibili.
Requisiti essenziali e parametri fondamentali
Il capitolo 3 richiama i requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797: sicurezza, affidabilità e disponibilità, salute, protezione dell’ambiente, compatibilità tecnica e accessibilità. La STI li attua attraverso parametri fondamentali del capitolo 4, tra cui:
- affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi CCS;
- funzionalità ETCS di bordo e a terra;
- funzioni di comunicazione mobile ferroviaria (RMR);
- interfacce air gap ETCS/RMR/ATO;
- gestione chiavi ed ETCS-ID;
- sistemi di rilevamento dei treni;
- compatibilità elettromagnetica;
- interfacce macchinista/macchina ETCS e RMR;
- documentazione tecnica di manutenzione.
ETCS, RMR e ATO: contenuto tecnico
Il regolamento dettaglia le funzionalità principali dell’ETCS di bordo e a terra, compresi:
- profilo di velocità dinamico, localizzazione tramite Eurobalise, supervisione e intervento automatico;
- comunicazione con terra tramite Eurobalise, Euroloop, radio infill e radio dati;
- supporto alle funzioni ATO e alle transizioni tra modalità e livelli;
- interazione con STM per sistemi di classe B.
Per il RMR vengono disciplinate sia la parte GSM-R sia la parte FRMCS, inclusi servizi voce e dati, identificazione funzionale, chiamate ad alta priorità, indirizzamento funzionale e ubicazionale, SIM GSM-R e profilo FRMCS. L’ATO è trattato come condotta automatica del treno di classe A, con obblighi e specifiche per bordo e terra, sempre in combinazione con ETCS.
Valutazione della conformità e controllo indipendente
Il capitolo 6 disciplina la valutazione di conformità dei componenti di interoperabilità e la verifica CE dei sottosistemi. I componenti devono essere immessi sul mercato con dichiarazione CE di conformità; per gli CCS non è richiesta una dichiarazione CE di idoneità all’impiego. Per la verifica dei sottosistemi sono previsti moduli specifici (SB/SD, SB/SF, SH1 per il bordo; SG, SB/SD, SB/SF, SH1 per terra).
Per gli ETCS di bordo la STI impone prove particolarmente rigorose in laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2017, con riferimento anche a EN 50126-1, EN 50126-2, EN 50129, EN 50159 ed EN 50716. Il regolamento precisa inoltre che gli organismi notificati già notificati sulla base di versioni precedenti della STI CCS o del regolamento (UE) 2016/919 non devono essere nuovamente notificati per effetto delle sole modifiche introdotte.
ESC e RSC: compatibilità tecnica tra bordo e terra
Una parte centrale della riforma riguarda la dimostrazione della compatibilità tecnica ETCS e radio attraverso i concetti di ESC (ETCS System Compatibility) e RSC (Radio System Compatibility). La STI stabilisce:
- contenuto dei rapporti di controllo;
- contenuto delle dichiarazioni ESC/RSC dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi;
- ruolo del gestore dell’infrastruttura nella definizione dei tipi di controllo;
- pubblicazione, aggiornamento e validità dei tipi ESC/RSC nel documento tecnico TD/011REC1028 dell’ERA.
Le linee vanno classificate nel RINF secondo i tipi di controllo applicabili, e le prove possono essere richieste in laboratorio o in linea, con possibili periodi transitori di 6 mesi tra versioni successive delle definizioni di tipo.
Regole di transizione e adempimento parziale
L’appendice B introduce regimi transitori molto articolati per sottosistemi di bordo, a terra e componenti di interoperabilità. In sintesi:
- alcune nuove specifiche sono immediatamente applicabili solo per progetti avviati dopo determinate date;
- altre si applicano solo se la fase di progettazione si conclude dopo date soglia (ad esempio 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2028, 1° gennaio 2030 o 28 settembre 2030);
- è disciplinata la manutenzione delle specifiche, con obbligo di implementare correzioni di errori entro termini variabili a seconda della versione legale e della necessità o meno di nuova autorizzazione.
L’appendice G riduce sensibilmente la possibilità di adempimento parziale: le funzionalità obbligatorie non possono più essere escluse salvo quelle espressamente elencate. In caso di adempimento parziale, devono essere adottate misure di mitigazione e, per i veicoli, la condizione d’uso deve imporre il conseguimento della piena conformità alla successiva ristrutturazione pertinente.
Sistemi di classe B e obblighi degli Stati membri
L’allegato II mantiene l’elenco dei sistemi preesistenti di classe B di protezione del treno e di radiocomunicazione voce. La STI impone agli Stati membri di:
- garantire, ove necessario, la disponibilità di STM o di specifiche/interfacce per integrare sistemi di classe B con ETCS di bordo;
- notificare le specifiche di interfaccia entro un anno dall’entrata in vigore, ove richiesto;
- assicurare che eventuali informazioni tecniche siano disponibili a condizioni FRAND quando le specifiche di classe B sono detenute privatamente;
- notificare al comitato e aggiornare annualmente le informazioni quando non sia possibile garantire la disponibilità di STM o interfacce complete per motivi tecnici o economici.
Pianificazione nazionale, RINF e prospetto informativo della rete
La STI richiede piani nazionali di attuazione di durata almeno ventennale, aggiornati almeno ogni cinque anni, con contenuti minimi su stato attuale, strategia di migrazione, pianificazione e nuovi requisiti obbligatori di bordo. Le informazioni devono essere riportate nel RINF e, quando necessario, nel prospetto informativo della rete ai sensi della direttiva 2012/34/UE.
Sono previste notifiche anticipate di almeno 5 anni per l’introduzione di nuovi requisiti obbligatori di bordo, salvo accordi diversi con le imprese ferroviarie interessate. Analogo meccanismo di notifica anticipata vale per l’adozione o la dismissione di ETCS, GSM-R, FRMCS, ATO e sistemi di classe B.
Casi specifici nazionali
L’appendice A e il capitolo 7.7 conservano numerosi casi specifici per singoli Stati membri, in particolare per il rilevamento dei treni e la compatibilità elettromagnetica, nonché per aspetti di DMI e sabbiatura. Tra i casi specifici figurano, a titolo esemplificativo, Belgio, Regno Unito per l’Irlanda del Nord, Francia, Polonia, Lituania/Lettonia/Estonia, Svezia, Lussemburgo, Germania, Italia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Irlanda, Bulgaria e Austria. Alcuni casi sono permanenti, altri temporanei con scadenze o riesami futuri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, la sua operatività concreta è fortemente modulata da una moltitudine di scadenze transitorie e condizioni di applicazione, che devono essere valutate caso per caso nei progetti ferroviari, sia per i nuovi veicoli sia per gli interventi su infrastrutture e sottosistemi esistenti.
Disposizioni principali
Modifica della STI CCS e sostituzione degli allegati
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, sopprimendo e sostituendo parti dell’articolo 2, dell’articolo 8, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, nonché sostituendo integralmente gli allegati I e II. La riforma recepisce nuove specifiche di prova, versioni ridotte del sistema e nuove misure transitorie, oltre a precisare gli obblighi dei gestori dell’infrastruttura e degli operatori.
Ambito di applicazione della STI
La STI si applica ai sottosistemi CCS di bordo e a terra, ai veicoli destinati a circolare sulla rete ferroviaria UE, ai sistemi ETCS, RMR e ATO, nonché all’interfaccia con i sistemi di rilevamento dei treni. Per i sottosistemi esistenti già immessi sul mercato e messi in servizio entro il 28 settembre 2023 la STI non si applica, salvo rinnovo/ristrutturazione, estensione dell’area d’uso o requisiti di manutenzione specifici.
Aggiornamento delle regole di valutazione e prove
Vengono introdotte nuove procedure di prova per ETCS Baseline 4 e ATO Baseline 1 e chiarite le prove per la compatibilità tecnica. Il capitolo 6 disciplina la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, specificando i moduli applicabili (CB, CD, CF, CH1, CA per alcuni componenti, e SB, SD, SF, SG, SH1 per i sottosistemi), nonché gli obblighi di laboratorio accreditato e di prova per gli ETCS di bordo.
Versioni ridotte del sistema ETCS
La STI introduce e disciplina insiemi ridotti di specifiche per l’ETCS, con particolare riferimento alle versioni 2.1 e 2.2, e ne chiarisce la gestione nel tempo. È previsto anche un percorso verso la versione 3.0, con regole transitorie e condizioni di applicabilità collegate alla fase di progettazione, alla pubblicazione della modifica e alle notifiche del gestore dell’infrastruttura.
Regime transitorio e correzione degli errori
Il regolamento riforma in modo sostanziale i regimi transitori, in particolare per le correzioni degli errori nelle specifiche. Sono previsti obblighi di implementazione per i componenti e i sottosistemi interessati, con termini diversi a seconda che sia necessaria o meno una nuova autorizzazione e a seconda della data di pubblicazione della versione legale. Per alcune correzioni si applicano scadenze di 6 mesi, 1 anno, 18 mesi, 2 anni o 2 anni e 6 mesi, a seconda dei casi.
Compatibilità ETCS/RMR: ESC e RSC
Viene introdotta una disciplina dettagliata per la compatibilità del sistema ETCS (ESC) e del sistema radio (RSC), compresa la definizione dei tipi di controllo, il contenuto delle dichiarazioni ESC/RSC, i rapporti di prova e il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nel pubblicare e aggiornare i tipi validi nel documento tecnico TD/011REC1028. I gestori dell’infrastruttura devono classificare le linee nel RINF e mettere a disposizione i mezzi di prova.
ATO e FRMCS
La STI aggiornata disciplina la funzionalità ATO di bordo e a terra per il grado di automazione 2, nonché la migrazione verso FRMCS, compresi i requisiti di interfaccia, le condizioni di obbligatorietà e le regole di implementazione a terra e a bordo. Sono previste regole specifiche per l’introduzione del FRMCS e per la dismissione del GSM-R, con periodi minimi di notifica e coordinamento nel RINF.
Sistemi di classe B e condizioni di mercato
L’allegato II mantiene l’elenco dei sistemi preesistenti di protezione del treno e di radiocomunicazione voce di classe B. Il regolamento prevede obblighi degli Stati membri per garantire la disponibilità di STM e di specifiche/interfacce per l’integrazione con sistemi di classe B, nonché misure per condizioni di mercato aperte e, ove necessario, per la condivisione FRAND delle specifiche rilevanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Numerose disposizioni sono però accompagnate da regimi transitori specifici, con date di applicazione differenziate (tra cui 28 marzo 2024, 28 settembre 2024, 1° gennaio 2026, 5 maggio 2026, 28 settembre 2026, 30 ottobre 2026, 1° gennaio 2028, 1° gennaio 2030, 1° gennaio 2032 e 31 dicembre 2040).
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