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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/726

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione, del 19 marzo 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Ravenna a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’IGP "Ravenna". La Commissione constata che la domanda italiana, pubblicata secondo la disciplina previgente e poi esaminata alla luce del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni. L’atto è quindi meramente approvativo e rende la modifica efficace nell’ordinamento dell’Unione con applicazione diretta negli Stati membri.

Approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Ravenna".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell’IGP "Ravenna" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nell’ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli. Riguarda la domanda presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare IGP "Ravenna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/726 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Ravenna". L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche e recepisce una domanda italiana già pubblicata a livello unionale.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama, quale base giuridica, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare dell’IGP "Ravenna" era stata presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per tale ragione, la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esame dell’assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale disciplina delle opposizioni è richiamata per le domande di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica.

Effetti dell’atto

Con l’articolo 1 viene approvata la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale relativa all’IGP "Ravenna". L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua portata generale: l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per gli operatori interessati alla filiera dell’IGP "Ravenna", il regolamento ha funzione essenzialmente confermativa e rende efficace, a livello unionale, la modifica del disciplinare già oggetto di pubblicazione. Ne discende l’adeguamento del regime applicabile alla denominazione secondo il contenuto della modifica approvata, con effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica protetta "Ravenna" (articolo 1).

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di approvazione della modifica dell’Unione era stata presentata dall’Italia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; essa era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidiritto alimentaremarchi e denominazioni di origine

Testo integrale

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