Regolamento (UE) 2026/729
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/729 della Commissione, del 19 marzo 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’IG "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne" ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La modifica riguarda anche il nome dell’indicazione, che diventa "Marc champenois / Eau-de-vie de marc champenois". In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica e stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne", con cambio di nome in "Marc champenois / Eau-de-vie de marc champenois".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta relativa a una bevanda spiritosa di origine francese, già oggetto di domanda presentata dalla Francia e pubblicata a livello UE. Rileva per gli operatori della filiera autorizzati a produrre, commercializzare o etichettare il prodotto sotto la relativa indicazione geografica nell’Unione europea. Non introduce un regime generale per altre IG o altri settori, ma approva una specifica modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Approvazione della modifica del disciplinare dell’IG "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne"
Il regolamento di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2026 approva una modifica dell’Unione del disciplinare relativo all’indicazione geografica protetta "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne". Il provvedimento è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Contesto normativo e procedura
La domanda di modifica era stata presentata dalla Francia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In base agli articoli 24 e 31 del regolamento (UE) 2019/787, la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama inoltre l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base per l’adozione del presente regolamento di esecuzione.
Contenuto della modifica approvata
La modifica approvata include un cambiamento del nome dell’indicazione geografica o del suo uso: la denominazione "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne" diventa "Marc champenois / Eau-de-vie de marc champenois". Il testo non descrive ulteriori modifiche sostanziali al disciplinare oltre a tale cambiamento nominale, limitandosi ad approvare la modifica dell’Unione pubblicata.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura di approvazione della modifica dell’Unione per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno approvare la domanda.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa, come di consueto per un regolamento UE, che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa all’indicazione geografica "Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne". La modifica comprende il cambiamento del nome o dell’uso del nome in "Marc champenois / Eau-de-vie de marc champenois".
Base giuridica e procedimento seguito
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda, presentata dalla Francia, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore di tale regolamento e pubblicata in precedenza ai sensi degli articoli 24 e 31 del regolamento (UE) 2019/787.
Assenza di opposizioni
La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica dell’Unione in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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