Regolamento (UE) 2026/615
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/615 della Commissione, del 19 marzo 2026, che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colline Pescaresi (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/615 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell’IGP "Colline Pescaresi" dal registro dell’Unione. La misura è adottata nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda di cancellazione presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni. Il regolamento si limita quindi a formalizzare la cessazione della tutela europea della denominazione indicata.
Cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta "Colline Pescaresi" dal registro dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione IGP "Colline Pescaresi" nell’ambito del regime UE delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Incide sul registro dell’Unione delle indicazioni geografiche e, in concreto, produce effetti in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore. Non disciplina nuove registrazioni, ma esclusivamente la cancellazione di una registrazione già esistente, su richiesta presentata dall’Italia e pubblicata senza opposizioni.
Cancellazione della registrazione dell’IGP "Colline Pescaresi"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/615 della Commissione cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Colline Pescaresi" dal registro dell’Unione. L’atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
Procedura seguita
La cancellazione deriva da una richiesta presentata dall’Italia il 23 maggio 2025. La richiesta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione precisa inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Effetto sostanziale del regolamento
In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno cancellare il nome "Colline Pescaresi" dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’articolo 1 conferma quindi la soppressione della registrazione IGP, con conseguente venir meno della tutela europea connessa alla denominazione nel registro dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione agisce ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare dell’articolo 25, paragrafo 2. La richiesta di cancellazione dell’IGP "Colline Pescaresi" è stata presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale circostanza consente il proseguimento della procedura di cancellazione senza contestazioni formali.
Cancellazione della registrazione
L’articolo 1 dispone che la registrazione del nome "Colline Pescaresi" (IGP) è cancellata dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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