Sentenza n. 725/2026 - Roma, Sezione 4T
per la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati al ricorrente, in proprio ed in qualità di erede della sig.ra -OMISSIS-, dal diniego opposto di fatto e formalmente dal Comune di Roma Capitale e, per esso, da AMA S.p.A., quale concessionaria dei servizi cimiteriali capitolini, alla tumulazione della salma, prima, e delle ceneri, poi, della sig.ra -OMISSIS- nella tomba della famiglia -OMISSIS- di cui alla concessione cimiteriale perpetua n. -OMISSIS- presso il cimitero del-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di AMA alla tumulazione della salma della madre del ricorrente nella tomba di famiglia oggetto di concessione cimiteriale perpetua
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario cimiteriale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal diniego, opposto da AMA nel 2016, alla tumulazione della salma della madre nella tomba di famiglia. Ha dedotto la lesione dello ius sepulchri primario e secondario, il danno derivante dalla cremazione della salma e dalla custodia domestica dell’urna cineraria, il mancato godimento della tomba e il danno da ritardo. Alcune pretese sono state avanzate iure hereditatis, quale asserito erede della madre. AMA ha contestato la configurabilità di una responsabilità da inadempimento, l’esistenza di un danno da ritardo e la colpa, richiamando anche il precedente rigetto del ricorso di primo grado. Roma Capitale ha eccepito il difetto di responsabilità, sostenendo che la gestione del cimitero era stata affidata ad AMA e che il contratto di servizio prevedeva una manleva. In corso di giudizio il TAR ha rilevato il possibile difetto di legittimazione attiva relativamente alle pretese iure hereditatis; il ricorrente ha richiamato le precedenti sentenze e la documentazione amministrativa per dimostrare la propria qualità di erede. Il TAR ha inoltre esaminato la tardività della documentazione depositata il 3 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, ritenendo che i danni fossero causalmente riconducibili esclusivamente ad atti e comportamenti di AMA, gestore del cimitero dal 1997. Ha escluso dal giudizio la documentazione depositata tardivamente, ritenendo perentori i termini per il deposito di documenti previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., in assenza dei presupposti eccezionali per la rimessione ai sensi dell’art. 54 c.p.a. Ha dichiarato parzialmente inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, le pretese formulate iure hereditatis: il ricorrente non ha provato l’accettazione espressa o tacita dell’eredità, e la mera qualità di figlio, il rapporto di parentela, le precedenti sentenze o gli atti relativi alla cremazione non dimostrano la qualità di erede. Quanto alle pretese iure proprio, ha escluso una lesione risarcibile dello ius sepulchri primario, poiché la sentenza del Consiglio di Stato n. 7639 del 2021 aveva rimosso definitivamente l’ostacolo alla futura tumulazione. Ha invece riconosciuto la lesione dello ius sepulchri secondario, consistente nel diritto di accedere al sepolcro e di esercitare il culto dei defunti, ritenendola direttamente causata dalla nota di AMA dell’8 agosto 2016. La colpa di AMA non è stata esclusa dal precedente favorevole ottenuto in primo grado, poiché l’errore è stato accertato in appello e la sentenza non ha rilevato contrasti giurisprudenziali o altre circostanze idonee a escludere la colpevolezza. AMA è stata condannata al pagamento di 15.000 euro per danno non patrimoniale, liquidato equitativamente, e a formulare entro sessanta giorni una proposta risarcitoria ex art. 34, comma 4, c.p.a. per il danno patrimoniale, comprensivo delle spese documentate di cremazione e degli eventuali costi della terapia psicanalitica adeguatamente documentati. Le domande relative al danno da ritardo sono state respinte perché costituivano duplicazione delle altre voci di danno. AMA è stata condannata alle spese di lite per 3.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese con Roma Capitale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, AMA dovrà formulare al ricorrente una proposta di risarcimento ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm.
In presenza di una condanna risarcitoria non integralmente quantificata, il giudice può stabilire i criteri e il termine entro cui il soggetto obbligato deve formulare una proposta risarcitoria.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di documenti e memorie sono stati ritenuti perentori, sicché la documentazione depositata tardivamente non è stata utilizzata ai fini della decisione.
art. 54, comma 1, c.p.a.
autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali
La produzione tardiva può essere autorizzata soltanto in presenza di circostanze eccezionali e di una specifica istanza; in mancanza, il deposito non può essere considerato.
art. 2967 c.c.
Chi agisce nella qualità di erede deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione, compresa la qualità ereditaria.
art. 459 c.c.
La qualità di erede e l’acquisto dell’eredità derivano dall’accettazione, espressa o tacita, con effetti dal momento dell’apertura della successione.
artt. 565 ss. c.c.
Il rapporto di parentela può individuare il soggetto potenzialmente chiamato alla successione, ma non dimostra di per sé l’acquisto della qualità di erede.
artt. 2, 13 e 19 Cost.
Il diritto secondario al sepolcro, quale facoltà di accedere al luogo di sepoltura e di esercitare il culto dei defunti, è ricondotto alla tutela della personalità e della libertà religiosa.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio nella qualità di erede deve provare non solo il decesso del titolare originario e il rapporto di parentela, ma anche l’accettazione espressa o tacita dell’eredità; la denuncia di successione, gli atti dello stato civile, la mera qualità di figlio e gli atti amministrativi compiuti in tale qualità non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la legittimazione ereditaria.
- Lo ius sepulchri primario comprende il diritto del concessionario di essere seppellito o di seppellire altri nel sepolcro oggetto della concessione; lo ius sepulchri secondario comprende invece il diritto di accedere al luogo di sepoltura, esercitare il culto dei defunti e opporsi alle violazioni del sepolcro o della memoria dei defunti.
- Il diniego illegittimo di accesso al sepolcro può ledere lo ius sepulchri secondario e determinare un danno non patrimoniale risarcibile, in quanto incide su diritti inerenti alla personalità e alla libertà religiosa.
- L’esito favorevole ottenuto dall’amministrazione in un giudizio di primo grado non esclude automaticamente la colpa ai fini della responsabilità risarcitoria quando la decisione sia stata riformata in appello; la colpa deve essere valutata alla luce dell’errore accertato e dell’eventuale presenza di contrasti interpretativi o di altre circostanze concretamente idonee a escluderla.
- Il danno da ritardo non costituisce una voce risarcitoria autonoma quando il pregiudizio derivante dal mancato godimento del bene della vita è già integralmente considerato nelle altre voci di danno riconosciute, poiché il suo riconoscimento duplichererebbe il medesimo ristoro.
- La documentazione depositata oltre i termini processuali è inutilizzabile quando non ricorrano circostanze eccezionali e non sia stata proposta una specifica istanza di autorizzazione alla produzione tardiva.
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