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Ordinanza

Ordinanza n. 416/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina n.-OMISSIS- del 19.12.2025 (doc. -OMISSIS-) del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto “Riqualificazione Campo B da calcio a 11 in erba sintetica presso centro sportivo - -OMISSIS- - CUP. -OMISSIS- - CIG. -OMISSIS- - Aggiudicazione Lavori ditta -OMISSIS- di -OMISSIS-”; -di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi alla determinazione sopra indicata, ivi compresi la “determinazione della CUC” del -OMISSIS- “n. -OMISSIS- del 05.12.2025” (doc. 02) avente ad oggetto “‘Riqualificazione funzionale Campo B da calcio a 11 in erba sintetica presso centro sportivo -OMISSIS- di -OMISSIS-’. CUP. -OMISSIS- - CIG: -OMISSIS- - Proposta di aggiudicazione alla ditta -OMISSIS- di -OMISSIS-”, i verbali di gara e la nota del Comune di -OMISSIS- REG_UFF -OMISSIS- del 02.02.2026; -in denegata ipotesi, della “lettera di invito a procedura negoziata per l’appalto dell’opera ‘RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CAMPO B DA -OMISSIS- A 11 IN ERBA SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO -OMISSIS-DI -OMISSIS-’. CUP: -OMISSIS- - CIG: -OMISSIS-” e del “Capitolato speciale d’appalto”, nella parte in cui prevedono, in relazione al sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica A9, il requisito del “filato con additivo antibatterico” ed il relativo punteggio; nonché per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art.121 o, comunque, dell’art.122 c.p.a., dell’eventuale contratto d’appalto conseguente all’impugnata illegittima aggiudicazione e, in denegata ipotesi, per la condanna del Comune di -OMISSIS-, anche quale Comune Capofila della CUC del -OMISSIS-, al risarcimento, per equivalente, dei danni conseguenti.

Giustizia amministrativa202600654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica, nonché gli atti di gara presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dei lavori disposta dal Comune in favore di altra impresa, unitamente alla proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza, ai verbali di gara e a una successiva nota comunale. In via subordinata ha contestato la lettera di invito e il capitolato speciale nella parte relativa al sub-criterio A9 del criterio A, concernente la sanificazione del manto, che attribuiva rilievo al requisito del filato con additivo antibatterico e il relativo punteggio. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Le censure, di complessità tecnica, riguardano in particolare l’interpretazione della locuzione utilizzata dalla lex specialis e l’eventuale equivalenza tra i prodotti offerti dalla ricorrente e dall’aggiudicataria; la ricorrente ha inoltre dedotto l’illegittimità della previsione ove interpretata nel senso di equiparare prodotti radicalmente differenti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento di aggiudicazione. Ha ritenuto che le censure non fossero manifestamente infondate, individuando come meritevole di approfondimento nel giudizio di merito sia l’interpretazione del sub-criterio A9 della lettera di invito, sia l’accertamento dell’eventuale equivalenza dei prodotti offerti dalle due concorrenti. La complessità delle questioni tecniche e processuali ha escluso la definizione immediata con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 120, comma 5, e 60 c.p.a. Il periculum in mora è stato ravvisato nella durata contenuta dei lavori, pari a 120 giorni, e nella prossimità della sottoscrizione del contratto. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha valorizzato la disponibilità nel territorio comunale di ulteriori strutture sportive utilizzabili, incluso un altro campo da calcio a 11 di categoria superiore. La precedente rinuncia alla tutela cautelare non ha impedito la proposizione di una nuova istanza, in ragione dei nuovi sviluppi della gara e dell’attualizzazione del pericolo. È stata confermata l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026 per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell’esame e dell’accoglimento dell’istanza di sospensione.

  • art. 60 c.p.a.

    La complessità delle questioni tecniche e processuali ha escluso la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Il giudizio non è stato definito immediatamente in forma semplificata, poiché le censure richiedono un approfondimento incompatibile con tale definizione.

  • art. 121 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto; la domanda non è stata decisa in questa fase cautelare.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente, in via alternativa, quale fondamento della domanda di dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto; la domanda non è stata decisa in questa fase cautelare.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non manifesta infondatezza può sussistere quando la lex specialis presenti una locuzione tecnica suscettibile di differenti interpretazioni e occorra verificare l’eventuale equivalenza dei prodotti offerti dai concorrenti; tali questioni possono giustificare l’approfondimento nel merito senza definizione immediata con sentenza semplificata.
  • Nelle procedure di gara aventi a oggetto lavori di breve durata, la prossimità della stipulazione del contratto e il rischio che l’esecuzione si concluda prima della decisione di merito possono integrare il periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la disponibilità di strutture alternative idonee a soddisfare le esigenze dell’utenza può attenuare il pregiudizio derivante dalla sospensione dell’intervento e concorrere a giustificare la misura cautelare.
  • La rinuncia a una precedente domanda cautelare non preclude, di per sé, la proposizione di una nuova istanza quando sopravvengano sviluppi della procedura di gara e il periculum in mora divenga attuale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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