Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21970/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intestati a società poi ceduti all'attrice, la quale agiva contro la banca chiedendo l'accertamento dell'illegittimità di varie poste passive, la rideterminazione del saldo, la ripetizione di quanto indebitamente addebitato e il risarcimento del danno. In particolare contestava: l'assenza di validi contratti scritti; l'applicazione di tassi debitori ultralegali in mancanza di pattuizione scritta; la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l'addebito della commissione di massimo scoperto senza valida pattuizione e in difetto di causa; la variazione peggiorativa delle condizioni economiche; il superamento dei tassi soglia antiusura; il cd. gioco delle valute fittizie; spese, oneri e commissioni non validamente pattuiti. In primo grado il Tribunale dichiarava nulla la clausola sulla commissione di massimo scoperto nei due conti correnti, escludeva la debenza di tale commissione per il periodo anteriore al 31 dicembre 2002 e condannava la banca alla restituzione di una somma limitata, ritenendo invece legittimi gli addebiti successivi al 31 dicembre 2002 perché effettuati in base allo jus variandi pattuito e comunicato negli estratti conto. La Corte d'appello rigettava sia l'appello principale dell'attrice sia quello incidentale della banca. Nel ricorso per cassazione l'attrice deduceva nullità della sentenza e violazione di legge per aver la Corte d'appello ritenuto legittimi gli addebiti di commissione di massimo scoperto dopo il 31 dicembre 2002 nonostante la nullità delle clausole fosse, secondo lei, definitiva e coperta da giudicato; sosteneva inoltre che lo ius variandi ex art. 118 TUB non può sanare clausole nulle né introdurre ex novo oneri economici non validamente pattuiti in forma scritta; denunciava infine omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo a tale impossibilità di sanatoria, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza di appello era una "doppia conforme" e il ricorso era successivo all'11 settembre 2012, senza che la ricorrente avesse indicato e confrontato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato che le doglianze richiedevano una nuova indagine di fatto sulle clausole interessate dallo jus variandi e sugli addebiti contestati, non consentita in sede di legittimità, e miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la banca è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia, ma la Corte non ha ravvisato una violazione processuale idonea a superare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme, senza rilievo decisivo nella motivazione della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la censura celasse una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonomo accoglimento della doglianza.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per contestare la determinatezza dell'oggetto/pattuizione delle clausole bancarie, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità delle clausole, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.

  • art. 117 TUB

    Richiamato per affermare la necessità di pattuizioni scritte valide per gli oneri economici bancari.

  • art. 118 TUB

    Invocato per sostenere che lo ius variandi consente solo la modifica di condizioni validamente pattuite e non può sanare nullità o introdurre ex novo oneri non concordati.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in relazione alla misura degli interessi e alla pretesa illegittimità di tassi ultralegali.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato con riferimento al riparto dell'onere della prova nelle contestazioni sui conteggi bancari.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, in caso di doppia conforme e ricorso proposto dopo l'11 settembre 2012, il vizio di motivazione/omesso esame è inammissibile salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse questioni di fatto, ricorre la "doppia conforme" e il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In presenza di doppia conforme, è onere del ricorrente dimostrare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; in mancanza, la censura motivazionale è inammissibile.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa: è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a rivalutare prove e circostanze fattuali.
  • Le doglianze che presuppongono l'esame delle clausole contrattuali, degli estratti conto e dell'effettiva applicazione di addebiti e variazioni unilaterali non sono scrutinabili in cassazione se richiedono un accertamento di merito non compiuto o non contestato nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.