Sentenza del 11/05/2016 n. 9607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione, anche perché fondato per relationem su una stima dell’UTE ritenuta meramente descrittiva e non argomentata. In Cassazione ha inoltre denunciato l’insufficiente motivazione delle sentenze di merito, la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in materia di prova, l’errata interpretazione della perizia UTE e degli atti tecnici prodotti, nonché la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, sostenendo che gli immobili potessero beneficiare del criterio di valutazione automatica e che non fosse stata considerata un’istanza di condono del 1993.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi, secondi e quarti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché cumulavano indistintamente censure rivolte sia alle sentenze di merito sia all’originario avviso di accertamento, senza individuare con precisione i vizi denunciati e le norme violate. Le doglianze miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, ed erano prive di autosufficienza perché non riportavano integralmente i documenti richiamati né ne indicavano correttamente la collocazione processuale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, quanto all’istanza di condono, per mancata produzione e indicazione del documento; nel merito, comunque, la motivazione della CTR si fondava su più ragioni non adeguatamente contestate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione l’omesso esame o il vizio relativo a un fatto decisivo e controverso, ma la censura deve essere specificamente riferita alla decisione impugnata e non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone che il ricorso per Cassazione indichi motivi specifici, completi e chiaramente riferibili alla pronuncia impugnata, con l’esatta individuazione delle violazioni denunciate.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto rilevante e la collocazione nei fascicoli dei precedenti gradi.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso per Cassazione si fonda, quando essi siano necessari per valutarne la fondatezza.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce le regole generali sull’onere della prova; tuttavia, la relativa censura deve essere collegata puntualmente alla decisione impugnata e non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Disciplina il criterio di valutazione automatica degli immobili ai fini tributari. Chi ne invoca l’applicazione deve dimostrare in modo specifico la sussistenza dei presupposti e contestare efficacemente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.
Massime di principio
- In Cassazione ogni motivo deve essere specifico, autonomo e chiaramente riferito alla sentenza impugnata; non è sufficiente formulare una censura generica e onnicomprensiva contro tutti gli atti del processo.
- Non è consentito usare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle perizie o delle prove: la Corte verifica la legittimità della decisione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- Quando si richiamano documenti, istanze o perizie, occorre riportarne il contenuto rilevante, indicare dove si trovano nei fascicoli e, se necessario, depositarli; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo efficace; la mancata confutazione anche di una sola ragione sufficiente può rendere inutile o inammissibile il ricorso.
- La motivazione per relationem di un atto tributario può essere contestata, ma la contestazione deve spiegare concretamente perché il documento richiamato non consenta di comprendere i presupposti della rettifica e deve essere indirizzata all’atto o alla sentenza corretta.
- La parte soccombente in Cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio, salvo specifiche ragioni per disporne diversamente.
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