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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 1694 - Comm. Trib. Prov. Messina

IRAP. Lavoratore autonomo. Compensi a terzi. Mancata prova dell'occasionalità del lavoro altrui. Cartella ex art. 36bis d.p.r. n.600/1973. Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta di IRAP, sostenendo che i compensi corrisposti a terzi e indicati nel rigo RE12 della dichiarazione dei redditi non dimostrassero l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata. In particolare, non è stata fornita la prova che le prestazioni dei terzi fossero occasionali, non continuative e rese nell'ambito di un'attività autonoma e indipendente rispetto a quella del professionista.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che, in assenza di prova dell'occasionalità delle prestazioni, della mancanza di continuità della collaborazione e dell'autonomia del terzo, il ricorso a prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale integri l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Pertanto, risultando sussistente il presupposto impositivo dell'IRAP, la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è stata considerata legittima.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute quando emergano imposte non versate o non correttamente calcolate. Nel caso esaminato, la cartella fondata sulla dichiarazione è stata ritenuta legittima.

  • Disciplina dell'IRAP

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo quando l'attività è esercitata abitualmente mediante un'organizzazione autonoma, valutata anche in relazione all'impiego di collaboratori o di prestazioni di terzi direttamente collegate all'attività professionale.

  • Rigo RE12 della dichiarazione dei redditi

    L'indicazione di compensi corrisposti a terzi per prestazioni inerenti all'attività professionale costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'esistenza di un'organizzazione autonoma, soprattutto se il contribuente non dimostra il carattere occasionale e indipendente delle prestazioni.

Massime di principio

  • Il professionista che sostiene costi per prestazioni di terzi direttamente funzionali alla propria attività deve poter documentare che tali prestazioni sono occasionali, non continuative e rese da soggetti autonomi.
  • La semplice qualificazione dei compensi come occasionali non è sufficiente: è opportuno conservare contratti, fatture, incarichi, durata delle collaborazioni e ogni elemento idoneo a dimostrare l'assenza di una struttura organizzata stabile.
  • L'impiego abituale di collaboratori o di terzi nello svolgimento dell'attività può integrare il presupposto dell'IRAP anche se il professionista non dispone di dipendenti o di beni strumentali rilevanti.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da dati esposti nella dichiarazione e riguarda somme non versate, una cartella emessa tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere legittima senza una previa attività istruttoria complessa.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano la frequenza delle prestazioni, la loro essenzialità per l'attività professionale, la continuità del rapporto e il grado di autonomia del soggetto incaricato.

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