Sentenza del 22/03/2019 n. 3217 - Comm. Trib. Prov. Catania
Pignoramento presso terzi - mancata notifica atto presupposto - competenza del giudice tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario. Quando il pignoramento presso terzi viene impugnato per la mancata notificazione dell'atto presupposto di natura tributaria, la contestazione riguarda direttamente la debenza e la conoscibilità del credito tributario e non unicamente le modalità materiali dell'esecuzione forzata. Pertanto, il giudice tributario è competente a esaminare la doglianza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'atto di pignoramento presso terzi deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, identificato nel titolo esecutivo, e quindi la mancata conoscenza dell'obbligazione tributaria posta alla base dell'esecuzione.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria e sulla riscossione coattiva dei tributi
Le controversie relative ad atti della riscossione tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, appartengono al giudice tributario quando la contestazione riguarda l'esistenza, la validità o la notificazione del titolo esecutivo o di altro atto presupposto tributario.
Massime di principio
- Se il contribuente impugna un pignoramento presso terzi sostenendo di non aver ricevuto la notifica della cartella, dell'accertamento o di altro titolo tributario presupposto, la controversia deve essere normalmente proposta davanti al giudice tributario.
- La competenza dipende dal contenuto concreto della contestazione: se si discute della validità o della notificazione del credito tributario, prevale la giurisdizione tributaria; se invece si contestano esclusivamente le modalità dell'esecuzione forzata, può trovare applicazione la giurisdizione ordinaria.
- L'impugnazione dell'atto esecutivo può consentire di far valere per la prima volta il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto, purché la contestazione sia tempestiva secondo i termini applicabili.
- È importante distinguere tra contestazione del titolo tributario e contestazione dell'esecuzione: la prima attiene al rapporto tributario e alla riscossione, la seconda agli aspetti esecutivi non tributari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →