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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 3217 - Comm. Trib. Prov. Catania

Pignoramento presso terzi - mancata notifica atto presupposto - competenza del giudice tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice tributario. Quando il pignoramento presso terzi viene impugnato per la mancata notificazione dell'atto presupposto di natura tributaria, la contestazione riguarda direttamente la debenza e la conoscibilità del credito tributario e non unicamente le modalità materiali dell'esecuzione forzata. Pertanto, il giudice tributario è competente a esaminare la doglianza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'atto di pignoramento presso terzi deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, identificato nel titolo esecutivo, e quindi la mancata conoscenza dell'obbligazione tributaria posta alla base dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • Norme sulla giurisdizione tributaria e sulla riscossione coattiva dei tributi

    Le controversie relative ad atti della riscossione tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, appartengono al giudice tributario quando la contestazione riguarda l'esistenza, la validità o la notificazione del titolo esecutivo o di altro atto presupposto tributario.

Massime di principio

  • Se il contribuente impugna un pignoramento presso terzi sostenendo di non aver ricevuto la notifica della cartella, dell'accertamento o di altro titolo tributario presupposto, la controversia deve essere normalmente proposta davanti al giudice tributario.
  • La competenza dipende dal contenuto concreto della contestazione: se si discute della validità o della notificazione del credito tributario, prevale la giurisdizione tributaria; se invece si contestano esclusivamente le modalità dell'esecuzione forzata, può trovare applicazione la giurisdizione ordinaria.
  • L'impugnazione dell'atto esecutivo può consentire di far valere per la prima volta il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto, purché la contestazione sia tempestiva secondo i termini applicabili.
  • È importante distinguere tra contestazione del titolo tributario e contestazione dell'esecuzione: la prima attiene al rapporto tributario e alla riscossione, la seconda agli aspetti esecutivi non tributari.

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