Sentenza del 06/07/2016 n. 3962 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Credito indicato in dichiarazione - Termine - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente dovesse presentare il modello IVA VR per ottenere il rimborso del credito d’imposta. Il contribuente sosteneva che la richiesta di rimborso fosse già stata validamente presentata mediante la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione annuale e che il successivo modello VR fosse necessario soltanto per avviare materialmente la procedura di rimborso. L’Amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile il termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di restituzione dei tributi.
La decisione
La domanda di rimborso si considera presentata con la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione annuale. Il modello VR costituisce un adempimento funzionale all’esecuzione del rimborso, non il momento costitutivo del diritto. Pertanto, se il diritto al rimborso è stato esercitato tempestivamente in dichiarazione, la successiva presentazione del modello VR non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ma al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. L’esito è quindi favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
termine biennale di decadenza
Il termine biennale di decadenza non si applica alla presentazione del modello VR quando il diritto al rimborso è già stato esercitato nella dichiarazione annuale.
Art. 2946 c.c.
La presentazione del modello VR, quale adempimento necessario per avviare l’esecuzione del rimborso, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA, occorre distinguere tra l’esercizio del diritto al rimborso e gli adempimenti necessari alla sua concreta esecuzione.
- La compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione annuale costituisce, in linea generale, la manifestazione della volontà di ottenere il rimborso.
- Un modulo successivo richiesto dall’Amministrazione può avere funzione esecutiva o procedurale, senza costituire una nuova domanda soggetta a un autonomo termine di decadenza.
- Quando il diritto è stato tempestivamente esercitato in dichiarazione, la successiva attività di attuazione del rimborso può essere soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a un termine decadenziale biennale.
- È comunque essenziale conservare la dichiarazione annuale e la documentazione che dimostri l’avvenuta indicazione del credito e della richiesta di rimborso.
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