Sentenza del 08/07/2019 n. 2949 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'omessa o inesistente notifica delle cartelle, la presunta carenza di indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi, l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente e la mancata allegazione degli atti prodromici. In appello eccepiva inoltre l'invalidità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia e la prescrizione quinquennale dei crediti tributari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la costituzione dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro, considerando sufficiente la documentazione organizzativa e deliberativa prodotta, in particolare il verbale del Comitato di gestione del 17 dicembre 2018. Ha inoltre ritenuto provata la regolare notifica via PEC di tutte le cartelle presupposte e ha affermato la validità di tale modalità di notificazione, anche in ragione dell'equipollenza tra firme digitali CAdES e PAdES e, comunque, della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Poiché le cartelle erano state validamente notificate, il ricorso introduttivo è stato dichiarato tardivo; le ulteriori eccezioni sono rimaste assorbite. L'appello è stato rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'Ufficio in appello.
Norme richiamate
Art. 1, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
L'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La successione normativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti processuali di Equitalia non determina necessariamente l'interruzione dei giudizi; per il ricorso ad avvocati del libero foro devono tuttavia essere individuati i relativi presupposti organizzativi e autorizzativi.
Art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina della rappresentanza e della difesa dell'ente impositore nel processo tributario.
La contestazione della società mirava a sostenere che l'Agenzia non potesse avvalersi di un avvocato del libero foro senza adeguata giustificazione. Il Collegio ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce della documentazione prodotta.
Art. 43, regio decreto n. 1611/1933, come modificato dall'art. 11 della legge n. 103/1979
Il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'ente pubblico deve essere supportato da criteri organizzativi e da una motivata deliberazione.
La Commissione ha ritenuto assolto l'onere motivazionale mediante il verbale generale del Comitato di gestione, senza pretendere una deliberazione distinta per ogni singola controversia.
Art. 1, comma 5 e comma 8, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Previsione delle fonti organizzative che regolano il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvocati del libero foro.
Le disposizioni sono state utilizzate per verificare la legittimazione dell'Agenzia a conferire incarichi difensivi a professionisti esterni.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la notifica di una cartella, l'ente della riscossione può superare l'eccezione producendo la documentazione relativa alla notificazione PEC e agli atti notificati.
- La notificazione via PEC delle cartelle può essere ritenuta valida anche in presenza di contestazioni sulla firma digitale, ove il documento garantisca comunque la riferibilità dell'atto o la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo.
- Se la cartella è stata validamente notificata, l'impugnazione proposta oltre il termine previsto è tardiva e le contestazioni sul merito del credito possono non essere esaminate.
- La costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro non è automaticamente invalida: l'ente deve però indicare le fonti del potere rappresentativo e le ragioni organizzative che giustificano il ricorso a tale difesa.
- Una motivazione organizzativa generale, adeguatamente documentata e riferita al volume del contenzioso e alla carenza di risorse interne, può essere considerata sufficiente senza una specifica deliberazione per ogni singolo processo.
- Le eccezioni processuali devono essere tempestivamente e specificamente dimostrate; una contestazione generica dell'uso di copie documentali o della procura può non impedire la valorizzazione della documentazione prodotta dall'ente.
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