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Sentenza

Sentenza del 08/07/2019 n. 2949 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'omessa o inesistente notifica delle cartelle, la presunta carenza di indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi, l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente e la mancata allegazione degli atti prodromici. In appello eccepiva inoltre l'invalidità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia e la prescrizione quinquennale dei crediti tributari.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la costituzione dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro, considerando sufficiente la documentazione organizzativa e deliberativa prodotta, in particolare il verbale del Comitato di gestione del 17 dicembre 2018. Ha inoltre ritenuto provata la regolare notifica via PEC di tutte le cartelle presupposte e ha affermato la validità di tale modalità di notificazione, anche in ragione dell'equipollenza tra firme digitali CAdES e PAdES e, comunque, della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Poiché le cartelle erano state validamente notificate, il ricorso introduttivo è stato dichiarato tardivo; le ulteriori eccezioni sono rimaste assorbite. L'appello è stato rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'Ufficio in appello.

Norme richiamate

  • Art. 1, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016

    L'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    La successione normativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti processuali di Equitalia non determina necessariamente l'interruzione dei giudizi; per il ricorso ad avvocati del libero foro devono tuttavia essere individuati i relativi presupposti organizzativi e autorizzativi.

  • Art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992

    Disciplina della rappresentanza e della difesa dell'ente impositore nel processo tributario.

    La contestazione della società mirava a sostenere che l'Agenzia non potesse avvalersi di un avvocato del libero foro senza adeguata giustificazione. Il Collegio ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce della documentazione prodotta.

  • Art. 43, regio decreto n. 1611/1933, come modificato dall'art. 11 della legge n. 103/1979

    Il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'ente pubblico deve essere supportato da criteri organizzativi e da una motivata deliberazione.

    La Commissione ha ritenuto assolto l'onere motivazionale mediante il verbale generale del Comitato di gestione, senza pretendere una deliberazione distinta per ogni singola controversia.

  • Art. 1, comma 5 e comma 8, decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016

    Previsione delle fonti organizzative che regolano il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvocati del libero foro.

    Le disposizioni sono state utilizzate per verificare la legittimazione dell'Agenzia a conferire incarichi difensivi a professionisti esterni.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la notifica di una cartella, l'ente della riscossione può superare l'eccezione producendo la documentazione relativa alla notificazione PEC e agli atti notificati.
  • La notificazione via PEC delle cartelle può essere ritenuta valida anche in presenza di contestazioni sulla firma digitale, ove il documento garantisca comunque la riferibilità dell'atto o la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo.
  • Se la cartella è stata validamente notificata, l'impugnazione proposta oltre il termine previsto è tardiva e le contestazioni sul merito del credito possono non essere esaminate.
  • La costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro non è automaticamente invalida: l'ente deve però indicare le fonti del potere rappresentativo e le ragioni organizzative che giustificano il ricorso a tale difesa.
  • Una motivazione organizzativa generale, adeguatamente documentata e riferita al volume del contenzioso e alla carenza di risorse interne, può essere considerata sufficiente senza una specifica deliberazione per ogni singolo processo.
  • Le eccezioni processuali devono essere tempestivamente e specificamente dimostrate; una contestazione generica dell'uso di copie documentali o della procura può non impedire la valorizzazione della documentazione prodotta dall'ente.

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