Cassazione Civile, Sentenza n. 34930/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva escluso l'operatività della sospensione del rimborso IVA (fermo amministrativo) e aveva ritenuto che la compensazione invocata dall'Amministrazione finanziaria non potesse operare ove i relativi crediti non fossero previamente insinuati nel passivo fallimentare. Il ricorso in Cassazione sviluppava tre motivi: il primo contestava la non corretta applicazione delle norme che legittimano la sospensione per carichi pendenti (art. 69 r.d. 2440/1923 e art. 23 d.lgs. 472/97); il terzo censurava la statuizione che subordinava la compensazione alla previa insinuazione dei crediti dell'Erario nel passivo fallimentare (il secondo motivo è stato assorbito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando l'incompatibilità generale dello strumento del fermo amministrativo con la procedura fallimentare, salvo casi in cui non vi sia contestazione sulla esistenza dei rispettivi crediti maturati anteriormente al fallimento. Ha invece accolto il terzo motivo: la CTR aveva erroneamente escluso la possibilità di riconoscere la compensazione fallimentare fino alla previa insinuazione dei crediti dell'Amministrazione finanziaria. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, condannando anche alle spese il grado di rinvio.
Norme richiamate
r.d. n. 2440/1923, art. 69
Il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 69 è uno strumento volto a sospendere pagamenti a fini di possibile compensazione; la Corte lo considera, in generale, incompatibile con il fallimento perché sottrae porzioni di patrimonio alla massa, salvo nei casi in cui non sussistano contestazioni sui crediti e maturità ante fallimento
Disciplina una forma specifica di sospensione collegata a contestazioni formali: ha natura differente rispetto al fermo di cui all'art. 69 e richiede un atto formale di contestazione o sanzione notificato al contribuente; non è il profilo decisivo nella fattispecie oggetto del ricorso
Stabilisce il divieto di iniziative esecutive o frazionamento delle azioni individuali sui beni del fallito: la Corte richiama la norma per sostenere l'incompatibilità delle misure cautelari come il fermo con la funzione globale della procedura concorsuale
Regola la compensazione in sede fallimentare; la Corte afferma che la compensazione può prodursi anche se i controcrediti dell'Amministrazione non sono stati insinuati, nella misura in cui essi neutralizzano i crediti vantati dal fallimento e restano nell'ambito della stessa tipologia di valore
d.P.R. n. 602/1973, art. 28-ter
Richiamato nel motivo che lamentava l'impossibilità dell'Ufficio di far valere la compensazione senza previa insinuazione: la Corte ritiene erronea la lettura che vincoli la riconoscibilità della compensazione alla preventiva insinuazione dei crediti dell'Erario
Massime di principio
- Il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 r.d. 2440/1923 è, di norma, incompatibile con la procedura fallimentare perché sottrae risorse alla massa e pregiudica il principio del concorso dei creditori; può ritenersi legittimo solo se non sussistono contestazioni sui crediti contrapposti e i crediti sono maturati ante fallimento
- La sospensione del rimborso fiscale per carichi pendenti deve essere valutata dal giudice tributario sia sotto il profilo della legittimità formale del provvedimento sospensivo sia sotto il profilo sostanziale: il contribuente deve allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto al credito, mentre l'Amministrazione deve dimostrare le ragioni ostative
- La compensazione fallimentare può operare anche se i controcrediti vantati dall'Amministrazione finanziaria non sono stati previamente insinuati nel passivo, purché la compensazione sia finalizzata a neutralizzare i crediti del fallimento e ricorrano i presupposti di legge; eventuali eccedenze del credito dell'Erario devono essere oggetto di autonoma insinuazione al passivo
- Non tutte le misure di autotutela dell'Amministrazione finanziaria (es. sospensioni previste da norme diverse) hanno la stessa portata: occorre distinguere strumenti che richiedono un atto formale di contestazione da misure che si fondano su ragioni di credito meramente apparenti
- In caso di contrasto tra regole tributarie e regole fallimentari prevale la tutela della funzione conservativa della procedura concorsuale e il principio di par condicio creditorum; i provvedimenti dell'Amministrazione che incidono sulla massa fallimentare sono quindi soggetti a limiti stretti
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