Cassazione Civile, Ordinanza n. 12692/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto in via definitiva, per effetto del giudicato formatosi nel contenzioso instaurato contro il silenzio-rigetto dell'Ufficio, il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni d'imposta 1990-1992, in quanto residente nell'area colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. Poiché l'Amministrazione non dava esecuzione spontanea alla sentenza, la parte privata proponeva giudizio di ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria. In tale sede il giudice di merito limitava però l'importo da corrispondere, da un lato, riducendo del 50% la somma in ragione della presunta incapienza del fondo previsto dalla normativa sopravvenuta, e, dall'altro, negando il pagamento della quota riferita al marito, ritenendo che la ricorrente non fosse erede universale. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies D.L. 91/2017, e delle norme attuative, oltre che degli artt. 23 e 53 Cost., perché il giudice dell'ottemperanza non avrebbe potuto applicare una falcidia del 50% del credito giudizialmente accertato; 2) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe rimesso in discussione l'oggetto e l'ammontare del credito già definitivamente stabilito dalla sentenza da eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate per il rimborso e, se queste risultano incapienti, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l'eventuale emissione dell'ordine di pagamento in conto sospeso, ma non può introdurre una riduzione percentuale del credito già definitivamente accertato, perché dalla normativa non si ricava una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente. Ha inoltre ribadito che il giudizio di ottemperanza è vincolato al giudicato nel an e nel quantum e non può rimettere in discussione la misura del credito o la spettanza delle quote in base a questioni ereditarie non decise nella sentenza da eseguire; eventuali pretese di altri coeredi vanno fatte valere in sede civile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
"in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"
La Corte esclude che questa disposizione consenta al giudice dell'ottemperanza di operare una falcidia del 50% sul credito già accertato con giudicato; in caso di incapienza del fondo, occorre invece attivare le procedure di esecuzione previste dalla contabilità pubblica per dare completa attuazione alla sentenza.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma, come modificata, disciplina gli stanziamenti per i rimborsi fiscali relativi agli eventi calamitosi; la Corte vi riconnette il dovere del giudice di verificare la capienza del fondo, senza però poter ridurre il credito giudizialmente riconosciuto.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio tributario di ottemperanza ha carattere chiuso e serve a dare puntuale esecuzione al giudicato, senza riesaminare il merito della controversia ormai definita.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale vincola il giudice dell'ottemperanza quanto all'an e al quantum del diritto riconosciuto, precludendo la rimessa in discussione dell'ammontare del credito o delle sue componenti già definitivamente accertate.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della riduzione percentuale del credito, in quanto priva di adeguata base legale sostanziale.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la falcidia del rimborso contrasterebbe con i principi di capacità contributiva e di corretto prelievo/rimborso.
art. 14, comma 2, D.L. 30 dicembre 1996, n. 669
La sentenza impugnata ne avrebbe escluso l'applicazione; la Corte di cassazione richiama tale passaggio solo per disattendere la tesi del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve limitarsi a dare esecuzione al comando del giudicato e non può modificare il contenuto del credito definitivamente accertato, né nel suo ammontare né nei suoi presupposti già coperti da giudicato.
- Quando il diritto al rimborso fiscale discende da una sentenza definitiva, l'eventuale insufficienza del fondo stanziato non autorizza una riduzione percentuale del credito riconosciuto; il giudice deve invece attivare gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento, compresa la nomina di un commissario ad acta.
- Il giudizio tributario di ottemperanza ha carattere chiuso: sono consentiti solo gli accertamenti indispensabili a delimitare la portata del comando se questo non è chiaro, ma non è consentita una nuova cognizione su questioni già coperte dal giudicato.
- Eventuali contestazioni sulla titolarità interna delle somme tra coeredi o altri aventi causa non possono essere risolte dal giudice dell'ottemperanza tributaria e devono essere fatte valere in separata sede civile.
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