Sentenza del 08/10/2019 n. 7625 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 227/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazione atti tributari - Variazione domicilio fiscale - Indicazione della precedente residenza nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente - Validità della notificazione presso residenza precedente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011, per euro 215.828,93, sostenendo principalmente l'inesistenza o nullità della notificazione, effettuata presso il precedente indirizzo di residenza anziché presso il domicilio fiscale da lei indicato nelle dichiarazioni dei redditi. Ha inoltre dedotto decadenza dalla riscossione, illegittimità dell'accertamento perché fondato su un accertamento relativo a una società, errata presunzione di distribuzione di maggiori ricavi ai soci, carenza di indicazione di aliquote e criteri di calcolo, illegittimità delle sanzioni e mancanza di firma dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, poiché la variazione di residenza produce effetti per le notifiche dopo trenta giorni e non risultava correttamente indicata nella dichiarazione annuale. Ha comunque precisato che sarebbe stata valida anche la notificazione presso l'indirizzo indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni dei redditi, in applicazione dei principi di buona fede e affidamento. Sono state ritenute regolari anche le formalità dell'art. 140 c.p.c.; in ogni caso, la ricezione della raccomandata informativa ha sanato eventuali vizi della notificazione. Poiché l'avviso non era stato impugnato tempestivamente, la pretesa tributaria è divenuta definitiva e le ulteriori censure sono state assorbite. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per le spese del grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, DPR n. 600/1973
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte
Il domicilio fiscale della persona fisica residente deriva, in via generale, dall'iscrizione anagrafica. L'Amministrazione può quindi fare riferimento ai dati anagrafici ufficiali.
Art. 60, comma 3, DPR n. 600/1973
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione
La variazione anagrafica dell'indirizzo diventa efficace per le notificazioni fiscali dopo trenta giorni, senza che il contribuente debba effettuare uno specifico adempimento ulteriore, salvo l'obbligo di indicare correttamente i dati nelle dichiarazioni.
Art. 140 c.p.c.
La notificazione mediante deposito presso la casa comunale richiede il compimento degli adempimenti previsti dalla norma, inclusa la raccomandata informativa. Non è previsto uno specifico termine rigido per la spedizione della raccomandata, purché siano completate le formalità necessarie.
Art. 156 c.p.c.
Un eventuale vizio della notificazione può essere sanato dal raggiungimento dello scopo, ad esempio quando il destinatario riceve la raccomandata informativa e viene comunque posto in condizione di conoscere l'atto.
Art. 11, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la rappresentanza e la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione nel processo tributario.
Art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, come interpretato dall'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari nei casi consentiti dalla disciplina vigente; nel caso concreto la sua costituzione è stata ritenuta valida dopo la regolarizzazione disposta dal giudice.
Massime di principio
- Quando il contribuente cambia indirizzo all'interno dello stesso Comune, l'Amministrazione può notificare gli atti presso il nuovo indirizzo risultante dai registri anagrafici, una volta decorso il termine di efficacia previsto dalla legge.
- Se il contribuente continua a indicare nelle dichiarazioni dei redditi un precedente indirizzo o domicilio, tale indicazione può mantenere rilevanza ai fini della notificazione; pertanto, la notifica presso l'indirizzo anagrafico o presso quello dichiarato può risultare valida.
- Il contribuente deve indicare i propri dati di domicilio e residenza in modo coerente e secondo buona fede, poiché non può trarre vantaggio da indicazioni contraddittorie o non aggiornate.
- Per la notificazione ex art. 140 c.p.c. è essenziale il rispetto degli adempimenti sostanziali, tra cui la raccomandata informativa. La ricezione di quest'ultima può sanare eventuali irregolarità formali quando l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario.
- Una notificazione valida rende definitivo l'avviso di accertamento se il contribuente non lo impugna entro il termine di legge; in tal caso, le contestazioni sul merito dell'accertamento possono diventare irrilevanti o essere dichiarate assorbite.
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