Sentenza del 08/01/2015 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - notificazioni - fermo amministrativo - opposizione del contribuente per illegittimità dell'atto - mancata dimostrazione dell'insussistenza della notificazione delle precedenti cartelle di pagamento - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201300026543000, notificato il 15 marzo 2013, relativo a quattro cartelle di pagamento concernenti TARSU e imposta di registro, per complessivi 11.863,63 euro. Ha sostenuto che le cartelle non gli fossero mai state notificate e che, di conseguenza, il fermo fosse illegittimo. Ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa impositiva, ritenendo che l'agente della riscossione avrebbe dovuto agire entro cinque anni dalla notifica delle cartelle.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato perché Equitalia Sud ha prodotto documentazione ritenuta idonea a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle presupposte: una alla figlia del contribuente, una a persona qualificatasi come addetta alla casa, una al nipote e una ad altra persona qualificatasi come addetta alla casa. La Commissione ha quindi escluso l'illegittimità del preavviso di fermo derivante dalla mancata notifica delle cartelle. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- Chi impugna un fermo amministrativo sostenendo di non aver ricevuto le cartelle presupposte deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o l'invalidità delle notifiche; la mera contestazione non è sufficiente.
- L'agente della riscossione può superare l'eccezione di omessa notifica depositando le relate di notifica o altra documentazione probatoria dalla quale risulti la consegna a soggetti abilitati a ricevere l'atto presso l'abitazione del destinatario.
- La contestazione del fermo amministrativo può coinvolgere sia vizi propri dell'atto sia vizi degli atti presupposti, ma questi ultimi devono essere specificamente provati e tempestivamente dedotti.
- La produzione della documentazione attestante le notifiche delle cartelle può rendere legittimo il successivo fermo amministrativo, salvo che il contribuente dimostri irregolarità concrete nella notificazione o l'intervenuta prescrizione con riferimento agli atti e agli intervalli temporali rilevanti.
- La decisione riguarda principalmente l'onere probatorio sulla notifica delle cartelle e non stabilisce in astratto la validità di ogni fermo amministrativo né risolve necessariamente ogni possibile questione di prescrizione.
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