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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 01239/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato il reclamo contro la decisione della Commissione Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) di Puglia. La Co.Re.Di. aveva dichiarato il notaio responsabile per: 1) richiesta e fatturazione di onorari irrisori/negativi in 39 atti (violazione art.147 lett. a) legge notarile e art.14 principi deontologici) con sospensione; 2) indicazione di orari di sottoscrizione ritenuti non credibili in 10 atti (violazione artt.49 e 14 lett. b) principi) con censura; 3) ampia stipula presso filiali bancarie, ritenuta indice di scelta eterodiretta (violazione art.31 principi e art.147 lett. c) / b)) con sospensione; 4) omissione firma di un testimone (art.137 comma 2 legge notarile) con sanzione pecuniaria. In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, errori di applicazione della normativa sulla liberalizzazione tariffaria, difetto di adeguata istruttoria sulle presunzioni di procacciamento da parte delle banche e violazioni probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso l'accoglimento parziale del ricorso. Ha ritenuto fondati il primo motivo (errata valutazione della rilevanza disciplinare della riduzione sistematica degli onorari alla luce della liberalizzazione tariffaria e mancata verifica di circostanze ulteriori quali l'assunzione in proprio dei costi) e il terzo motivo (omessa e insufficiente motivazione circa l'esistenza dell'opera di procacciamento da parte delle banche e dell'atteggiamento attivo del notaio). Il secondo motivo (sull'inaffidabilità degli orari di sottoscrizione) è stato ritenuto infondato. Il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha annullato/rimesso per nuovo esame le parti dell'ordinanza impugnata relative ai profili accertati irregolari (in particolare quelle connesse alla contestazione degli onorari e all'accusa di procacciamento tramite banche), disponendo il necessario rinvio alla Corte d'Appello affinché riesamini la questione alla luce dei principi affermati. In sostanza il ricorso è stato parzialmente accolto e il provvedimento disciplinare/responsabilità deve essere riconsiderato nella parte interessata.

Norme richiamate

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147

    È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che [...]

    La norma tutela dignità, decoro e prestigio della classe notarile; dopo la liberalizzazione tariffaria la mera riduzione sistematica degli onorari non è di per sè rilevante disciplinarmente salvo la presenza di circostanze ulteriori (es. assunzione in proprio dei costi, fidelizzazione clientela) che configurino forme di concorrenza illecita o lesione del decoro.

  • Principi di deontologia professionale dei notai, art. 14

    Riferimento alle fattispecie di illecita concorrenza; la Corte ha precisato che il richiamo all'art.14 può essere solo funzionale e non può essere usato per recuperare rilevanza disciplinare a condotte che la normativa sulla tariffa ha reso neutre, salvo circostanze ulteriori.

  • Principi di deontologia professionale dei notai, art. 31

    Individua il divieto di servirsi di procacciatori e di svolgere ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi; la Corte richiede prova dell'opera diretta del terzo che indirizzi una pluralità di clienti e dell'atteggiamento attivo del notaio nell'avvalersi di tale intermediazione.

  • Principi di deontologia professionale dei notai, art. 49

    Prevede l'indicazione dell'ora di sottoscrizione come elemento scritturale utile a valutare la cura e la completezza della prestazione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla attendibilità degli orari purché fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (e conversione) - liberalizzazione tariffaria

    Ha abrogato l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime per le professioni, ivi compresa quella notarile; di conseguenza la percezione di compensi inferiori ai minimi non costituisce automaticamente illecito disciplinare.

  • legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 144

    Ha riformulato l'art.147 lett. c) sostituendo la fattispecie punita con il riferimento al procacciamento o alla pubblicità non conforme al DPR 137/2012, pertanto alcune condotte concorrenziali sono ricondotte alla diversa disciplina (pubblicità/procacciamento) e devono essere valutate secondo quei parametri.

  • D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4

    Stabilisce i principi della pubblicità professionale ammessa (informativa, veritiera, non ingannevole); rilevante per distinguere pubblicità lecita da condotte deontologicamente scorrette.

  • codice civile, art. 2729 (prova presuntiva)

    La valutazione delle presunzioni richiede elementi "gravi, precisi e concordanti"; la Corte ricorda che il giudice di merito deve applicare tale paradigma e la Cassazione controlla che non siano usate presunzioni di scarsa consistenza.

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    La Corte rammenta i limiti del sindacato in cassazione: sono deducibili errori di diritto e difetti essenziali di motivazione secondo gli articoli previsti; la riforma limita il controllo su motivazione e fatti a situazioni di manifesta carenza o omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • La semplice pratica di onorari inferiori ai minimi tariffari, anche se sistematica, non integra automaticamente illecito disciplinare dopo la liberalizzazione delle tariffe; per essere sanzionata occorrono circostanze ulteriori (es. il notaio che assume in proprio i costi dei clienti o altri comportamenti idonei ad attrarre e fidelizzare la clientela)
  • Per configurare l'illecito di procacciamento tramite terzi (banche, agenzie ecc.) è necessario provare sia che il terzo abbia effettivamente indirizzato un numero significativo di clienti al notaio sia che il notaio abbia tenuto un atteggiamento attivo nel servirsi di quella intermediazione; il mero numero di atti stipulati in una stessa sede non è di per sé sufficiente
  • La prova presuntiva deve basarsi su indizi "gravi, precisi e concordanti"; i giudizi valutativi dei fatti sono riservati al giudice di merito e la Cassazione sindaca la conformità della logica argomentativa e la proper applicazione del paradigma presuntivo
  • Le censure sulla motivazione in cassazione sono ammesse solo nei limiti del minimo costituzionale (mancanza, apparente o manifesta contraddittorietà, omesso esame di fatto decisivo); critiche puramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili
  • Se la decisione di merito ha confuso o assimilato fattispecie escluse dalla rilevanza disciplinare dalla normativa successiva (es. liberalizzazione delle tariffe), la Corte di legittimità può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame coerente con i principi richiamati
  • Nel contenzioso disciplinare notarile è necessario distinguere chiaramente tra concorrenza lecita e comportamenti idonei a ledere il decoro o la imparzialità: la rilevanza disciplinare richiede una lesione del bene tutelato (dignità, decoro, imparzialità), non la mera diversità competitiva

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