Cassazione Civile, Sentenza n. 19811/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello proposto dalla Prefettura avverso la pronuncia del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione di Davide Caldara contro un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada. La Prefettura denunciava errore di motivazione per non aver ritenuto gravato il ricorrente (la Pubblica Amministrazione) dall'onere di produrre in primo grado il verbale di accertamento, contestando l'esclusione, in sede di gravame, dei documenti nuovi prodotti e sostenendo la violazione dell'art. 7, comma 7, D.Lgs. n.150/2011 e dell'art. 2697 c.c. (onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione costituisce un giudizio di cognizione ordinario in cui l'autorità amministrativa che ha emesso l'ingiunzione ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'illecito e di allegare i relativi documenti (come il verbale di accertamento) in sede di prime cure. I documenti nuovi depositati solo in appello non potevano essere acquisiti se non risultava la loro indispensabilità ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; le mere controdeduzioni dell'ufficio non suppliscono alla mancata produzione del verbale, essendo prive di efficacia probatoria esterna. Pertanto il rigetto dell'appello del Prefetto da parte del Tribunale è stato ritenuto corretto e il ricorso per cassazione è stato respinto.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, Codice della Strada
Norma violata nel caso di specie: regolamentava la sanzione per la quale era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione. Nel processo di opposizione resta onere dell'amministrazione dimostrare la violazione.
art. 7, comma 7, D.Lgs. n.150/2011
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione degli oneri processuali; la Corte non ha ritenuto che giustificasse la deroga al principio per cui l'amministrazione deve produrre i documenti probatori già in primo grado.
art. 23, legge n. 689/1981 (secondo e sesto comma e dodicesimo comma)
Regola la procedura dell'ingiunzione e l'onere dell'autorità di allegare gli atti dell'accertamento; l'esercizio delle prove d'ufficio è facoltativo e resta discrezionale; l'amministrazione ha il dovere-onere di allegare gli atti rilevanti su ordine del giudice.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Consente l'acquisizione in sede d'appello di nuovi documenti solo se indispensabili; il Tribunale ha correttamente escluso l'acquisizione dei documenti nuovi perché non era dimostrata la loro indispensabilità.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova; applicato in combinato con la giurisprudenza: l'amministrazione, quale parte che assume la pretesa, deve provare i fatti costitutivi dell'illecito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto infondato il motivo sollevato ai sensi di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Citata in relazione alla statuizione sulle spese e sulle conseguenze processuali; la Corte ha ritenuto non necessario emettere la dichiarazione prevista da tale disposizione.
Massime di principio
- L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa introduce un giudizio ordinario di cognizione: l'amministrazione che ha emesso l'ingiunzione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sanzione e di allegare i relativi atti (es. verbale di accertamento) già in primo grado.
- I documenti prodotti per la prima volta in appello sono ammissibili solo se risulta la loro indispensabilità ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; in mancanza, il giudice d'appello non può acquisirli.
- La semplice produzione di controdeduzioni da parte dell'ufficio accertatore non supplisce alla mancata produzione degli atti probatori formali (verbale), perché tali controdeduzioni hanno natura interinale e non idoneità probatoria esterna.
- L'opponente non è onerato di compiere attività processuali mirate ad acquisire documenti che l'amministrazione avrebbe dovuto allegare; la mancata produzione da parte dell'amministrazione può favorire, anche presuntivamente, l'accoglimento dell'opposizione.
- Le questioni e le tesi non esaminate o non dedotte in grado di merito difficilmente possono essere introdotte ex novo in cassazione: la Corte può considerare inammissibili o irrilevanti censure formulate solo in sede di ricorso per cassazione.
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