Circolare numero 297 del 30-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1992, i minimali di retribuzione e le retribuzioni convenzionali rilevanti ai fini contributivi. Vengono richiamati il principio della retribuzione minima imponibile ex D.L. n. 338/1989, i minimali giornalieri e specifiche regole per cooperative, part-time, settori con orario fino a quattro ore, istruzione prescolare, lavoro a domicilio e accredito contributi obbligatori e figurativi. Sono inoltre riportate le tabelle con i valori aggiornati per i diversi settori e qualifiche.
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1992
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1992
La circolare aggiorna, per il 1992, i valori minimi di retribuzione rilevanti ai fini contributivi e chiarisce il rapporto tra il minimale imponibile generale, i minimali giornalieri già previsti dalla normativa vigente e le retribuzioni convenzionali per specifiche categorie di lavoratori. Il documento si fonda sul D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e richiama anche la legge n. 537/1981, la legge n. 638/1983 e la legge n. 863/1984.
Principio della retribuzione minima imponibile
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore agli importi fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, accordi collettivi o contratti individuali se da questi deriva un trattamento superiore a quello contrattuale.
La circolare ribadisce che tale vincolo vale anche per i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva: ai fini del versamento contributivo devono comunque rispettare i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Per trattamenti retributivi si intendono quelli che derivano dai vari istituti contrattuali che incidono sulla retribuzione.
Rapporti con i minimali giornalieri preesistenti
La circolare precisa che la norma del D.L. n. 338/1989 non abroga i minimali di retribuzione giornaliera già esistenti. Pertanto, la retribuzione imponibile determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile collettiva sia ai minimali giornalieri vigenti.
Rivalutazione per il 1992
Poiché l’ISTAT ha accertato, con comunicazione richiamata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, una variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,9%, i limiti di retribuzione giornaliera per il 1992 vengono aggiornati applicando tale percentuale dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1992. L’arrotondamento avviene alle 10 lire per eccesso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989, i limiti devono essere ragguagliati, se inferiori, a L. 53.495, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, fissato per l’1 gennaio 1992 in L. 563.100.
Lavoratori di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimo di retribuzione giornaliera segue la variazione percentuale delle pensioni prevista dall’art. 19 della legge n. 153/1969. Per il 1992, applicando l’aumento del 7,9%, il minimale passa da L. 26.530 a L. 28.630.
Tale importo risulta superiore al limite fissato dal comma 19 dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, pari al 5% del trattamento minimo di pensione, cioè L. 28.155. La circolare precisa inoltre che il medesimo aumento percentuale si applica:
- alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 602/1970;
- alle retribuzioni determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.
Le retribuzioni convenzionali devono comunque essere adeguate al minimale di L. 28.630 se, dopo l’aumento, risultano inferiori. Il salario convenzionale ex art. 4 per il 1992 viene fissato in L. 28.850, risultante dalla rivalutazione del 7,9% del valore 1991 pari a L. 26.730.
Retribuzioni convenzionali in generale
La circolare afferma che, in via generale, tutte le retribuzioni convenzionali sono soggette all’adeguamento periodico del 7,9% ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, salvo quelle già determinate nell’anno precedente perché istituite o modificate per la prima volta.
In ogni caso, tali retribuzioni non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione annualmente rivalutati ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537, validi ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per le categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle annesse alla medesima legge.
Va inoltre considerato il parametro minimo giornaliero fissato dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato per le retribuzioni convenzionali dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari per il 1992 a L. 28.155. Dopo l’adeguamento, le retribuzioni convenzionali devono quindi essere confrontate con i minimi vigenti e, se inferiori, riportate a tali valori.
Part-time, settori con orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Per i contratti di lavoro part-time di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984, il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 fissa, dal 1° gennaio 1989, il criterio per determinare il limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi. La circolare rinvia alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989 per l’illustrazione operativa del criterio.
Per i lavoratori dei settori indicati dal comma 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, quando non sia stato stipulato un contratto part-time e l’attività sia svolta per non più di quattro ore giornaliere, il parametro di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983 si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione. Per il 1992 tale soglia è pari a L. 22.524 e costituisce il cosiddetto 'minimo dei minimi'. Se i minimi calcolati in base alla legge n. 537/1981 sono superiori, si applicano questi ultimi.
Per i lavoratori dei medesimi settori occupati per più di quattro ore giornaliere, resta invece fermo il 'minimo dei minimi' di L. 53.495, con l’unica eccezione del settore dell’istruzione prescolare, per il quale non opera la disciplina dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e continuano ad applicarsi i minimali della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’attività.
La circolare aggiunge che il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 16 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, come richiamato dal D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista, titolare di rapporto subordinato come collaboratore o corrispondente, quando l’orario di lavoro è inferiore a 4 ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, l’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981 dispone l’adeguamento del minimo di retribuzione giornaliera in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Con l’incremento del 7,9%, il minimale passa da L. 26.530 a L. 28.630 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1992.
Anche per questa categoria il limite deve essere ragguagliato a L. 53.495 in applicazione dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Resta inoltre applicabile il principio generale della retribuzione minima imponibile introdotto dal D.L. n. 338/1989.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983 e modificato dalla legge n. 389/1989, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione.
Per il 1992 la circolare indica un corrispondente importo settimanale di L. 225.240.
Tabelle dei valori aggiornati
L’allegato riporta i valori di retribuzione giornaliera per numerose categorie e settori, tra cui:
- industria;
- amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministrazioni;
- artigianato;
- agricoltura;
- credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- commercio;
- istruzione prescolare, istruzione ed educazione scolare non statale;
- assistenza sociale;
- attività di culto, formazione religiosa e attività similari;
- spettacolo e attività circensi;
- assicurazioni;
- assistenza domiciliare in forma cooperativa;
- servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- proprietari di fabbricati;
- pesca costiera e mediterranea, pesca oltre gli stretti;
- giornalisti.
Le note alle tabelle precisano, in particolare, quali importi devono essere adeguati a L. 53.495 e che, per l’istruzione prescolare, non si applica l’art. 7 della legge n. 638/1983, per cui valgono i minimali della legge n. 537/1981 indicati in tabella.
Punti principali
Principio della retribuzione minima imponibile
La base contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. Anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva sono tenuti, ai fini contributivi, al rispetto dei trattamenti retributivi fissati dalla contrattazione collettiva.
Rapporto con i minimali giornalieri
La disciplina del D.L. n. 338/1989 non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla normativa precedente. La retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969 deve quindi essere verificata sia rispetto alla retribuzione minima imponibile collettiva sia rispetto ai minimali giornalieri rivalutati annualmente.
Rivalutazione per il 1992
Poiché l’ISTAT ha rilevato un aumento dell’indice del costo della vita del 7,9%, i minimali e le retribuzioni convenzionali per il 1992 vengono aggiornati applicando tale aliquota, con decorrenza dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1992. I valori minimi, ove inferiori, devono essere comunque ragguagliati ai parametri fissati dalla legge n. 638/1983 modificata dalla legge n. 389/1989.
Lavoratori di società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i soci lavoratori soggetti al DPR n. 602/1970 il minimale giornaliero viene rivalutato nella stessa misura delle pensioni: per il 1992 passa da L. 26.530 a L. 28.630. Il salario convenzionale ex art. 4 è fissato in L. 28.850. Le retribuzioni convenzionali ex artt. 4 e 6 devono essere adeguate a tale minimale se, dopo l’aumento, risultano inferiori.
Retribuzioni convenzionali in genere
Tutte le retribuzioni convenzionali sono soggette all’adeguamento del 7,9%, salvo quelle già determinate o modificate nell’anno precedente. In ogni caso non possono scendere sotto i minimali di retribuzione aggiornati ai sensi della legge n. 537/1981 né sotto il parametro minimo giornaliero di L. 28.155 previsto dalla legge n. 863/1984, quando applicabile.
Part-time, orario fino a quattro ore e istruzione prescolare
Per il lavoro part-time continua ad applicarsi il criterio di determinazione del minimo orario introdotto dal D.L. n. 338/1989. Nei settori dell’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, per lavoratori non assunti con part-time e occupati non oltre quattro ore giornaliere, il 'minimo dei minimi' è pari a L. 22.524 per il 1992. Per i lavoratori con orario superiore a quattro ore resta valido il minimo di L. 53.495, salvo il settore dell’istruzione prescolare, per il quale non si applica tale limite e valgono i minimali della legge n. 537/1981 riportati in tabella.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero, rivalutato del 7,9%, passa da L. 26.530 a L. 28.630 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1992. Anche per questa categoria il valore va ragguagliato a L. 53.495 in applicazione della legge n. 638/1983, come modificata.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1992 tale importo corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 225.240.
Tabelle dei minimali 1992
L’allegato riporta le tabelle A, B e C con i limiti di retribuzione giornaliera per industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito, commercio, istruzione, assistenza sociale, attività di culto, spettacolo, circo, assicurazioni, pulizie, pesca, giornalisti e altri settori. Le note precisano, in particolare, quali valori devono essere adeguati a L. 53.495 e quali, nel settore dell’istruzione prescolare, restano soggetti ai soli minimali della legge n. 537/1981.
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