L.R. FVG 23/2017
Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la produzione e la valorizzazione della birra artigianale, istituendo definizioni, un registro dei birrifici, attività di formazione, promozione e controlli, oltre alla possibile certificazione con il marchio AQUA. Le misure finanziarie e gli incentivi sono previsti soprattutto per il triennio 2017-2019.
Norme per la promozione e tutela della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia
Norme in materia di birra artigianale del Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina la promozione, tutela e valorizzazione della birra artigianale prodotta nel Friuli Venezia Giulia. L’intervento regionale mira a qualificare la filiera, sostenere le imprese, migliorare l’informazione al consumatore e rafforzare controlli, formazione e certificazione di qualità.
Ambito e finalità generali
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce l’identificazione e la tutela della produzione birraia artigianale regionale attraverso:
- codificazione delle metodologie classiche di trasformazione;
- valorizzazione delle materie prime;
- riconoscimento della professionalità degli operatori.
Le finalità specifiche riguardano la promozione di produzioni di qualità, l’innovazione nei processi, la formazione degli operatori, la salvaguardia delle imprese in territorio montano, il sostegno alla competitività della filiera, l’incentivo a nuove imprese, la corretta informazione al consumatore e l’attivazione dei controlli.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge:
- la birra artigianale del Friuli Venezia Giulia è il prodotto il cui ciclo produttivo, salvo maltazione e produzione del luppolo, si svolge interamente in regione;
- il birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia è l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione della birra, salvo la maltazione, nel territorio regionale;
- il controllo riguarda la verifica della conformità della birra alle modalità di produzione, all’etichettatura, alla natura, composizione e provenienza, nonché l’uso del marchio;
- l’origine è la tracciabilità della provenienza delle sostanze impiegate;
- la filiera comprende tutte le imprese dalla produzione alla distribuzione.
Promozione, informazione e metodi di produzione
La Giunta regionale deve prevedere forme di pubblicizzazione, rivolte ai consumatori, dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative. La Regione, tramite ERSA e i soggetti che utilizzano il marchio regionale, promuove anche la cultura brassicola friulana con iniziative divulgative e partecipazione a fiere.
Formazione professionale
La Regione promuove formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore, anche mediante convenzioni con enti qualificati. Le modalità organizzative e i criteri sono demandati al regolamento attuativo.
Registro dei birrifici artigianali e regolamento attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e sentito quello competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina:
- modalità di iscrizione e tenuta del Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;
- disposizioni attuative per i progetti di qualità del prodotto e per gli interventi relativi a particolari patologie alimentari.
Progetti di qualità e interventi per patologie alimentari
Il regolamento stabilisce termini, modalità di concessione degli incentivi e criteri di premialità, anche collegati al territorio montano e all’iscrizione al Registro. Gli incentivi possono riguardare:
- progetti per la qualità del prodotto, a tutela del consumatore finale;
- progetti di imprese che, per ragioni sociali, realizzano ambienti di lavoro, attrezzature e processi adatti a fronteggiare particolari patologie alimentari.
Certificazione di qualità e marchio AQUA
Per valorizzare la produzione, ERSA può concedere l’uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), registrato secondo la disciplina nazionale ed europea sui marchi collettivi di qualità. Le modalità di gestione e concessione sono demandate al regolamento d’uso del marchio collettivo; il disciplinare tecnico di produzione deve essere coerente con tale regolamento.
Controlli e tutela del prodotto
La legge prevede controlli per verificare la rispondenza del prodotto alle regole di produzione, alle informazioni di etichettatura, alla natura, composizione e provenienza, nonché all’utilizzo del marchio. La finalità è tutelare prodotto, produttori e consumatori.
Aiuti di Stato
Gli atti attuativi della legge che comportino misure configurabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi nel quadro dei regolamenti comunitari di esenzione.
Regime finanziario e copertura della spesa
Per le finalità relative a promozione di qualità, innovazione, territori montani e progetti di cui alla legge è autorizzata una spesa complessiva di 135.000 euro, articolata nel triennio 2017-2019 in:
- 30.000 euro annui per spese correnti;
- 15.000 euro annui per spese in conto capitale. La copertura è assicurata mediante storno di pari importo complessivo da un’altra missione del bilancio regionale. Alcune attività, in particolare formazione, comunicazione e promozione del marchio, sono previste senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, tramite risorse già destinate ad altre funzioni regionali.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il 29 giugno 2017. Le disposizioni finanziarie sono espressamente collegate agli anni 2017-2019; la disciplina è quindi in larga parte riferita a interventi programmati e finanziati in quel triennio, mentre il quadro normativo generale sulla birra artigianale resta operativo nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
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