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Legge

L.R. FVG 22/2017

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2017 aggiorna la disciplina funeraria e di polizia mortuaria: ridefinisce nozioni e attività funebri, introduce il trasporto provvisorio entro 30 ore dal decesso, disciplina cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, gestione cimiteriale e obitori, tumulazione e divieti sui trattamenti antiputrefattivi. Vigente dal 15/06/2017.

Modifiche alla disciplina regionale funeraria e di polizia mortuaria del Friuli Venezia Giulia

Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22 del 2017 interviene in modo esteso sulla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, aggiornandone definizioni, attività consentite, regole sul trasporto della salma o del cadavere, gestione dei cimiteri e disciplina di cremazione, ceneri e tumulazione.

Definizioni e nozioni rilevanti

La legge ridefinisce alcuni concetti base della materia funeraria. In particolare:

  • distingue in modo più netto tra cadavere e salma in relazione al decorso delle 24 ore dalla constatazione del decesso o all’accertamento di morte;
  • introduce la nozione di cimitero d’urne, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;
  • precisa cosa si intende per trasporto funebre e per trasporto provvisorio;
  • estende la nozione di coniuge alle parti dell’unione civile e ai conviventi di fatto designati ai sensi della legge n. 76/2016.

Competenze del Comune e disciplina dei cimiteri

Il Comune mantiene un ruolo centrale nella regolazione locale della materia. La legge gli attribuisce, tra l’altro, il compito di stabilire:

  • ubicazione, condizioni di esercizio e utilizzo di cimiteri, cimiteri d’urne, strutture obitoriali e sale del commiato;
  • modalità e durata delle concessioni, con limite massimo di 99 anni anche per concessioni rilasciate prima del d.P.R. n. 803/1975;
  • prescrizioni per affidamento e dispersione delle ceneri, modalità di conservazione e luoghi pubblici di dispersione.

Il Comune verifica inoltre il permanere dei requisiti strutturali e gestionali necessari per l’esercizio dell’attività funebre.

Attività funebre, incompatibilità e servizi minimi

La nozione di attività funebre viene definita come attività unitaria che comprende, anche tramite avvalimento stabile e continuativo, le principali prestazioni connesse al funerale: pratiche amministrative, vendita di articoli funebri in occasione del funerale, preparazione del cadavere, confezionamento del feretro, trasferimento e trasporto funebre, tanatocosmesi e recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’esercizio dell’attività è subordinato ai requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla legge regionale e comporta l’offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura della cassa e disbrigo pratiche.

Sono previste rilevanti incompatibilità:

  • l’attività funebre è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali, nonché con strutture e servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali;
  • per i Comuni o enti controllati da Comuni, l’attività funebre è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso sedi di altri enti;
  • l’avvalimento non può riguardare il primo carro funebre e l’autorimessa attrezzata per disinfezione e ricovero.

È inoltre vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico e le operazioni connesse si svolgono nella sede operativa dichiarata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, in altro luogo, ma mai all’interno di strutture sanitarie o socioassistenziali di ricovero e cura, strutture obitoriali e cimiteri.

Trasporto funebre e trasporto provvisorio

La legge introduce una disciplina specifica del trasporto provvisorio entro trenta ore dal decesso. Su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o il cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, anche in un Comune diverso e, in condizioni di reciprocità, anche verso Comuni delle Province confinanti con il territorio regionale.

L’impresa che effettua il trasferimento deve comunicare tempestivamente all’ufficiale di stato civile e, se l’accertamento di morte non è ancora avvenuto, anche al medico necroscopo, la nuova sede di trasferimento.

Durante il trasporto provvisorio la salma deve essere collocata in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e comunque senza pregiudizio per la salute pubblica.

Certificazione necroscopica e accertamenti

In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima del trasferimento il medico necroscopo della struttura, dopo la registrazione elettrocardiografica effettuata senza ritardo, redige il certificato necroscopico.

Deposito di osservazione, obitorio e presenza nei cimiteri

Il deposito di osservazione e l’obitorio possono essere istituiti dal Comune solo:

  • nell’ambito del proprio cimitero;
  • presso cimiteri di altri Comuni viciniori;
  • presso ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione.

È inoltre previsto che in almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione sia presente una struttura obitoriale, salvo quanto già consentito in convenzione con altri soggetti.

Trasporto del cadavere e contenimento

Trascorso il periodo previsto per il trasporto provvisorio, ogni cadavere deve essere chiuso per il trasporto in cassa individuale. È ammessa la sistemazione nella stessa cassa della madre e del neonato deceduti in concomitanza del parto.

Le ditte che svolgono il solo trasporto a pagamento possono operare solo per il trasporto di feretro chiuso e non durante il periodo del trasporto provvisorio. Anche per tale attività sono richiesti gli stessi requisiti previsti per gli esercenti l’attività funebre.

Trattamenti antiputrefattivi

Viene introdotto il divieto di trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

Gestione dei cimiteri e attività incompatibili

Il Comune può affidare la gestione di cimiteri e obitori secondo le regole dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria. Rimane in generale l’incompatibilità tra gestione di servizi cimiteriali/obitoriali ed esercizio di attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria interne o esterne al cimitero.

Tuttavia, questa incompatibilità non si applica per l’affidamento della gestione dei cimiteri e obitori dei Comuni il cui territorio sia interamente classificato in fascia C secondo la deliberazione regionale n. 3303/2000.

Le imprese che svolgono servizi e lavori all’interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile i nominativi del personale impiegato, con indicazione del ruolo ricoperto.

Cimiteri per animali d’affezione

I cimiteri per animali d’affezione possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani, purché sia mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 25 metri dalle sepolture.

Sepolture, interramento e tumulazione

La legge consente l’interramento di resti ossei o urne cinerarie purché debitamente racchiusi in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca conservazione e identificazione; tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

La tumulazione viene ridefinita come collocazione del feretro in loculo, loculo areato, nicchia o tomba di famiglia. I tempi minimi di conservazione sono:

  • 20 anni se la tumulazione avviene in loculo stagno;
  • 10 anni se avviene in loculo areato.

Le cassette di resti ossei e le urne cinerarie tumulate non sono soggette a periodi minimi di conservazione.

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, del Comune di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà del defunto o, in mancanza, dei familiari. È richiesta l’acquisizione del certificato necroscopico, che non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

La volontà del defunto può risultare anche dalla dichiarazione resa ai fini della disciplina regionale sulla dispersione delle ceneri.

Per l’affidamento e la dispersione delle ceneri:

  • l’autorizzazione può essere rilasciata contestualmente alla cremazione o successivamente dal Comune in cui le ceneri sono conservate;
  • se la dispersione deve avvenire in un Comune diverso, serve il nulla osta del Comune di dispersione;
  • l’autorizzazione va comunicata al Comune di custodia o dispersione e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto;
  • la volontà di dispersione, il luogo e il soggetto incaricato possono risultare da testamento o da dichiarazione al Comune di residenza;
  • in alternativa, la volontà può essere ricostruita tramite dichiarazioni concordi del coniuge e dei parenti di primo grado rese al Comune di ultima residenza.

L’affidatario dell’urna deve custodirla presso la propria abitazione o in un cimitero d’urne, in modo da garantirne stabilità e sicurezza contro ogni profanazione.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Per il testo fornito, la data di entrata in vigore risulta il 15/06/2017.

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