Cassazione Civile, Ordinanza n. 10688/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché le parti intimate non si sono costituite, la Corte non ha pronunciato sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal tribunale su ricorso di una creditrice. La società ha proposto reclamo in appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo non provata dall'impugnante la sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall. Avverso la decisione di secondo grado la società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Il giudice d'appello ha ritenuto che incomba sulla società che invochi la non fallibilità l'onere di dimostrare in giudizio la sussistenza congiunta dei requisiti che escludono il fallimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di costituzione delle parti intimate, non vi è pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- Nelle controversie sulla fallibilità dell'impresa, chi contesta la dichiarazione di fallimento deve fornire prova della sussistenza cumulativa dei requisiti di non fallibilità previsti dalla legge fallimentare.
Come è indicizzato
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