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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/866

Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il precedente quadro tecnico sulla valutazione prudente degli AVA previsto per banche e imprese di investimento. La novità centrale è l’aumento temporaneo del fattore di aggregazione per gli AVA dal 50% al 66% fino al 31 dicembre 2020, quale risposta alla forte volatilità di mercato causata dalla pandemia di Covid-19. Dal 1º gennaio 2021 il fattore torna al 50%.

Modifica le norme tecniche sulla valutazione prudente degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA) per gli enti creditizi e le imprese di investimento, introducendo un fattore di aggregazione più elevato fino al 31 dicembre 2020 per far fronte alla volatilità da Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che calcolano gli additional valuation adjustments (AVA) secondo il regolamento delegato (UE) 2016/101. Incide in particolare sulle modalità di aggregazione degli AVA a livello di categoria, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri e applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica opera nel contesto delle condizioni di mercato eccezionalmente volatili generate dalla pandemia di Covid-19, con il fattore maggiorato applicabile solo fino al 31 dicembre 2020.

Modifica delle norme tecniche sulla valutazione prudente degli AVA

Il regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/101, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. La modifica è motivata dall’eccezionale volatilità dei mercati finanziari causata dalla pandemia di Covid-19, che ha aumentato in modo significativo dispersione dei prezzi e scarti denaro/lettera, con effetti attesi sugli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA).

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il sistema ordinario di calcolo degli AVA prevede che i singoli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello siano determinati con un livello di certezza del 90% sulla base delle condizioni di mercato al momento del calcolo. Il regolamento 2016/101 include inoltre un meccanismo di aggregazione degli AVA che tiene conto delle sovrapposizioni tra categorie. La Commissione ritiene che, in presenza di volatilità estrema e shock sistemico, l’aggregazione di AVA aumentati rischi di produrre un impatto sproporzionato, rendendo opportuno un fattore di aggregazione più elevato, ma solo per un periodo limitato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli enti che calcolano gli AVA secondo il metodo di base del regolamento delegato (UE) 2016/101, cioè banche e imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento non riscrive l’intero impianto della valutazione prudente, ma modifica esclusivamente le formule di aggregazione degli AVA contenute nell’allegato del regolamento del 2016.

Nuove formule di aggregazione e fattore α

L’allegato sostituito dal nuovo regolamento stabilisce le formule da utilizzare per l’aggregazione degli AVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7 del regolamento delegato 2016/101. Sono previsti due metodi:

  • metodo 1: APVA = (FV – PV) – α·(FV – PV) = (1 – α)·(FV – PV)
  • metodo 2: APVA = max {0, (FV – PV) – α·(EV – PV)} = max {0, FV – α·EV – (1 – α)·PV}
  • AVA totale = somma degli APVA

Il fattore di aggregazione α è fissato al 66% fino al 31 dicembre 2020; successivamente torna al 50%.

Definizioni operative

L’allegato chiarisce le principali grandezze usate nel calcolo:

  • FV: valore equo a livello dell’esposizione oggetto di valutazione dopo gli aggiustamenti contabili applicati al fair value dell’ente per far fronte alla stessa fonte di incertezza;
  • PV: valore prudente a livello dell’esposizione, determinato secondo il regolamento;
  • EV: valore atteso a livello di esposizione tratto da un intervallo di valori possibili;
  • α: fattore di aggregazione;
  • APVA: AVA a livello di esposizione dopo l’aggiustamento per aggregazione;
  • AVA: AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

Durata della misura e ratio temporale

La Commissione motiva l’intervento come risposta transitoria alla pandemia di Covid-19 e alla conseguente volatilità estrema dei mercati. Il fattore di aggregazione maggiorato è quindi concepito per operare solo per la durata attesa dello shock sistemico e della volatilità eccezionale, indicata nei considerando come fino al 31 dicembre 2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/101

L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 con quello contenuto nel nuovo regolamento, incidendo sulle formule di aggregazione degli AVA previste dagli articoli 9, paragrafo 6, 10, paragrafo 7, e 11, paragrafo 7 del regolamento modificato.

Fattore di aggregazione temporaneo per gli AVA

L’allegato introduce le formule per il metodo 1 e il metodo 2 di aggregazione degli AVA a livello di esposizione e di categoria. È stabilito che gli enti fissano il fattore di aggregazione α al 66% fino al 31 dicembre 2020 e successivamente al 50%.

Definizioni delle grandezze usate nelle formule

L’allegato definisce FV come valore equo a livello dell’esposizione, PV come valore prudente, EV come valore atteso, α come fattore di aggregazione, APVA come AVA a livello di esposizione dopo l’aggiustamento per aggregazione e AVA come AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi bancarirequisiti prudenzialimercati finanziarivigilanza prudenziale

Testo integrale

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