Regolamento (UE) 2020/714
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/714 della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’uso della documentazione elettronica per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e il periodo di applicazione delle misure temporanee (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro temporaneo adottato durante la crisi Covid-19 per consentire una gestione più flessibile dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Da un lato chiarisce che tali controlli possono essere effettuati su copie elettroniche dei certificati o sugli stessi dati elettronici caricati in Traces; dall’altro proroga l’applicazione delle misure temporanee fino al 1° agosto 2020. Il testo rafforza così la continuità degli scambi e l’operatività dei controlli, mantenendo un approccio basato sul rischio.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per chiarire l’uso di documentazione elettronica nei controlli ufficiali e prorogare la durata delle misure temporanee legate alla Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali svolti dalle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, con particolare riguardo ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali relativi ad animali, merci e agli altri ambiti coperti dalla normativa sui controlli ufficiali. Riguarda in via temporanea le situazioni di grave disfunzione dei sistemi di controllo connesse alla crisi Covid-19. Non introduce un regime generale permanente, ma interviene sulle misure eccezionali già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466: documentazione elettronica e proroga delle misure temporanee
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/714 della Commissione interviene nel contesto dell’emergenza Covid-19 per adeguare il regime temporaneo dei controlli ufficiali previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, e sottolinea la necessità di misure eccezionali per fronteggiare gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, la crisi sanitaria ha creato difficoltà operative tali da giustificare l’uso di strumenti alternativi per l’esecuzione dei controlli e delle attività ufficiali. Il regolamento mira quindi a garantire il buon funzionamento degli scambi commerciali e a consentire alle autorità competenti di continuare le verifiche anche quando l’originale del certificato o attestato non sia immediatamente disponibile in forma cartacea.
Ambito applicativo
Le misure riguardano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali nell’ambito della legislazione coperta dal regolamento (UE) 2017/625, cioè alimenti e mangimi, salute e benessere animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. Il regime è temporaneo e si inserisce nelle misure eccezionali adottate per fronteggiare le disfunzioni legate alla Covid-19.
Controlli su documentazione elettronica
Il nuovo articolo 4 del regolamento (UE) 2020/466 consente due modalità eccezionali di svolgimento dei controlli:
- su una copia dell’originale del certificato o attestato trasmessa elettronicamente, a condizione che il responsabile della presentazione fornisca una dichiarazione attestante che l’originale sarà prodotto non appena tecnicamente fattibile;
- sui dati elettronici del certificato o attestato, se tali dati sono stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.
La precisazione introdotta dalla Commissione chiarisce che, nel caso di utilizzo di dati elettronici gestiti in Traces, non opera l’obbligo di successiva presentazione dell’originale richiamato dal regime generale della misura temporanea.
Approccio basato sul rischio
L’autorità competente, quando effettua controlli su documentazione elettronica, deve valutare il rischio di non conformità degli animali e delle merci interessati. Deve inoltre considerare i precedenti dell’operatore, sia rispetto ai risultati dei controlli ufficiali precedenti sia rispetto al rispetto delle norme richiamate dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Proroga della durata del regime temporaneo
Il regolamento proroga la durata di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 fino al 1° agosto 2020. La modifica è motivata dal fatto che alcuni Stati membri hanno comunicato il persistere di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo oltre il 1° giugno 2020 e la necessità di disporre di più tempo per pianificare ed eseguire i controlli durante la crisi sanitaria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 giugno 2020. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni suo elemento.
Disposizioni principali
Uso della documentazione elettronica
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 e consente, in via eccezionale, che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi a certificati ufficiali e attestati ufficiali siano svolti: a) su una copia dell’originale trasmessa elettronicamente, se il soggetto responsabile della presentazione rilascia una dichiarazione che attesti che l’originale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile; oppure b) sui dati elettronici del certificato o attestato, quando tali dati siano stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.
Valutazione del rischio nei controlli
Nell’eseguire i controlli e le altre attività ufficiali su copia elettronica o su dati elettronici, l’autorità competente deve tener conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci interessati e dei precedenti dell’operatore, in particolare con riferimento all’esito dei controlli ufficiali precedenti e al rispetto delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Proroga delle misure temporanee
L’articolo 1 modifica anche l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, stabilendo che esso si applica fino al 1° agosto 2020, invece che fino alla precedente scadenza del 1° giugno 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 2 giugno 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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