Regolamento (UE) 2020/716
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 aggiorna l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in relazione alla Siria, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La misura interviene a seguito di un riesame e comporta sia la soppressione di alcune voci sia la sostituzione integrale dell’elenco. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e volto a mantenere allineato il regime sanzionatorio UE all’evoluzione della situazione siriana e dei soggetti ritenuti responsabili o beneficiari del regime.
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con soppressione di alcune voci e sostituzione integrale dell’elenco soggetto a congelamento e divieti correlati.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iscritti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Siria. L’effetto pratico riguarda soggetti designati per coinvolgimento nella repressione, sostegno al regime, legami con il settore militare, dell’intelligence, energetico, finanziario o con il proliferare di armi chimiche, nonché entità pubbliche o private collegate. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; restano esclusi solo i soggetti non inclusi nell’elenco aggiornato.
Aggiornamento delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio interviene nel quadro del regime sanzionatorio siriano istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. Il provvedimento è adottato a seguito di un riesame delle misure restrittive e mira ad aggiornare l’elenco dei soggetti designati contenuto nell’allegato II, mantenendo l’allineamento delle sanzioni UE all’evoluzione della situazione in Siria e ai profili individuali/organizzativi rilevanti.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012. Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiornare e modificare le voci dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi, sopprimendo inoltre alcune voci non più mantenute nell’elenco. La finalità è quindi di rifinire il perimetro soggettivo delle misure restrittive, senza introdurre un nuovo regime materiale.
Modifiche all’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, l’allegato del nuovo regolamento:
- sopprime quattro voci della sezione A ('Persone'):
- Maggiore Generale Qasem Soleimani;
- Brigadier Generale Jamea Jamea;
- Hayan Kaddour;
- Maen Rizk Allah Haykal;
- sopprime una voce della sezione B ('Entità'):
- Developers Private Joint Stock Company;
- sostituisce integralmente l’allegato II con un elenco aggiornato di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
Contenuto dell’elenco aggiornato
L’allegato II, come sostituito, elenca persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ai sensi degli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 bis del regolamento (UE) n. 36/2012. L’impostazione dell’elenco conferma la logica del regime siriano: le designazioni riguardano soggetti coinvolti nella repressione della popolazione civile, esponenti delle forze armate, dei servizi di intelligence e dell’apparato governativo, membri della famiglia Assad, imprenditori di spicco e società che sostengono o finanziano il regime, nonché soggetti collegati allo sviluppo e alla proliferazione di armi chimiche.
Tra le categorie ricorrenti, il testo evidenzia:
- vertici politici e governativi ritenuti corresponsabili della repressione;
- ufficiali militari e di intelligence coinvolti in arresti, detenzioni, torture e uso della violenza;
- imprenditori e società beneficiari del regime o suoi finanziatori;
- entità pubbliche o para-pubbliche implicate nel finanziamento del regime o nella repressione;
- soggetti connessi al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) e alla filiera delle armi chimiche.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata senza necessità di recepimento.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori compliance, il regolamento rileva soprattutto per l’aggiornamento delle liste sanzionatorie interne, dei controlli su controparti, assetti partecipativi e beneficiari effettivi. La sostituzione dell’allegato II impone di verificare l’eventuale presenza, tra clienti, fornitori, partner commerciali o società del gruppo, di soggetti ora rimossi o confermati nell’elenco, poiché il regime delle misure restrittive opera in modo dinamico e soggetto a revisioni periodiche.
Rapporti con il regolamento (UE) n. 36/2012
Il regolamento di esecuzione non disciplina ex novo il contenuto generale delle misure restrittive, ma si limita ad attuare e aggiornare il quadro già previsto dal regolamento (UE) n. 36/2012. Ne consegue che i divieti sostanziali e le misure già previste da tale regolamento restano applicabili nei confronti dei soggetti inclusi nell’allegato aggiornato, mentre la modifica incide esclusivamente sul perimetro soggettivo delle designazioni.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il contenuto sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, con sostituzione integrale dell’allegato II contenente persone fisiche e giuridiche, entità e organismi oggetto di restrizioni.
Soppressione di specifiche voci dall’elenco
Nella sezione A ('Persone') sono soppresse quattro voci: Maggiore Generale Qasem Soleimani, Brigadier Generale Jamea Jamea, Hayan Kaddour e Maen Rizk Allah Haykal. Nella sezione B ('Entità') è soppressa la voce n. 76 relativa a Developers Private Joint Stock Company.
Aggiornamento e sostituzione dell’elenco dei designati
L’allegato sostituito elenca persone e entità soggette alle misure restrittive di cui agli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 bis del regolamento (UE) n. 36/2012. L’elenco include, tra gli altri, vertici politici e militari siriani, membri della famiglia Assad e imprenditori/entità che sostengono o traggono vantaggio dal regime, nonché soggetti coinvolti nel settore delle armi chimiche e delle strutture di intelligence.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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