Regolamento (UE) 2020/269
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 della Commissione del 26 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata [parte B — Navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle navi impegnate in pesca INN, sostituendo la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L’aggiornamento recepisce le liste trasmesse dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tiene conto, in particolare, di cancellazioni intervenute presso talune ORGP e della necessità di riportare nomi e bandiere alternativi delle stesse navi. L’atto produce effetti immediati in tutti gli Stati membri a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), mediante sostituzione della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi da pesca incluse negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, per effetto del rinvio dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all’elenco UE delle navi INN tenuto dalla Commissione. Opera nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. L’atto riguarda l’aggiornamento dell’elenco con nuove iscrizioni, cancellazioni e indicazioni di nomi/bandiere alternative; non disciplina direttamente sanzioni nuove, ma incide sulle misure applicabili alle navi elencate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca INN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 aggiorna l’elenco UE delle navi coinvolte in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), sostituendo la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L’intervento dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, che impone alla Commissione di recepire nell’elenco dell’Unione le navi inserite negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Quadro normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008, dedicato all’identificazione delle navi INN e alla formazione dell’elenco UE. I considerando richiamano anche l’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che prevede misure applicabili alle navi incluse nell’elenco, evidenziando quindi che l’aggiornamento dell’elenco ha effetti operativi rilevanti per gli operatori del settore ittico e per i controlli pubblici.
Meccanismo di aggiornamento dell’elenco
La Commissione precisa di aver ricevuto nuovi elenchi dalle ORGP e di dover pertanto adeguare l’elenco UE. Il regolamento sottolinea che tutte le ORGP provvedono alla redazione e all’aggiornamento periodico dei rispettivi elenchi di navi INN secondo le proprie regole, e che l’elenco dell’Unione deve riflettere tali aggiornamenti. Ne deriva un sistema di recepimento dinamico: l’elenco UE non è autonomo, ma segue le determinazioni delle ORGP competenti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Cancellazioni e esclusioni specifiche
Tra gli aggiornamenti più rilevanti, il regolamento dispone la rimozione dall’elenco UE di alcune navi già cancellate dall’elenco IOTC, in particolare «Benaiah», «Beo Hingis», «Carmal Matha», «Dignamol 1», «Ephraeem», «King Jesus», «Sacred Heart», «Shalom», «Vachanam» e «Wisdom», in applicazione della risoluzione 18/03 dell’IOTC. Il testo precisa che tali navi devono essere rimosse dall’elenco UE anche se non erano ancora state cancellate dall’elenco ICCAT.
Analogo trattamento è previsto per la nave «Nefelin», cancellata dall’elenco CGPM in conformità alla raccomandazione CGPM/33/209/8; per tale nave la mancata cancellazione dall’elenco SIOFA non impedisce la sua esclusione dall’elenco UE, poiché la decisione dell’ORGP competente è sufficiente ai fini dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Nomi alternativi, bandiere e identità delle navi
Una parte significativa dell’allegato è dedicata all’identificazione puntuale delle navi mediante numeri IMO e riferimenti alle ORGP, ma anche attraverso nomi precedenti, varianti di denominazione e bandiere note o precedenti. Il regolamento spiega espressamente che una stessa nave può comparire con nomi e/o bandiere differenti nei diversi elenchi ORGP a seconda del momento dell’inserimento; per questo la versione aggiornata dell’elenco UE riporta le differenti denominazioni e bandiere come risultanti dagli elenchi delle ORGP pertinenti. Questo aspetto è rilevante, in pratica, per evitare aggiramenti mediante cambi di nome o bandiera.
Contenuto dell’allegato
L’allegato sostitutivo contiene un elenco molto ampio di navi, con indicazione del numero IMO o del riferimento ORGP, del nome della nave, dello Stato o territorio di bandiera e dell’ORGP presso cui la nave figura nell’elenco. Sono richiamate numerose ORGP, tra cui ICCAT, IOTC, CGPM, CCAMLR, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA, SPRFMO, NPFC, IATTC e WCPFC. Per molti casi, l’allegato riporta anche nomi precedenti e bandiere storiche o sconosciute, a conferma della finalità di identificazione univoca delle unità interessate.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Per i professionisti, ciò comporta l’immediata rilevanza dell’elenco aggiornato ai fini dei controlli, della due diligence sugli approvvigionamenti e della valutazione dei rischi connessi a operazioni commerciali nel settore della pesca.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN
L’articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/269. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, con inclusione delle informazioni su numero IMO/riferimento ORGP, nome della nave, Stato o territorio di bandiera e ORGP presso cui la nave figura nell’elenco.
Base giuridica e coordinamento con le ORGP
Il regolamento si fonda sull’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008. I considerando precisano che le navi iscritte negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere incluse nell’elenco UE e che la Commissione aggiorna tale elenco quando riceve nuovi elenchi o aggiornamenti dalle ORGP competenti.
Cancellazioni e rimozioni dall’elenco UE
Sono rimosse dall’elenco UE le navi «Benaiah», «Beo Hingis», «Carmal Matha», «Dignamol 1», «Ephraeem», «King Jesus», «Sacred Heart», «Shalom», «Vachanam» e «Wisdom», in quanto cancellate dall’elenco IOTC in conformità alla risoluzione 18/03, pur non essendo ancora state cancellate dall’elenco ICCAT al momento del regolamento. È inoltre esclusa la nave «Nefelin», cancellata dall’elenco CGPM in conformità alla raccomandazione CGPM/33/209/8, anche se non ancora cancellata dall’elenco SIOFA.
Indicazione di nomi e bandiere differenti
Il regolamento precisa che, quando la stessa nave figura nei diversi elenchi ORGP con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento dell’inclusione, la versione aggiornata dell’elenco UE deve riportare tali differenti denominazioni e/o bandiere come stabilite dalle ORGP competenti. L’allegato riflette quindi molteplici alias, nomi precedenti e bandiere note o sconosciute per ciascuna nave.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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