Regolamento (UE) 2020/259
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/259 della Commissione del 25 febbraio 2020 recante trecentodecima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/259 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per recepire una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La modifica consiste nella soppressione di due voci dall'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante soppressione di due persone fisiche dall'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutta l'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Incide esclusivamente sull'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sull'elenco delle persone, gruppi ed entità assoggettati a misure restrittive connesse all'ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. In concreto, riguarda la cancellazione di due persone fisiche dall'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche; non disciplina nuovi inserimenti né altre categorie di misure.
Modifica dell'elenco sanzionatorio contro ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/259 costituisce la trecentesima decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate all'ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è meramente aggiornativa: recepire a livello unionale la cancellazione di due nominativi dall'elenco ONU rilevante per il congelamento di fondi e risorse economiche.
Base giuridica e contesto
L'intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull'articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si precisa che l'allegato I del regolamento del 2002 contiene l'elenco dei soggetti destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che, in data 18 febbraio 2020, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci da tale elenco.
Ambito dell'intervento
Il regolamento non introduce nuove categorie di sanzioni né modifica la struttura generale del regime restrittivo. Esso interviene esclusivamente sull'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sulla lista dei soggetti soggetti a congelamento. La conseguenza pratica è la rimozione di due persone fisiche dall'elenco delle persone fisiche sanzionate.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. Nell'allegato del regolamento sono soppresse due voci della sezione "Persone fisiche":
- Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha, con alias indicato, indirizzo in Italia, dati anagrafici e identificativi, inclusi codice fiscale italiano e data di designazione originaria del 24.4.2002;
- Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali, con alias e dati anagrafici/identificativi, incluso codice fiscale italiano e data di designazione originaria del 23.6.2004.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori, la rilevanza pratica consiste nell'aggiornamento immediato delle verifiche sanzionatorie e delle liste di screening rispetto ai due nominativi soppressi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 viene modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, in modo da adeguare l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Soppressione di due persone fisiche
Sono soppresse dall'elenco dell'allegato I due voci relative a persone fisiche: Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha e Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Per ciascuna voce sono riportati dati identificativi, alias, indirizzo/domicilio, data e luogo di nascita, nazionalità, documenti di identità e ulteriori informazioni, oltre alla data di designazione originaria.
Base fattuale della modifica
La modifica discende dalla decisione del 18 febbraio 2020 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare due voci dall'elenco dei soggetti destinatari del congelamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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