Regolamento (UE) 2020/270
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro del regolamento (UE) n. 1321/2014 per allinearlo alle riforme introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383, soprattutto in materia di CAMO, CAO, manutenzione e sorveglianza. Precisa le misure transitorie per le organizzazioni che operano nel mantenimento dell'aeronavigabilità, chiarendo termini, validità delle approvazioni e conseguenze delle non conformità. Inoltre rettifica numerosi rinvii interni, moduli e appendici degli allegati tecnici, con impatto operativo su imprese, operatori e autorità competenti.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 sulla aeronavigabilità continua, la manutenzione aeronautica e l'approvazione di organizzazioni CAMO, CAO e di manutenzione, con disciplina transitoria per l'adeguamento alle nuove parti CAMO/CAO e correzione di riferimenti e moduli.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni e ai soggetti coinvolti nel mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti, in particolare imprese di manutenzione, imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAMO), imprese di aeronavigabilità combinata (CAO), autorità competenti degli Stati membri e, in alcuni casi, l'Agenzia (AESA/EASA). Riguarda gli aeromobili dell'aviazione civile disciplinati dal regolamento (UE) n. 1321/2014, con specifiche regole per aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza ex regolamento (CE) n. 1008/2008, aeromobili complessi a motore, aeromobili non complessi, aeromobili ELA1, operazioni commerciali specializzate, CAT, operazioni non commerciali e limitate. Introduce misure transitorie fino al 24 settembre 2021 per il passaggio alle nuove approvazioni e per la correzione delle non conformità, ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal 24 marzo 2020.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di mantenimento dell'aeronavigabilità
Il regolamento interviene sul sistema europeo di mantenimento dell'aeronavigabilità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1321/2014, per adeguarlo alle innovazioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383. La finalità è duplice: da un lato introdurre e chiarire il regime transitorio verso le nuove figure e procedure CAMO/CAO, dall'altro correggere riferimenti, formulazioni e moduli contenuti negli allegati tecnici.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l'esigenza di rendere più flessibili le regole per la manutenzione degli aeromobili leggeri e di rafforzare le misure di gestione dei rischi di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità. Poiché il precedente regolamento di modifica aveva già previsto un periodo di transizione, il presente atto evita ulteriori proroghe e allinea la data di applicazione alla disciplina del 2019/1383.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche incidono su:
- imprese di manutenzione approvate;
- organizzazioni CAMO e CAO;
- operatori e proprietari di aeromobili;
- autorità competenti degli Stati membri;
- in taluni casi, l'AESA.
La disciplina riguarda il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e componenti, la manutenzione, la revisione dell'aeronavigabilità, il rilascio e la proroga dei certificati pertinenti, nonché la sorveglianza delle organizzazioni approvate. Sono espressamente toccati aeromobili commerciali, non commerciali, specializzati, limitati, complessi a motore, non complessi, ELA1 e i casi connessi ai certificati di operatore aereo.
Disciplina transitoria delle approvazioni
Il nuovo articolo 4 del regolamento 1321/2014 prevede che le organizzazioni siano approvate secondo la parte 145, la parte CAMO o la parte CAO, in funzione dell'attività svolta. Fino al 24 settembre 2020 è tuttavia ancora possibile ottenere approvazioni secondo la parte M, capitoli F e G; tali approvazioni restano valide fino al 24 settembre 2021.
La norma chiarisce inoltre che:
- i vecchi certificati JAR-145 validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati conformemente alla parte 145;
- alle imprese titolari di approvazioni valide secondo la parte M o la parte 145 può essere rilasciato, su richiesta, il modulo 3 CAO o il modulo 14 AESA/14-MG AESA, con conseguente sorveglianza secondo la parte CAO o CAMO;
- le imprese hanno tempo fino al 24 settembre 2021 per correggere le non conformità relative ai nuovi requisiti introdotti dalla parte CAO o CAMO e non già presenti nella vecchia parte M o parte 145; oltre tale data l'approvazione può essere revocata, limitata o sospesa.
Regole sulla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
Le modifiche alla parte M ridefiniscono in modo puntuale le responsabilità di operatori e proprietari. Per gli aeromobili impiegati da vettori aerei titolari di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'operatore deve garantire la propria approvazione CAMO o, in alternativa, un contratto scritto con un'impresa approvata per l'esecuzione delle funzioni pertinenti e con un'impresa parte 145 per la manutenzione.
Per altre categorie di aeromobili, le regole distinguono tra:
- aeromobili complessi a motore impiegati in operazioni commerciali specializzate o CAT;
- aeromobili complessi a motore non rientranti nei casi precedenti;
- aeromobili non complessi a motore impiegati in operazioni commerciali specializzate o CAT;
- aeromobili non complessi e aeromobili utilizzati per operazioni limitate.
In tali casi sono previsti, secondo le ipotesi, obblighi di affidamento a CAMO o CAO, conclusione di contratti scritti, possibilità di gestione diretta da parte del proprietario e limiti specifici per l'approvazione e la manutenzione.
AMP, quaderno tecnico di bordo e documentazione
Il regolamento chiarisce che il programma di manutenzione dell'aeromobile (AMP) può essere approvato mediante procedura indiretta quando il mantenimento dell'aeronavigabilità è gestito da una CAMO o CAO, oppure quando esiste un contratto a durata limitata con tali organizzazioni. La procedura indiretta deve essere prevista nel CAME o nel CAE e approvata dall'autorità competente.
Anche la versione iniziale del quaderno tecnico di bordo deve essere approvata dall'autorità competente, mentre le modifiche successive seguono le procedure previste nei manuali delle organizzazioni approvate. Inoltre, i dati di manutenzione aggiornati devono essere conservati e utilizzati dalle organizzazioni CAMO, CAO e di manutenzione; se forniti dal proprietario o dall'operatore per contratto, possono essere conservati soltanto per la durata del contratto, salvo obblighi ulteriori.
Manutenzione dei componenti e limiti di vita
Le modifiche alla parte M incidono sulla manutenzione dei componenti installati e temporaneamente rimossi, specificando quali organizzazioni e personale possono intervenire. Viene chiarito che le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale non devono superare la limitazione approvata indicata nell'AMP e nelle AD, salvo eccezioni previste dalla norma.
Revisione dell'aeronavigabilità e certificati ARC
Il regolamento rafforza il quadro della revisione dell'aeronavigabilità, sia per le imprese di manutenzione sia per le CAMO e le CAO. Sono aggiornati i requisiti del personale addetto alla revisione, compresi i requisiti di esperienza, indipendenza, conoscenza normativa, formazione interna e accettazione formale da parte dell'autorità.
Le regole precisano anche:
- le condizioni per il rilascio e la proroga degli ARC;
- i casi in cui la proroga può essere effettuata dalla CAMO o CAO;
- le responsabilità dell'autorità competente in sede di sorveglianza e approvazione delle procedure;
- la disciplina della conservazione dei registri per tre anni e della trasmissione di copie al proprietario.
Sono inoltre definite in modo espresso le nozioni di rilievo di livello 1 e livello 2, collegate rispettivamente a non conformità gravi e meno gravi che possono incidere sulla sicurezza del volo.
Sorveglianza e cooperazione tra autorità
Le autorità competenti devono partecipare allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1139. È inoltre precisato che le esenzioni concesse ai sensi dell'articolo 71 di tale regolamento devono essere registrate e conservate.
La sorveglianza riguarda anche l'approvazione indiretta delle modifiche ai manuali e alle procedure: l'autorità deve verificare che le procedure siano conformi e che le modifiche ammesse siano di piccola entità, con un adeguato controllo di conformità.
Parte 145: manutenzione approvata
La parte 145 viene allineata alle nuove regole sulla competenza del personale, sulla revisione dell'aeronavigabilità e sulla documentazione. In particolare, l'impresa deve:
- determinare e verificare la competenza del personale;
- disporre, se svolge revisioni dell'aeronavigabilità, di personale qualificato e autorizzato secondo criteri dettagliati;
- gestire i dati tecnici relativi a danni, modifiche e riparazioni;
- registrare con precisione le attività svolte;
- fornire al proprietario o all'operatore copia dei certificati di riammissione in servizio e dei registri dettagliati;
- conservare i registri per tre anni.
Viene anche aggiornato il contenuto del manuale dell'impresa e del sistema di qualità, che deve includere eventuali procedure ulteriori applicate in conformità alla parte M e alla parte ML.
Parte ML: aeromobili leggeri
Per la parte ML, il regolamento modifica le disposizioni sui doveri del proprietario, sulla possibilità di affidare la gestione a CAMO o CAO, sulla revisione dell'aeronavigabilità e sull'accesso ai dati da parte dell'autorità competente. La revisione può essere effettuata, a seconda dei casi, da impresa di manutenzione approvata o da personale autorizzato indipendente, con particolare riferimento alle ispezioni annuali o delle 100 ore.
Parte CAMO
La parte CAMO viene riformulata quanto alle attribuzioni, al contenuto del CAME e alle procedure di modifica. La CAMO deve gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità secondo la parte M o la parte ML, elaborare e controllare il programma di manutenzione, fornire copie ai proprietari o operatori quando previsto, garantire che gli interventi siano eseguiti da imprese approvate e conservare i dati di manutenzione. È inoltre introdotta l'appendice relativa al certificato CAMO (modulo 14 AESA).
Parte CAO
La parte CAO viene pure aggiornata: il regolamento disciplina i metodi alternativi di rispondenza, i dati di manutenzione, la revisione dell'aeronavigabilità, la proroga degli ARC e il rilascio del certificato CAO. Le attribuzioni della CAO sono coordinate con quelle delle CAMO e con le regole della parte M e della parte ML, e l'appendice del modulo 3-CAO AESA viene modificata per indicare, tra le attribuzioni, i servizi specializzati NDT.
Aggiornamenti agli allegati su licenze e moduli
Il regolamento rettifica anche il modulo 10 della parte 66, aggiornando il contenuto formativo sulla legislazione aeronautica e sul rapporto tra i regolamenti UE rilevanti. Inoltre modifica moduli e appendici delle parti 147, T, M, 145, CAMO e CAO, compresi i modelli di certificato e le relative tabelle di abilitazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 24 marzo 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Nuovo articolo 4 del regolamento (UE) n. 1321/2014
Sostituisce la disciplina sull'approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità. Le organizzazioni sono approvate dall'autorità competente secondo la parte 145, la parte CAMO o la parte CAO, a seconda dei casi. È prevista una deroga transitoria fino al 24 settembre 2020 per approvazioni rilasciate ai sensi della parte M, capitoli F e G, che restano valide fino al 24 settembre 2021. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento di vecchi certificati JAR-145, il rilascio del modulo 3 CAO e del modulo 14 AESA/14-MG AESA, nonché le conseguenze della mancata correzione delle non conformità entro il 24 settembre 2021.
Rettifiche e chiarimenti sulla parte M
Vengono modificati numerosi punti della parte M: responsabilità del proprietario/operatore, obblighi di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, approvazione indiretta dell'AMP, tenuta del quaderno tecnico di bordo, manutenzione dei componenti, limiti di vita delle parti, personale autorizzato a certificare, conservazione dei registri, definizione dei rilievi di livello 1 e 2, rilascio e proroga dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità (ARC), proroga delle approvazioni fino al 24 settembre 2021 e obblighi di scambio informazioni tra autorità competenti.
Aggiornamenti alla parte 145 (imprese di manutenzione approvate)
Si precisano i requisiti di competenza del personale, le condizioni per il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, le regole sui dati tecnici per modifiche e riparazioni, il valore del modulo 1 AESA come certificato di riammissione in servizio, gli obblighi di registrazione e consegna dei documenti al proprietario/operatore, la durata di conservazione dei registri per tre anni e l'adeguamento del manuale e del sistema di qualità alle disposizioni della parte M e della parte ML.
Aggiornamenti alla parte ML
Per gli aeromobili leggeri si rivedono le regole sul mantenimento dell'aeronavigabilità, inclusi i casi in cui il proprietario deve essere approvato CAMO/CAO o può appaltare i compiti, la revisione dell'aeronavigabilità durante l'ispezione annuale/100 ore, l'accesso dell'autorità ai dati di manutenzione e l'estensione delle regole ai palloni e agli alianti nelle disposizioni richiamate.
Aggiornamenti alla parte CAMO
Si chiariscono le attribuzioni delle CAMO, il contenuto e la modifica del CAME, le funzioni contrattuali verso il proprietario/operatore, la conservazione dei dati di manutenzione, la proroga degli ARC e l'approvazione dell'AMP per gli aeromobili gestiti secondo la parte ML. È inserita anche l'appendice sul certificato dell'impresa CAMO (modulo 14 AESA).
Aggiornamenti alla parte CAO
Si riorganizzano indice e procedure iniziali, si precisa l'uso di metodi alternativi di rispondenza, la conservazione dei dati di manutenzione, la revisione dell'aeronavigabilità, la proroga degli ARC e il rilascio del certificato CAO (modulo 3-CAO AESA), con adeguamenti anche alle attribuzioni per servizi specialistici/NDT.
Effetti su formazione e appendici
Il modulo 10 della parte 66 è aggiornato per riflettere il quadro normativo UE su aviazione e manutenzione. Sono inoltre rettificati moduli e appendici delle parti 147, T, M, 145, CAMO e CAO, inclusi i modelli di certificato e le tabelle delle abilitazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 24 marzo 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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