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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/355

Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. In particolare, estende l’autorizzazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) alle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale con tenore di grassi non superiore al 70 %, mantenendo il livello massimo di 4 000 mg/kg. La Commissione giustifica la modifica sulla base della valutazione di sicurezza disponibile e conclude che l’aggiornamento non richiede un nuovo parere EFSA perché non comporta effetti sulla salute umana.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) anche nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi alimentari autorizzati nell’Unione europea, in particolare al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), e ai prodotti alimentari della categoria 02.2.2 "Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ... ed emulsioni liquide". L’estensione riguarda le emulsioni liquide di oli vegetali destinate al consumatore finale con tenore di grassi pari o inferiore al 70 %, oltre ai grassi da spalmare e ai prodotti analoghi da spalmare già contemplati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) negli alimenti

Il regolamento (UE) 2020/355 della Commissione aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, ampliando l’autorizzazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476). La modifica si inserisce nel sistema di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi autorizzati e prende atto della valutazione di sicurezza disponibile, ritenendo che l’estensione d’uso non incida sulla salute umana.

Contesto normativo e motivazione

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione e le relative condizioni d’uso. I considerando precisano che tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda. Nel caso di specie, una domanda presentata il 27 maggio 2017 ha chiesto l’autorizzazione di E 476 come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale con tenore di grassi pari o inferiore al 70 %.

Valutazione scientifica e sicurezza

La Commissione richiama il parere EFSA del 24 marzo 2017 sulla nuova valutazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), nel quale è stata fissata una DGA di 25 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo le stime di esposizione richiamate nei considerando, anche l’ulteriore uso dell’additivo al livello massimo di 4 000 mg/kg nelle emulsioni liquide di oli vegetali non determina un’esposizione complessiva superiore alla DGA. Per questo motivo la Commissione conclude che l’estensione dell’uso non pone problemi di sicurezza e non richiede un nuovo parere dell’EFSA, poiché l’aggiornamento non può avere effetti sulla salute umana.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato, per la categoria alimentare 02.2.2 "Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ... ed emulsioni liquide", la voce E 476 viene sostituita e comprende espressamente:

  • livello massimo: 4 000 mg/kg;
  • grassi da spalmare, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), nonché dell’allegato VII, parte VII e appendice II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, con tenore di grassi pari o inferiore al 41 %;
  • prodotti analoghi da spalmare con tenore di grassi inferiore al 10 %;
  • emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale con tenore di grassi pari o inferiore al 70 %.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto UE di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco UE degli additivi alimentari

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda la parte E dell’allegato II, categoria alimentare 02.2.2.

Nuova autorizzazione per E 476 nelle emulsioni liquide di oli vegetali

Nell’allegato viene sostituita la voce relativa al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), confermando un livello massimo di 4 000 mg/kg e aggiungendo l’uso nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %.

Condizioni di impiego

L’additivo resta autorizzato, nella categoria 02.2.2, per i grassi da spalmare ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e per i prodotti analoghi da spalmare con tenore di grassi inferiore al 10 %, oltre che per le emulsioni liquide di oli vegetali indicate.

Base scientifica e sicurezza

I considerando richiamano il parere EFSA del 24 marzo 2017, che ha fissato una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 25 mg/kg di peso corporeo al giorno. Sulla base delle stime di esposizione, la Commissione conclude che l’uso aggiuntivo proposto non supera la DGA e non pone problemi di sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione degli alimentimercato interno

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