Cassazione Penale, Sentenza n. 27396/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, disposto su somme di denaro, quote societarie e immobili del ricorrente, ritenuti profitto di una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo l'impostazione accusatoria, il ricorrente, quale legale rappresentante di una società, avrebbe ottenuto un contributo non dovuto previsto dal d.l. n. 73/2021, valorizzando in bilancio una sopravvenienza passiva ritenuta artificiosa e collegata a vicende risalenti a un progetto eolico mai realizzato. Con il ricorso si deducevano: a) violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che la mancanza agli atti della domanda di contributo impedisse di qualificare il fatto come art. 640-bis c.p. e potesse al più integrare l'art. 316-ter c.p., nonché contestando che la contabilizzazione della sopravvenienza passiva fosse avvenuta solo dopo il d.l. 73/2021; b) violazione di legge sul periculum in mora, lamentando l'assenza di motivazione specifica e la sproporzione della misura rispetto al profitto, anche in ragione del preteso valore reale degli immobili sequestrati. La Corte rileva che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e della motivazione del provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva, quanto alla prima censura, che la questione della diversa qualificazione tra truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche non incide sulla possibilità del sequestro finalizzato alla confisca, poiché entrambe le fattispecie consentono la confisca del profitto. Quanto alla contestazione sul fumus, ritiene che la documentazione allegata dal ricorrente confermi l'inserimento della sopravvenienza passiva nel bilancio 2020 e la sua utilizzazione per ottenere il contributo. Quanto al dolo, la doglianza è reputata inammissibile perché diretta a censurare un apprezzamento di merito e un vizio motivazionale non deducibile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p. Infine, sul periculum in mora e sulla proporzionalità del vincolo, la Corte rileva che l'ordinanza impugnata aveva motivato sia sulla progressione della condotta e sulla dispersione del profitto, sia sulla congruità del valore dei beni rispetto al profitto; richiama inoltre il limite dei poteri istruttori del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La diversa qualificazione del fatto ai sensi di questa norma non impedisce il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato.
art. 316-ter c.p.
Anche questa fattispecie consente la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato.
art. 640-quater c.p.
È richiamato come base della confisca del profitto nei reati di cui all'art. 640-bis c.p.
art. 322-quater c.p.
È richiamato come base della confisca del profitto nei reati di cui all'art. 316-ter c.p.
art. 325 c.p.p.
Nel giudizio di legittimità cautelare non sono deducibili censure che, sotto forma di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la motivazione e il merito dell'ordinanza.
art. 324 c.p.p.
È richiamato indirettamente nel riferimento all'appello cautelare avverso il diniego di riduzione del sequestro.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la contestazione sulla qualificazione giuridica tra reati diversi è irrilevante se entrambe le fattispecie prevedono la confisca del profitto.
- In sede di riesame cautelare reale, la doglianza che investe l'apprezzamento del dolo o la ricostruzione fattuale dell'operazione contestata è inammissibile quando tende a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La censura sul periculum in mora deve confrontarsi con una motivazione effettiva del giudice cautelare sulla dispersione o trasformazione del profitto; se la motivazione esiste e non è meramente apparente, la doglianza non può tradursi in un riesame del fatto.
- Nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame non ha poteri istruttori per disporre accertamenti tecnici o contabili sul rispetto della proporzionalità, salvo il caso di manifesta sproporzione.
- Chi contesta l'ammontare della garanzia reale o chiede la riduzione del vincolo deve prima rivolgere specifica istanza al pubblico ministero e, in caso di rigetto, utilizzare gli strumenti di impugnazione cautelare previsti.
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