Regolamento (UE) 2024/1769
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1769 della Commissione, del 26 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 per quanto riguarda l'aggiornamento del compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174. L’aggiornamento si rende necessario perché l’elenco originario, elaborato nel 2015, si è evoluto e deve riflettere meglio i beni, i servizi e le attività da includere nei conti economici ambientali europei. Il testo sostituisce integralmente l’allegato del regolamento del 2015 con un nuovo elenco, mantenendo il carattere indicativo e non esaustivo del compendio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento del compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche ai fini dei conti economici ambientali europei.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito dei conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011, in particolare al modulo relativo ai conti del settore dei beni e servizi ambientali di cui all’allegato V. Riguarda gli Stati membri per quanto concerne l’aggiornamento del compendio indicativo utilizzato per l’applicazione uniforme di tale allegato; il compendio è espressamente non esaustivo e non esclude l’esistenza di altri beni, servizi e attività economiche ambientali rilevanti a livello nazionale.
Aggiornamento del compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1769 della Commissione aggiorna il compendio indicativo utilizzato per individuare i beni e servizi ambientali e le attività economiche rilevanti ai fini dei conti economici ambientali europei. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) n. 691/2011 e mira a riflettere l’evoluzione intervenuta dal 2015 nell’offerta di prodotti, servizi e attività riconducibili all’economia ambientale.
Contesto normativo e finalità
I conti economici ambientali europei sono strutturati in moduli; quello relativo ai beni e servizi ambientali è disciplinato dall’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 aveva istituito un compendio indicativo per agevolare l’applicazione uniforme di tale allegato. Poiché l’elenco si è evoluto, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare il compendio per renderlo più aderente alle attività e ai prodotti ambientali da includere nei conti.
Ambito di applicazione
L’atto si rivolge agli Stati membri nel contesto della produzione e trasmissione delle statistiche relative ai conti economici ambientali europei. L’allegato precisa che i beni, i servizi e le attività economiche elencati devono essere rilevanti a livello nazionale e che tale rilevanza può essere valutata in base a due elementi:
- significatività statistica della produzione nel paese;
- esistenza di fonti di dati idonee alla stima. Il compendio ha natura indicativa e non esaustiva: possono esistere ulteriori beni, servizi e attività economiche ambientali rilevanti a livello nazionale.
Modifica del regolamento (UE) 2015/2174
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 con quello allegato al nuovo regolamento. La modifica non incide sulla struttura generale del sistema, ma aggiorna il catalogo di riferimento che gli operatori statistici devono usare per l’individuazione delle attività ambientali.
Contenuto del nuovo compendio indicativo
Il nuovo allegato include un elenco ampio di beni, servizi e attività economiche ambientali. Tra i principali gruppi figurano:
- prodotti dell’agricoltura e acquacoltura biologiche e relativi servizi di supporto;
- legna da ardere e prodotti connessi, purché conformi a misure di sostenibilità;
- servizi forestali e di risanamento di siti minerari;
- tecnologie e servizi per il trattamento delle acque reflue, la gestione delle risorse idriche e la riduzione delle perdite idriche;
- apparecchiature per veicoli elettrici, componenti di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica;
- beni e servizi per il trattamento, il filtraggio e la depurazione di inquinanti;
- prodotti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, incluse bioplastiche, contenitori e macchinari per il recupero dei materiali;
- attrezzature e servizi per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, inclusi biocarburanti e impianti di cogenerazione;
- prodotti e servizi per l’efficienza energetica degli edifici, l’isolamento termico e acustico e la gestione dell’energia;
- servizi di decontaminazione, controllo dell’inquinamento, consulenza, formazione, informazione, ricerca e sviluppo ambientali;
- servizi di tutela della natura e delle riserve naturali.
Attività economiche ambientali corrispondenti
L’allegato riporta anche le attività economiche ambientali corrispondenti ai beni e servizi indicati. Vi rientrano, in particolare:
- produzione, fabbricazione, costruzione, installazione e manutenzione di beni ambientali;
- produzione di energia elettrica, gas e calore da fonti rinnovabili;
- desalinizzazione, raccolta di acque piovane e riparazione di reti idriche;
- servizi e lavori di costruzione relativi a impianti di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, sistemi fognari e impianti di recupero dei materiali;
- costruzione di edifici efficienti sotto il profilo energetico, corsie e piste ciclabili, sistemi di riduzione del rumore e pareti antierosione;
- servizi di ingegneria, architettura, ispezione tecnica, ricerca, consulenza, amministrazione, formazione e diffusione in materia ambientale.
Decorrenza e forza obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2174
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando così il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche.
Ambito del compendio indicativo e criteri di rilevanza nazionale
L’allegato precisa che il compendio serve ad agevolare l’applicazione uniforme dell’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011. I beni, i servizi e le attività economiche devono essere rilevanti a livello nazionale; la rilevanza può essere valutata in base alla significatività statistica della produzione e alla disponibilità di fonti di dati per la stima. Il compendio non è esaustivo e non esclude altri beni, servizi e attività ambientali rilevanti a livello nazionale.
Elenco aggiornato di beni e servizi ambientali
Il nuovo allegato include, tra gli altri, prodotti dell’acquacoltura e dell’agricoltura biologica, legna da ardere sostenibile, servizi forestali, risanamento di siti minerari, tecnologie per il trattamento delle acque reflue, apparecchiature per veicoli elettrici, prodotti per il filtraggio e la depurazione, bioplastiche, prodotti per l’isolamento termico e acustico, attrezzature per il recupero dei materiali, servizi di decontaminazione, software ambientale, servizi di consulenza, formazione e informazione ambientale, nonché servizi delle riserve naturali.
Elenco aggiornato di attività economiche ambientali
Il nuovo allegato elenca le corrispondenti attività economiche ambientali, tra cui agricoltura e acquacoltura biologiche, fabbricazione di attrezzature e componenti ambientali, produzione di energia da fonti rinnovabili, desalinizzazione e raccolta di acque piovane, servizi di gestione dei rifiuti e delle acque reflue, costruzione di edifici efficienti e infrastrutture verdi, servizi di ingegneria e architettura per progetti ambientali e attività di ricerca e consulenza ambientale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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