Regolamento (UE) 2024/1768
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1768 della Commissione, del 26 giugno 2024, che approva la sostanza di base pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione approva i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione si fonda sulla domanda presentata da Multifolia Sas, sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sulla verifica della conformità ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento quadro. Il testo stabilisce inoltre specifiche condizioni di purezza, impurezze rilevanti e modalità d’uso, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la nuova voce nell’elenco delle sostanze approvate.
Approva come sostanza di base i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) e aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) destinati all’uso nei prodotti fitosanitari come sostanza di base, in particolare per l’impiego esaminato come nematocida in viticoltura. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Restano fermi i limiti e le condizioni specifiche di impiego indicati nella relazione di esame richiamata nell’allegato, incluse le appendici I e II; non riguarda la commercializzazione della sostanza come prodotto fitosanitario, ma il suo uso quale sostanza di base.
Approvazione dei pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1768 approva i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’atto si colloca nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e recepisce l’esito favorevole dell’istruttoria svolta dalla Commissione con il supporto scientifico dell’EFSA.
I considerando chiariscono che la domanda è stata presentata il 18 marzo 2021 da Multifolia Sas, che la documentazione è stata ritenuta ammissibile e che l’EFSA ha trasmesso il 9 dicembre 2022 una relazione tecnica. La Commissione ha poi sottoposto la relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente competente.
Presupposti della valutazione
Dalla valutazione emerge che i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia sono già presenti sul mercato come mangime e come fertilizzante e non sono utilizzati principalmente per scopi fitosanitari, pur risultando utili a tal fine. La Commissione afferma inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili, la sostanza non è potenzialmente pericolosa, non presenta capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino né effetti neurotossici o immunotossici e non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.
La Commissione rileva anche che non erano disponibili pertinenti valutazioni effettuate conformemente ad altri atti normativi dell’Unione. Sulla base dell’esame complessivo della domanda e dei documenti correlati, la sostanza è ritenuta conforme ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per gli impieghi esaminati nella relazione di esame della Commissione.
Condizioni specifiche di approvazione
Pur approvando la sostanza, il regolamento precisa che, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono necessarie alcune condizioni. Nell’allegato I sono indicati i dati identificativi della sostanza, la purezza richiesta pari a 1 000 g/kg e i limiti di impurezze rilevanti: arsenico 1 g/kg, cadmio 0,1 g/kg, cromo VI 0,1 g/kg, mercurio 1 g/kg, nichel 0,1 g/kg e piombo 0,3 g/kg.
È inoltre previsto che i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) debbano essere impiegati conformemente alle condizioni specifiche contenute nelle conclusioni della relazione di esame PLAN/2024/790 RR rev1, con particolare riferimento alle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce nella parte C una nuova voce numerata 26 relativa ai pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella), riportando la data di approvazione del 17 luglio 2024 e le medesime specifiche tecniche e condizioni d’uso.
Entrata in vigore e portata obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che l’approvazione della sostanza di base e l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate producono effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza di base
L’articolo 1 approva i pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) come sostanza di base, alle condizioni stabilite nell’allegato I. L’approvazione riguarda la sostanza utilizzata nei prodotti fitosanitari e non come prodotto fitosanitario in sé.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, conformemente all’allegato II del regolamento, inserendo la nuova voce relativa alla sostanza di base.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I indica per la sostanza una purezza di 1 000 g/kg e specifica le impurezze rilevanti con i relativi limiti: arsenico 1 g/kg, cadmio 0,1 g/kg, cromo VI 0,1 g/kg, mercurio 1 g/kg, nichel 0,1 g/kg e piombo 0,3 g/kg. Inoltre, la sostanza deve essere impiegata secondo le condizioni specifiche della relazione di esame PLAN/2024/790 RR rev1, in particolare nelle appendici I e II.
Inserimento nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato II aggiunge nella parte C dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la voce n. 26 relativa ai pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella), con la data di approvazione del 17 luglio 2024 e le medesime condizioni specifiche e requisiti di purezza indicati nell’allegato I.
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