L.R. TAA 2/2015
Istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico (B.U. 24 febbraio 2015, n. 8 - Suppl. n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Dimaro Folgarida per fusione di Dimaro e Monclassico, disciplina estinzione dei comuni originari, subentro nei rapporti, gestione commissariale transitoria, personale, statuto, prima elezione, indennità e bilancio provvisorio. Vale solo nel territorio del nuovo Comune e per la fase di avvio, ormai conclusa.
Istituzione del Comune di Dimaro Folgarida mediante fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico
Istituzione del Comune di Dimaro Folgarida
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico e la conseguente istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida, con efficacia dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento regola anche gli effetti organizzativi, patrimoniali e transitori della soppressione dei due enti originari, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ambito territoriale, estinzione degli enti originari e organi in carica
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei Comuni di Dimaro e Monclassico. Dal 1° gennaio 2016 i due Comuni sono estinti e cessano sindaci, giunte, consigli comunali e componenti dagli incarichi ricoperti. Decadono anche gli organi di revisione contabile; fino alla nomina del revisore del nuovo ente, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal revisore in carica nel Comune di Dimaro alla data di estinzione.
I consiglieri cessati continuano a svolgere, fino alla nomina dei successori, gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti. Analogamente, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e organizzazione territoriale
La sede legale del Comune è fissata nell’abitato di Dimaro, che costituisce anche il capoluogo. Lo statuto può prevedere che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio del nuovo Comune.
Successione nei beni, nei rapporti e nei beni di uso civico
Il nuovo Comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di contrasti tra gli enti originari sulla ricostruzione dei rapporti, interviene la giunta provinciale di Trento, chiamata a definire le controversie secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Restano inoltre applicabili le disposizioni regionali richiamate dalla legge statale sulle fusioni di comuni.
Per i beni e i diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza.
Gestione provvisoria fino all’elezione degli organi comunali
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo ente è affidata a un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo, senza oneri per la finanza pubblica, composto dai soggetti che svolgevano le funzioni di sindaco alla data di estinzione dei Comuni.
Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e su eventuali varianti agli strumenti urbanistici; il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta di uno dei componenti, per informarlo sulle attività programmate e in corso. Fino al 31 dicembre 2015 continuano invece a operare gli organi dei Comuni in carica alla data di entrata in vigore della legge, e non si svolge il turno elettorale generale del 2015 per l’elezione degli organi dei due Comuni.
Organizzazione amministrativa provvisoria e personale
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa o per gli aspetti non disciplinati, decide il commissario straordinario.
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa statale. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.
Regime degli atti e continuità amministrativa
Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.
Statuto, regolamento del consiglio e partecipazione
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con comunità e frazioni appartenute ai Comuni originari, assicurando forme adeguate di decentramento dei servizi comunali nelle circoscrizioni territoriali di provenienza.
I Comuni interessati potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, un testo statutario conforme da far entrare in vigore con la fusione. In assenza di tale statuto, gli organi del Comune di Dimaro Folgarida devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Fino all’entrata in vigore di tali atti si applicano, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del Comune di Dimaro vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione degli organi elettivi
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo Comune si tiene nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Per tale elezione si applicano le regole regionali previste per i comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con elezione diretta di sindaco e consiglio.
Prima formazione dell’organo esecutivo e indennità
Nel primo mandato amministrativo, per garantire la rappresentanza dei territori di origine nell’esecutivo, il sindaco può nominare fino a quattro assessori. L’indennità complessiva spettante agli assessori è pari a tre volte l’indennità mensile dell’assessore indicata dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, salvo la maggiorazione percentuale del vicesindaco.
Al sindaco e agli assessori si applicano le indennità previste dal regolamento regionale richiamato, con riferimento ai sindaci dei comuni della fascia 4, livello intermedio, tenuto conto della disciplina regionale del 2013 richiamata dalla legge.
Bilancio ed esercizio provvisorio
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per gli stanziamenti dell’anno precedente, il riferimento è dato dalla sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei due Comuni estinti.
Contributi e disciplina di rinvio
Al Comune di Dimaro Folgarida spettano i contributi previsti dalla disciplina regionale richiamata nella formulazione precedente alla modifica del 2014, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11 del 2014.
Durata dell’efficacia e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma le principali disposizioni hanno esaurito i propri effetti con l’avvio del nuovo Comune, la prima elezione degli organi e la fase transitoria 2015-2016. Per questo, nel contesto attuale, il provvedimento ha natura sostanzialmente esaurita e non presenta un’utilità applicativa ordinaria.
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