L.R. TAA 4/2015
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) <br /> (Supplemento n. 3 al B.U. n. 13/I-II del 31/03/2015)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce modifiche puntuali alla disciplina delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, rafforzando le pari opportunità nel Consiglio camerale e disciplinando i compiti del Consiglio, inclusa la designazione del Collegio dei revisori. Le Camere devono adeguare i propri statuti entro 6 mesi dall’entrata in vigore.
Modifiche all’ordinamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano
Modifiche all’ordinamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano
La legge regionale interviene sulla disciplina dell’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, introducendo aggiornamenti organizzativi e di rappresentanza interna. Le disposizioni riguardano il funzionamento degli organi camerali e l’adeguamento statutario delle singole Camere.
Pari opportunità nel Consiglio camerale
Tra le modifiche introdotte vi è l’inserimento di una disciplina specifica sulle pari opportunità nel Consiglio camerale, volta a incidere sulla composizione e sul funzionamento dell’organo in coerenza con il principio di equilibrio nella rappresentanza.
Compiti del Consiglio camerale e designazione dei revisori
Il Consiglio camerale è chiamato a svolgere espressamente alcune funzioni organizzative fondamentali:
- elegge il Presidente;
- elegge la Giunta camerale;
- designa il Collegio dei revisori dei conti.
La designazione del Collegio dei revisori può avvenire anche mediante sorteggio tra gli iscritti all’albo dei revisori legali che abbiano presentato la propria candidatura, purché la richiesta provenga da almeno il 40 per cento dei componenti del Consiglio camerale. La norma introduce quindi una modalità alternativa di selezione, subordinata a una specifica iniziativa del Consiglio.
Obbligo di adeguamento statutario
Le Camere sono tenute ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge le modifiche statutarie necessarie per recepire le innovazioni previste. Il termine è espresso come perentorio sul piano operativo, in quanto scandisce il periodo entro il quale gli statuti devono essere allineati alle nuove disposizioni.
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