R.R. TAA 48/2015
Individuazione delle specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati, dell'orario di funzione del servizio telematico e delle ipotesi di sospensione dello stesso, della definizione e regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, delle modalità di pagamento telematico e di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda, ai sensi dell'art.3, comma 1-bis, della LR 14.8.1999, n. 4 e s.m.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva le regole tecniche per inviare telematicamente le domande tavolari tramite Openkat/DOMTAV in Trentino-Alto Adige: definisce formati XML, controlli di trasmissione, ricevute, orari del servizio, sospensioni, pagamenti e stato della pratica. Si applica alla gestione informatica delle domande tavolari, senza un termine finale esplicito di efficacia.
Specifiche tecniche per la presentazione telematica delle domande tavolari nel Trentino-Alto Adige
Specifiche tecniche per le domande tavolari telematiche nel Trentino-Alto Adige
Il decreto disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la presentazione telematica delle domande tavolari ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della LR 4/1999. La disciplina riguarda il portale Openkat e l’applicativo DOMTAV, con regole tecniche per file XML, allegati, ricevute, pagamento e stato di avanzamento della domanda.
Ambito applicativo e finalità
Il provvedimento riguarda le domande di iscrizione nel libro fondiario presentate con procedure telematiche agli uffici del libro fondiario delle Province autonome di Trento e Bolzano. La Regione, nell’ambito della competenza primaria in materia di libri fondiari, definisce le modalità di trasmissione e gestione informatica delle istanze.
Definizioni essenziali
Il testo chiarisce i principali concetti operativi:
- Openkat: portale web per la consultazione dei dati tavolari e catastali delle province di Bolzano e Trento.
- Servizio telematico: sistema informatico regionale che consente trasmissione e ricezione delle domande tavolari.
- Domanda tavolare: domanda rivolta agli uffici del libro fondiario per iscrizioni su immobili iscritti nel libro fondiario.
- Modello telematico: schema informatico regionale XML/XSD della domanda, comprensivo di dati strutturati e allegati digitali.
- DOMTAV: applicativo web disponibile su Openkat per la produzione del plico.
- Plico/pratica: file XML rappresentativo della domanda telematica, conforme allo schema regionale.
- Firma digitale: firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato accreditato AgID.
- SLF: sistema informativo di gestione del libro fondiario.
Modello della domanda e struttura dei dati
Il decreto approva il modello telematico delle domande tavolari e le linee guida tecniche allegate. La domanda deve essere redatta in XML secondo il tracciato regionale in vigore e può contenere solo una istanza per ogni plico inviato.
La struttura richiede, in sintesi:
- i dati del dichiarante, che deve essere una persona fisica;
- i dati dell’istanza;
- almeno un oggetto istanza;
- almeno un istante;
- eventuali istanziati e altri soggetti da notificare;
- l’allegatoDomanda, cioè il PDF della domanda stampata;
- gli eventuali allegati documentali.
Sono inoltre previste tabelle di valori per uffici tavolari, oggetti dell’istanza, tipologie di notifiche, formati file, tipologie di allegati, titoli di diritto tavolare e sedi dell’Agenzia delle Entrate.
Regole per il dichiarante
Il dichiarante deve essere una persona fisica e i dati anagrafici devono essere coerenti con la firma digitale usata sul plico. In particolare:
- la codice fiscale del dichiarante deve coincidere con quella del certificato di firma;
- sono richiesti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, provincia o stato estero di nascita;
- l’indirizzo del dichiarante è obbligatorio;
- l’indirizzo di notifica è obbligatorio se si sceglie la notifica per posta;
- se la notifica avviene via PEC, diventa obbligatorio indicare l’ordine professionale;
- per soggetti nati all’estero si usa il codice dello Stato e la provincia va indicata come “EE”.
Regole per l’istanza e per la lingua
L’istanza rappresenta la domanda vera e propria. Sono ammessi i seguenti valori della lingua dell’istanza:
- IT;
- DE;
- IT_DE.
Il valore scelto determina se il dispositivo va redatto in italiano, in tedesco o in entrambe le lingue. Sono richiesti inoltre:
- l’ufficio tavolare destinatario, scelto dalla tabella degli uffici;
- la descrizione dell’istanza, facoltativa;
- le premesse e il dispositivo, che contengono il contenuto sostanziale della richiesta;
- l’indicazione se la domanda deve essere notificata anche all’Agenzia delle Entrate, con eventuale sede competente.
L’istanza deve essere accompagnata dal PDF/A della domanda stampata, generato dai dati XML e corredato nell’XML hash SHA-256 del file XML completo, escluso il nodo dell’allegatoDomanda. Il sistema verifica la coerenza tra PDF e XML: se l’hash non coincide, la domanda viene scartata.
Oggetti dell’istanza, notifiche e soggetti coinvolti
Ogni domanda deve contenere almeno un oggetto istanza, selezionato dalla tabella dedicata. Devono inoltre essere indicati almeno un istante e, se del caso, istanziati o altri soggetti da notificare.
Per le notifiche il sistema prevede tre modalità principali:
- A mano;
- Per posta;
- PEC.
Se si usa la PEC, l’anagrafica del soggetto deve riportare l’ordine professionale. Se la notifica è per posta, è obbligatoria la relativa indirizzoNotifica.
AllegatoDomanda e allegati documentali
L’allegatoDomanda è obbligatorio ed è il PDF della domanda stampata. Sono ammessi solo PDF/A-1a o PDF/A-1b. Il file PDF deve essere prodotto dopo la compilazione completa dell’XML e deve contenere, come metadato XMP, l’hash SHA-256 del documento XML.
Gli allegati ulteriori possono essere caricati in base64. Per ciascuno sono richiesti nome file, formato, tipo di allegato, data del documento e indicazione della presenza di dati sensibili. Per alcuni allegati sono previsti requisiti ulteriori:
- per i titoli di diritto tavolare va indicato il relativo codice tabellare;
- se l’allegato è già registrato, occorre indicare sede dell’Agenzia delle Entrate, numero e data di registrazione;
- per la voce “altro”, la descrizione è obbligatoria.
Controlli di trasmissione e limiti tecnici
La trasmissione si considera perfezionata solo quando, dopo l’invio telematico, il sistema mostra il codice di invio. Non sono trasmessi file superiori a 20 MB.
Un file, anche se associato a un codice di invio, non è validamente trasmesso se viene scartato per cause tra cui:
- firma digitale riferita a certificato scaduto, revocato o sospeso;
- assenza di firma digitale o file non elaborabile;
- file già trasmesso in precedenza;
- file senza estensione XML;
- file non conforme al modello o alle linee guida;
- allegati non conformi al formato MIME Base64;
- incoerenza tra codice fiscale del certificato di firma e codice fiscale del dichiarante;
- mancata corrispondenza tra dati XML e PDF allegato della domanda.
Le trasmissioni scartate non vengono registrate nel giornale tavolare, perché non sono considerate pervenute allo SLF.
Ricevute, stato di esecuzione e registrazione
Il servizio telematico rilascia una ricevuta di avvenuta ricezione, con indicazione di codice invio, identificativo pratica, tipo pratica, account Openkat, data e ora di ricezione. In base allo stato di lavorazione, il sistema può rendere visibili anche:
- la ricevuta di trasmissione;
- il modello inviato o file ricevuto;
- la ricevuta di scarto;
- la ricevuta di pagamento;
- l’ufficio destinatario;
- il numero di giornale;
- la data di emissione del decreto tavolare;
- la data di evasione del decreto tavolare.
Una volta superati i controlli di trasmissione, la domanda viene registrata nel giornale tavolare secondo la disciplina già prevista dal regolamento di esecuzione della LR 4/1999.
Pagamento telematico
Il pagamento dei tributi dovuti in base all’autoliquidazione avviene tramite addebito sul conto corrente bancario o postale, disposto direttamente dall’amministrazione. Il decreto quindi attribuisce alla procedura telematica anche la funzione di gestione del pagamento.
Orario di funzionamento, sospensione e indisponibilità del servizio
Il servizio telematico è garantito 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. L’amministrazione può sospenderlo per esigenze di efficienza e sicurezza oppure per indisponibilità dei sistemi, con idonea comunicazione agli utenti. Si applica inoltre la disciplina richiamata del regolamento di esecuzione della LR 4/1999.
Software, accesso e specifiche operative
L’accesso al servizio è subordinato alla disponibilità di un account Openkat e di una convenzione Openkat. La documentazione tecnica precisa che:
- il servizio telematico è parte integrante del portale Openkat;
- DOMTAV è reso disponibile dall’amministrazione al momento dell’abilitazione;
- le variazioni significative delle specifiche tecniche vengono comunicate agli utenti tramite apposito servizio informativo interno;
- il servizio e DOMTAV sono certificati per personal computer con browser e PDF reader compatibile con Openkat.
Tabelle e codici rilevanti
Il decreto rinvia a tabelle ufficiali per la corretta compilazione dei dati, tra cui:
- Ordini professionali: avvocati e notai;
- Uffici del Tavolare e del Catasto Trentino-Alto Adige: uffici delle province di Trento e Bolzano con codici specifici;
- Oggetto istanza: elenca le varie tipologie di iscrizione, annotazione, cancellazione, modifica, prenotazione, trasferimento e altre operazioni tavolari;
- Tipologia notifiche: A mano, Per posta, PEC;
- Formati file: P7M;
- Tipologia allegati: titolo, tipo di frazionamento, planimetria tavolare, altro;
- Titoli di diritto tavolare: numerosi titoli, tra cui atto, contratto, decreto, sentenza, successione, usucapione e specifiche leggi o provvedimenti indicati in tabella;
- Sedi Agenzia delle Entrate: uffici individuati per la registrazione degli atti.
Decorrenza e attualità
Il decreto è stato adottato il 4 marzo 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non indica un termine di scadenza o un periodo di applicazione limitato; disciplina ancora formalmente rilevante per la presentazione telematica delle domande tavolari nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 mar 2015L.R. TAA 3/2015
- Legge · 16 feb 2015L.R. TAA 2/2015
- Legge · 16 feb 2015L.R. TAA 1/2015
- Legge · 23 mar 2015L.R. TAA 4/2015
- Regolamento · 24 mar 2015R.R. TAA 55/2015
- Regolamento · 27 gen 2015R.R. TAA 23/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →