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Legge

L.R. TAA 1/2015

Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo (B.U. 24 febbraio 2015, n. 8 - Suppl. n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Pieve di Bono-Prezzo, con capoluogo e sede a Creto, disciplinando estinzione dei due Comuni originari, successione nei rapporti, gestione transitoria, prima elezione degli organi, statuto, personale, indennità e bilancio provvisorio. Alcune norme valgono solo fino all’insediamento dei nuovi organi o alla conclusione del primo mandato.

Istituzione del Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo

Istituzione del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo e la conseguente nascita del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo nel territorio della Provincia autonoma di Trento. La disciplina è in gran parte transitoria e serve a regolare la fase di passaggio fino all’insediamento degli organi comunali eletti.

Fusione, decorrenza ed effetti sull’assetto istituzionale

Dal 1° gennaio 2016 è istituito il Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante fusione dei due Comuni originari. La nuova circoscrizione territoriale coincide con quelle precedenti di Pieve di Bono e di Prezzo. Alla medesima data:

  • i Comuni di origine si estinguono;
  • cessano sindaci, giunte e consigli comunali;
  • decadono gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti.

I consiglieri cessati continuano però a svolgere gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente, i soggetti nominati dagli enti estinti in organismi esterni restano in carica fino alla sostituzione.

Sede, capoluogo e organizzazione territoriale

La sede legale del nuovo Comune è fissata nell’abitato di Creto, che costituisce il capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio del nuovo ente.

Successione nei beni, nei rapporti e nei beni di uso civico

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di controversie tra gli enti originari sui rapporti da definire, interviene la giunta provinciale di Trento, secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Richiamata anche l’applicazione della disciplina statale sulla successione nei rapporti prevista per fusioni di comuni.

Per i beni e i diritti di uso civico la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza; i soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro frazioni originarie, considerate frazioni ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

Gestione provvisoria e prima fase elettorale

Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci, senza oneri per la finanza pubblica. Il comitato è consultato sul bilancio e sulle eventuali varianti urbanistiche.

In deroga alla regola generale sulle elezioni comunali, nel 2015 non si svolge l’elezione del sindaco e del consiglio dei Comuni coinvolti. Fino al 31 dicembre 2015 restano in carica gli organi allora esistenti.

Organizzazione amministrativa, atti e personale

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei due Comuni, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. Se l’intesa manca o non disciplina tutti gli aspetti, decide il commissario.

Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e provvedimenti dei singoli Comuni. Il personale è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 c.c., con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.

Statuto e regolamento consiliare

Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità/frazioni già appartenenti ai Comuni originari, garantendo forme adeguate di decentramento dei servizi nelle circoscrizioni precedenti.

I Comuni che hanno avviato la fusione potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, uno statuto conforme destinato a entrare in vigore dal momento della nascita del Comune e a restare valido fino a successive modifiche. In assenza di tale statuto, gli organi del nuovo Comune devono approvare entro sei mesi dall’elezione lo statuto e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Fino all’entrata in vigore di questi atti, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni dell’estinto Comune di Pieve di Bono vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione degli organi del nuovo Comune si svolge in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale sull’elezione diretta del sindaco e del consiglio nei comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

In prima applicazione, è previsto un meccanismo speciale per l’assegnazione di un seggio al candidato più votato nella sezione elettorale istituita nel territorio dell’ex Comune di Prezzo. La graduatoria dei candidati è formata in base ai voti di preferenza ottenuti in quella sezione, prescindendo dalla lista; in caso di parità prevale il più anziano. Il seggio così attribuito segue regole speciali di surroga in caso di vacanza, senza rideterminare il numero dei seggi assegnati alle liste.

Prima formazione della giunta e indennità

Nel primo mandato amministrativo, per garantire la rappresentanza degli ex Comuni nell’organo esecutivo, il sindaco può nominare fino a quattro assessori. L’indennità complessiva spettante agli assessori è pari a tre volte l’indennità mensile base dell’assessore richiamata dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, ferma la maggiorazione del vicesindaco.

Al sindaco e agli assessori si applicano le indennità previste dal regolamento regionale per i comuni della fascia 2 livello superiore, con il richiamo alle ulteriori disposizioni regionali in materia.

Bilancio ed esercizio provvisorio

Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Contributi e disciplina finale

Al nuovo Comune spettano i contributi previsti dalla precedente disciplina regionale sulla fusione dei comuni, secondo il rinvio operato dalla legge e nei limiti temporali e sostanziali derivanti dalla normativa richiamata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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