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Sentenza

Sentenza n. 828/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 4 per anomalia dell'offerta e aggiudicazione del medesimo lotto ad altro operatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocatasi al secondo posto e divenuta potenzialmente aggiudicataria dopo l'esclusione del primo classificato, ha impugnato l'esclusione disposta all'esito della verifica di anomalia e la successiva aggiudicazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento e legittimo affidamento, sostenendo che il RUP avesse contraddittoriamente rivalutato in sede di anomalia le rese operative già considerate dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio tecnico, avesse fondato il giudizio su simulazioni e su un'offerta ricostruita unilateralmente e fosse indebitamente intervenuto nelle scelte organizzative dell'impresa. Con il secondo motivo ha denunciato l'inversione dell'onere della prova, la violazione del contraddittorio e la valutazione non globale dell'offerta, sostenendo che le criticità sulle rese non fossero state specificamente contestate e che le giustificazioni richieste non avessero riguardato tali profili. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della parità di trattamento e della trasparenza, assumendo che il criterio della progressione delle rese e le simulazioni fossero stati applicati selettivamente alla sua offerta e non a quella dell'aggiudicataria. Con il quarto motivo ha dedotto difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che le rese fossero giustificate dal proprio know-how e dalle caratteristiche degli ambienti e che il RUP avesse omesso di considerare le giustificazioni tecniche, pur ritenendo congruo il monte ore complessivo.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha distinto la valutazione dell'offerta tecnica dalla verifica di anomalia: la prima, nella gara, era basata su formule quantitative predeterminate e non implicava un giudizio sulla concreta realizzabilità delle rese; la seconda riguarda invece la sostenibilità economica e organizzativa complessiva dell'offerta. Pertanto, l'emersione di criticità sulle rese non era contraddittoria rispetto ai punteggi tecnici precedentemente attribuiti. Il giudizio del RUP non è stato ritenuto una rivalutazione qualitativa dell'offerta né un'interferenza nelle scelte imprenditoriali, ma una verifica della compatibilità dei dati dichiarati con l'esecuzione sostenibile del servizio. Le simulazioni sono state qualificate come strumenti dimostrativi e rafforzativi, ancorati ai dati dell'offerta, non come fondamento autonomo o modifica dell'offerta. Non è stata ravvisata inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione aveva individuato specifiche criticità e l'operatore doveva fornire giustificazioni concrete e verificabili, mentre quelle rese sono state ritenute generiche. Il contraddittorio è stato considerato effettivo, poiché la stazione appaltante aveva richiesto ampie delucidazioni sul ribasso, sul costo della manodopera, sul monte ore e sulle ore effettive, richieste idonee a ricomprendere anche le rese operative, strutturalmente collegate al costo del lavoro. Non era necessaria la contestazione preventiva e nominativa di ogni singola resa. Il giudizio è stato ritenuto globale, poiché le rese incidevano direttamente sul monte ore e sul costo della manodopera. È stata esclusa la violazione della par condicio, in quanto la verifica di anomalia è concreta e individualizzata: le offerte non erano omogenee, poiché le rese della ricorrente presentavano scostamenti molto rilevanti dai valori medi, anche oltre il doppio o il triplo, mentre quelle dell'aggiudicataria erano prossime ai parametri di riferimento. Infine, il giudizio di anomalia è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e ritenuto sorretto da istruttoria analitica e motivazione coerente, senza manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta. Il giudice ha ritenuto legittimo utilizzarla per accertare, in contraddittorio e con valutazione complessiva, la sostenibilità economica e organizzativa dell'offerta, compresa l'incidenza delle rese sul monte ore e sul costo della manodopera.

  • lex specialis di gara

    La documentazione di gara collegava le rese operative alla determinazione del monte ore e del personale necessario, rendendole rilevanti per la sostenibilità economica dell'offerta.

Massime di principio

  • La valutazione dell'offerta tecnica basata su formule quantitative predeterminate non implica necessariamente un giudizio sulla concreta realizzabilità dei dati dichiarati; è quindi possibile che la successiva verifica di anomalia rilevi criticità di sostenibilità senza contraddire l'attribuzione dei punteggi tecnici.
  • Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'Amministrazione può valutare le rese operative e la loro coerenza con il monte ore e il costo della manodopera, poiché tali elementi incidono sulla sostenibilità economica e organizzativa complessiva dell'offerta, senza che ciò costituisca un'indebita rivalutazione del merito tecnico o una sostituzione alle scelte imprenditoriali.
  • Il contraddittorio nella verifica di anomalia è effettivo quando le richieste di giustificazione, anche formulate in termini ampi, pongono l'operatore in condizione di spiegare la struttura economica dell'offerta e i suoi elementi essenziali; non è indispensabile una contestazione preventiva e nominativa di ogni singolo profilo critico.
  • La verifica di anomalia è concreta e individualizzata: la diversa conclusione riguardo a offerte differenti non viola la parità di trattamento quando le offerte presentano strutture, scostamenti e incidenze economiche non omogenei.
  • Le simulazioni elaborate dalla stazione appaltante sono legittime se restano ancorate ai dati dell'offerta e sono utilizzate come strumenti dimostrativi della relativa sostenibilità, senza modificare l'offerta né costituire il fondamento autonomo del giudizio.
  • Il giudizio di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; non può essere sostituito da una diversa valutazione giudiziale quando sia sorretto da istruttoria analitica e motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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