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Sentenza

Sentenza del 20/04/2018 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Processo tributario - Costituzione telematica - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta qualificazione, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, degli impianti e delle attrezzature presenti in due stazioni di distribuzione carburante. L'Agenzia sosteneva che serbatoi, erogatori, pompe, pensiline, chioschi e altri impianti fossero beni immobili per incorporazione, in quanto stabilmente collegati al suolo e funzionalmente destinati a costituire un complesso unitario. Le società sostenevano invece che si trattasse di beni mobili, autonomamente sostituibili e indicati separatamente nell'atto di compravendita, con conseguente applicazione dell'aliquota più favorevole. Le società avevano inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello perché notificato e depositato telematicamente, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato in forma cartacea.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo pienamente valida la notifica e la costituzione telematica dell'Agenzia anche se il primo grado si era svolto con modalità tradizionali. Ha affermato che la normativa sul processo tributario telematico non impone di mantenere, nei gradi successivi, la stessa modalità scelta nel primo grado e che, comunque, l'eventuale irregolarità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché le società avevano ricevuto l'atto e svolto pienamente le proprie difese. Nel merito, ha accolto l'appello dell'Agenzia, qualificando come immobili tutte le attrezzature installate negli impianti di distribuzione carburante, anche se separabili o collegate al suolo in modo non permanente. Ha quindi dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione e condannato le società, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 7.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 812 c.c.

    Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

    La nozione di bene immobile comprende anche costruzioni e impianti collegati al suolo in modo transitorio. La possibilità di rimuovere o separare un impianto non esclude, di per sé, la sua natura immobiliare.

  • Art. 23, comma 1, D.P.R. n. 131/1986

    Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

    La distinzione dei corrispettivi nell'atto consente di applicare aliquote diverse, ma non impedisce all'amministrazione finanziaria di verificare e riqualificare la natura dei beni indicati come mobili o immobili.

  • Art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    Le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto stabilito dal regolamento del processo tributario telematico.

    La notifica telematica è consentita nel processo tributario e può essere scelta anche nel giudizio di appello, indipendentemente dalla modalità cartacea utilizzata nel primo grado, salvo i casi in cui il canale telematico sia obbligatorio.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Il regolamento del processo tributario telematico disciplina la notifica, la costituzione e il deposito telematico anche per il giudizio di appello, senza prevedere una necessaria continuità rispetto alle modalità utilizzate nel grado precedente.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Anche un'eventuale irregolarità della notificazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 4 e 5

    Ai fini catastali e fiscali sono rilevanti i fabbricati e le costruzioni stabili, nonché le unità immobiliari autonomamente utili e idonee a produrre reddito. Le componenti impiantistiche che contribuiscono stabilmente all'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile possono concorrere alla sua qualificazione e rendita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la scelta della modalità telematica nel grado di appello è generalmente valida anche se il primo grado si è svolto in forma cartacea, salvo specifici divieti normativi o ipotesi di obbligatorietà del rito telematico.
  • La notifica irregolare non comporta necessariamente inesistenza o invalidità dell'atto: se il destinatario lo ha ricevuto e ha potuto difendersi, l'eventuale vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • Ai fini fiscali, un impianto può essere qualificato come bene immobile anche quando sia tecnicamente rimovibile o sostituibile, se è incorporato o collegato al suolo e contribuisce stabilmente alla funzione e alla capacità reddituale del complesso.
  • La separata indicazione dei prezzi nell'atto di compravendita non determina automaticamente la natura mobiliare dei beni: occorre considerare la loro funzione, il collegamento con il suolo e l'unitarietà economica dell'impianto.
  • Per determinare le imposte applicabili a un complesso aziendale o immobiliare, è necessario analizzare concretamente ciascuna componente e verificare se essa costituisca un bene autonomo oppure un elemento funzionale stabile dell'immobile.

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