Ordinanza n. 238/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 327/2026, (R.G. n. 1188/2026), pubblicata il 4 giugno 2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal Consorzio Stabile Primo Nomine, con fissazione dell’udienza di merito al 22 ottobre 2026, ed è stato condannato l’appellante alle spese di fase; e dunque per la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti gravati in primo grado, e segnatamente: - del decreto dirigenziale n. 65 del 21 aprile 2026, di aggiudicazione della concessione delle biglietterie e dei servizi aggiuntivi all’interno della Valle dei Templi di Agrigento (CIG B706AC1C44) al R.T.I. Cooperativa Culture (mandataria) e Meridiana S.r.l.(mandante); dei verbali di gara e degli atti valutativi della Commissione; della valutazione di affidabilità del PEF e di congruità dell’offerta, nonché degli atti di “presa d’atto” del self cleaning e, in subordine, del decreto di nomina della Commissione giudicatrice (d.d. n. 183/2025) e della dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità del Presidente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. II, n. 327/2026, di rigetto della domanda cautelare relativa all'aggiudicazione della concessione delle biglietterie e dei servizi aggiuntivi nella Valle dei Templi di Agrigento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti di gara e dell'aggiudicazione della concessione al RTI composto da una cooperativa mandataria e da una società mandante. Gli atti contestati comprendevano il decreto di aggiudicazione, i verbali e gli atti valutativi della Commissione, la valutazione di affidabilità del piano economico-finanziario e di congruità dell'offerta, gli atti relativi alla presa d'atto del self cleaning e, in subordine, il decreto di nomina della Commissione giudicatrice e la dichiarazione di assenza di incompatibilità del suo Presidente. L'appello cautelare era diretto a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo condivisibile il rilievo del TAR circa l'assenza di un effettivo periculum in mora. Il giudice ha precisato che, anche a prescindere dalla prossimità dell'udienza di merito fissata per il 22 ottobre 2026, quando il servizio è destinato a un'indeterminata reiterazione, l'eventuale pregiudizio si risolve nella postergazione del periodo di svolgimento del servizio controverso, senza integrare un danno cautelabile sufficiente. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo; la domanda è stata esaminata e respinta per mancanza del periculum in mora.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto presuppone la sussistenza di un effettivo periculum in mora, oltre agli altri presupposti cautelari.
- Quando il servizio controverso è destinato a un'indeterminata reiterazione, il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione può consistere nella mera postergazione del periodo di svolgimento del servizio; tale conseguenza, in assenza di ulteriori elementi, non integra un effettivo periculum in mora.
- La prossimità dell'udienza di merito può concorrere alla valutazione cautelare, ma il rigetto può fondarsi autonomamente sull'assenza di un effettivo periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 351/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 352/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 357/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Palermo, Sezione 3
- Ordinanza · 11 lug 2026Ordinanza n. 440/2026 - Palermo, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →