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Parere

Parere n. 84/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Giuseppe De Bartolo, Daniele Gentile, Emilia Aiello e Anna Morrone contro il Comune di Castrolibero e nei confronti dei signori Ilio Perri, Mario Sicilia, Rossana Montaldista, Luigi Bruno e Monica Giardino per l’annullamento della la delibera consiliare n. 45 del 28 luglio 2023 concernente “Istituzione e nomina commissione speciale per la bellezza e la tutela dell'arredo urbano”;

Giustizia amministrativa202301385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28 luglio 2023, relativa all’istituzione e alla nomina della Commissione speciale per la bellezza e la tutela dell’arredo urbano.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Castrolibero ha istituito una commissione speciale composta da cinque esperti esterni al Consiglio, tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 15 e dell’art. 21 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio e dell’art. 65 dello Statuto, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto essere composta da consiglieri comunali secondo il criterio proporzionale, con la possibile partecipazione di non più di due esperti esterni. Con il secondo motivo hanno dedotto l’illegittimità derivata della proclamazione dei componenti della commissione. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’atto, richiamando la distinzione tra commissioni speciali di studio e commissioni di indagine, la riferibilità dell’art. 15 alle sole commissioni consiliari permanenti, l’art. 21, comma 4, del regolamento e l’art. 96 del TUEL sulla riduzione degli organismi collegiali.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità della composizione della commissione. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono normalmente legittimati a impugnare gli atti dell’amministrazione di appartenenza, poiché il giudizio amministrativo non è diretto a risolvere controversie interne tra organi o componenti dello stesso ente. La legittimazione del consigliere sussiste eccezionalmente quando l’atto incida direttamente sul suo jus ad officium, cioè sulle prerogative individuali connesse alla carica, come nei casi di erronea convocazione, violazione dell’ordine del giorno, mancato deposito della documentazione necessaria o altra concreta preclusione all’esercizio delle funzioni. Nel caso esaminato, le censure riguardavano esclusivamente il contenuto della deliberazione e non avevano inciso sulla possibilità dei ricorrenti di conoscere, discutere e votare consapevolmente la proposta. Dal verbale risultava, inoltre, che vi era stata ampia discussione e che uno dei ricorrenti aveva espresso la propria posizione.

Osservazioni

Legittimazione dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali non sono ordinariamente legittimati a impugnare gli atti dell’ente di appartenenza. La legittimazione è riconoscibile soltanto quando l’atto incida direttamente sul diritto all’ufficio e sulle prerogative individuali connesse alla carica.

Violazione dello jus ad officium

Le doglianze relative alla composizione della commissione e alla presunta violazione dell’art. 38 del TUEL, dello Statuto e del regolamento comunale riguardano il contenuto della deliberazione e non dimostrano una concreta preclusione all’esercizio delle funzioni consiliari.

Partecipazione alla seduta consiliare

Non risultano dedotte irregolarità nella convocazione, nell’iscrizione all’ordine del giorno o nella disponibilità della documentazione. Il verbale attesta un’ampia discussione e l’intervento di uno dei ricorrenti, sicché non è ravvisabile una lesione delle prerogative partecipative e deliberative individuali.

Illegittimità derivata della nomina dei componenti

La censura relativa all’illegittimità derivata della proclamazione dei componenti della commissione non può essere esaminata, poiché il ricorso principale è inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 38, comma 6, d.lgs. n. 267/2000

    Quando lo Statuto lo prevede, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la necessaria composizione consiliare e proporzionale della commissione; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta per la preliminare inammissibilità del ricorso.

  • art. 65 dello Statuto del Comune di Castrolibero

    Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per lo studio e l’esame di argomenti di particolare interesse per l’attività del Comune.

    La disposizione statutaria disciplina l’istituzione, la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali; la questione interpretativa prospettata dal Comune non è stata decisa nel merito.

  • art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Castrolibero

    possono essere chiamati a far parte della commissione speciale o di inchiesta esperti esterni ... in misura non superiore a due unità

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti e dal Comune con riguardo alla composizione delle commissioni speciali; il Consiglio di Stato non ha stabilito quale interpretazione fosse corretta.

  • art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Castrolibero

    le commissioni sono costituite con il 60% dei componenti designati dai gruppi di maggioranza ed il 40% dai gruppi di minoranza

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere il criterio proporzionale; il Comune ne ha limitato l’ambito alle commissioni consiliari permanenti. La questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 96 d.lgs. n. 267/2000

    Il Comune lo ha richiamato a sostegno della riduzione degli organismi collegiali e degli obiettivi di economicità e razionalizzazione dell’azione amministrativa; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l’applicazione.

Massime di principio

  • Il consigliere comunale non è ordinariamente legittimato a impugnare una deliberazione dell’organo consiliare cui appartiene, poiché il giudizio amministrativo non è normalmente sede di controversie interne tra organi o componenti dello stesso ente.
  • La legittimazione individuale del consigliere comunale sussiste quando l’atto impugnato incide direttamente sullo jus ad officium, impedendo o limitando concretamente l’esercizio delle prerogative inerenti alla carica.
  • La mera deduzione di vizi sostanziali o di contenuto della deliberazione consiliare non determina, di per sé, una lesione dello jus ad officium e non legittima il consigliere all’impugnazione.
  • La legittimazione può configurarsi, tra l’altro, in presenza di erronea convocazione, violazione dell’ordine del giorno, mancato deposito della documentazione necessaria o altra concreta preclusione alla formazione consapevole della volontà e all’espressione del voto.
  • L’effettiva discussione della proposta e la possibilità per il consigliere di esporre la propria posizione escludono, in assenza di ulteriori irregolarità procedurali, la lesione delle prerogative partecipative individuali.

Impugnazione della commissione speciale del Comune di Castrolibero

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da quattro consiglieri comunali di minoranza contro il Comune di Castrolibero, per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 45 del 28 luglio 2023. La delibera aveva istituito e nominato una Commissione speciale per la bellezza e la tutela dell’arredo urbano, composta da cinque esperti esterni al Consiglio comunale, tre indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

Premesse e censure

I ricorrenti hanno sostenuto che la commissione avrebbe dovuto essere composta da consiglieri comunali secondo il criterio proporzionale, con la possibilità di includere non più di due esperti esterni. Hanno richiamato l’art. 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, l’art. 65 dello Statuto comunale e gli artt. 15 e 21 del regolamento consiliare. Il secondo motivo riguardava l’illegittimità derivata della nomina dei componenti della commissione.

Il Comune ha difeso la legittimità della deliberazione, sostenendo che lo Statuto distinguesse tra commissioni speciali di studio e commissioni di indagine, che l’art. 15 del regolamento riguardasse le commissioni consiliari permanenti e che l’art. 21, comma 4, disciplinasse le commissioni speciali non consiliari. È stato inoltre richiamato l’art. 96 del TUEL sulla riduzione degli organismi collegiali.

Questione preliminare: legittimazione dei consiglieri comunali

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la questione della legittimazione processuale. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, i consiglieri comunali non possono normalmente impugnare gli atti dell’amministrazione di appartenenza, perché il giudizio amministrativo è diretto alla soluzione di controversie intersoggettive e non alla composizione delle contrapposizioni interne agli organi dell’ente.

L’impugnazione individuale è ammessa soltanto quando l’atto incida direttamente sullo jus ad officium, cioè sulle prerogative personali spettanti al consigliere in ragione della carica. Rientrano in tale ambito, ad esempio, l’erronea convocazione dell’organo, la violazione dell’ordine del giorno, il mancato deposito della documentazione necessaria per deliberare consapevolmente o, più in generale, una concreta preclusione all’esercizio delle funzioni consiliari.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, i ricorrenti non hanno denunciato irregolarità nella convocazione del Consiglio, nella comunicazione dell’ordine del giorno o nella disponibilità della documentazione. Le loro doglianze riguardavano esclusivamente il contenuto della deliberazione e la composizione della commissione speciale.

Il verbale della seduta attestava inoltre che il punto era stato ampiamente discusso e che uno dei ricorrenti aveva esposto la propria posizione. Non risultava quindi impedita la formazione libera e consapevole del convincimento dei consiglieri né l’espressione del voto.

Decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la compatibilità della deliberazione con l’art. 38 del TUEL, con lo Statuto comunale e con il regolamento consiliare. Le relative questioni sono rimaste assorbite dalla carenza di legittimazione dei ricorrenti.

Il parere ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario. La censura sull’illegittimità derivata della nomina dei componenti della commissione non è stata esaminata, in quanto dipendente dal ricorso principale inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaOrgani degli enti localiRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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