Parere n. 83/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Elena Pignotti contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento del provvedimento, con il quale è stata disposta la revoca dell’assegnazione della sede in suo favore, utilmente inserita nel Lazio per l’anno 2023 nelle graduatorie G.A.E. per la classe di concorso A054, e di tutti gli atti connessi e presupposti, tra cui l’atto denominato “Allegato – Rettifiche e/o Assegnazione sede e revoca nomine A018 – A023 – A028 – A049 – A054 – A 024 – B020 – AAAA – EEEE” che accanto al suo nominativo riporta la dizione “revoca nomina per sentenza sfavorevole”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento della revoca dell’assegnazione della sede e della nomina a tempo indeterminato nella classe di concorso A054, disposta per l’anno scolastico 2023/2024 con motivazione riferita a una asserita sentenza sfavorevole.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, utilmente inserita nel Lazio nelle graduatorie GAE per la classe di concorso A054, aveva ricevuto comunicazione di assegnazione della sede e convocazione per prendere servizio presso un istituto scolastico. Successivamente aveva appreso da un elenco di rettifica che la nomina era stata revocata con la motivazione “revoca nomina per sentenza sfavorevole”. Ha dedotto l’illegittimità dell’atto per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria, affermando di non essere mai stata destinataria di una sentenza sfavorevole e di essere in possesso dei requisiti per la nomina. Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha chiarito che la ricorrente era stata immessa in ruolo nel 2022, ma non aveva preso servizio, risultando rinunciataria; per un errore materiale non era stata cancellata dalle GAE ai sensi dell’art. 399, comma 3-bis, del d.lgs. 297/1994. Il Ministero ha inoltre riconosciuto che la motivazione riferita alla “sentenza contraria” era stata inserita per errore materiale e che la revoca si fondava, in realtà, sulla precedente convocazione e nomina del 2022.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso e ne ha proposto l’accoglimento. Dalla relazione ministeriale è emerso che non esisteva alcuna sentenza sfavorevole a carico della ricorrente e che, pertanto, tale circostanza non poteva giustificare la revoca della nomina e dell’assegnazione della sede. Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato l’illegittimità dell’atto per erroneità del presupposto motivazionale, senza esaminare ulteriormente la diversa ragione sostanziale indicata successivamente dall’amministrazione, relativa alla precedente immissione in ruolo e alla mancata presa di servizio.
Osservazioni
Revoca della nomina - Erroneità del presupposto
La revoca era motivata dal riferimento a una “sentenza sfavorevole”, ma l’amministrazione ha riconosciuto che non esisteva alcuna sentenza di condanna o altra decisione sfavorevole a carico della ricorrente. L’inesistenza del presupposto indicato nell’atto rende illegittima la revoca.
Motivazione dell’atto - Errore materiale e diversa ragione sostanziale
Il Ministero ha dichiarato che la motivazione relativa alla sentenza contraria era stata inserita per errore materiale e che la revoca avrebbe dovuto essere riferita alla precedente nomina del 2022 e alla mancata presa di servizio. La diversa motivazione comunicata successivamente non elimina l’illegittimità dell’atto originario fondato su un presupposto inesistente.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione alla modalità di deposito del ricorso straordinario.
art. 399, comma 3-bis, d.lgs. 297/1994
Secondo la ricostruzione ministeriale, la precedente immissione in ruolo e la mancata presa di servizio avrebbero comportato la cancellazione della ricorrente dalle GAE; tale ragione, tuttavia, non coincideva con quella indicata nell’atto impugnato.
Massime di principio
- È illegittimo il provvedimento amministrativo fondato su una sentenza o su altro fatto sfavorevole inesistente, poiché il presupposto motivazionale deve corrispondere alla realtà dei fatti accertati.
- L’amministrazione non può sanare, mediante una relazione successiva, l’erroneità del presupposto espressamente posto a fondamento di un provvedimento sfavorevole, sostituendolo con una diversa ragione sostanziale.
- La motivazione di un provvedimento di revoca di una nomina deve consentire al destinatario di comprendere l’effettiva ragione della decisione e deve essere coerente con gli elementi istruttori e con la situazione giuridica concreta.
Revoca della nomina docente per asserita sentenza sfavorevole
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente inserita nelle GAE per la classe di concorso A054 contro il Ministero dell’istruzione e del merito. La ricorrente ha impugnato la revoca della nomina e dell’assegnazione della sede disposta per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti connessi.
Premesse e vicenda amministrativa
La docente aveva partecipato al concorso ordinario per la classe “storia dell’arte”, superando le prove scritte e orali e conseguendo l’abilitazione. Il 5 agosto 2023 le era stato comunicato di prendere servizio presso un istituto scolastico di Ladispoli. Il 1° settembre 2023, tuttavia, aveva appreso da un elenco di rettifica che accanto al proprio nominativo era stata inserita la dicitura “revoca nomina per sentenza sfavorevole”.
La ricorrente ha affermato di non essere mai stata destinataria di una sentenza sfavorevole e di avere sempre posseduto i requisiti per la nomina a tempo indeterminato.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- erroneità dei presupposti;
- difetto di motivazione;
- travisamento dei fatti;
- carenza istruttoria.
Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto a essere assunta a tempo indeterminato quale docente della scuola secondaria superiore per la classe di concorso A054.
Istruttoria ministeriale
A seguito della mancata trasmissione della relazione ministeriale, la Sezione ha disposto solleciti e ulteriori incombenti istruttori. Con il parere n. 916 del 20 agosto 2025 ha accolto la domanda cautelare e ha reiterato le richieste istruttorie nei confronti del Ministero.
Nella relazione finalmente trasmessa, il Ministero ha precisato che:
- la ricorrente era stata immessa in ruolo nel 2022 in un istituto di Velletri;
- non aveva preso servizio ed era quindi risultata rinunciataria;
- avrebbe dovuto essere cancellata dalle GAE ai sensi dell’art. 399, comma 3-bis, del d.lgs. 297/1994;
- per errore materiale la cancellazione dalle GAE di Roma non era stata effettuata;
- la dicitura “sentenza contraria” era stata inserita anch’essa per errore materiale;
- la nomina del 2023 avrebbe dovuto essere revocata perché la docente era già stata destinataria di una nomina nel 2022.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisivo il fatto che non esistesse alcuna sentenza sfavorevole a carico della ricorrente. Poiché il provvedimento impugnato era stato motivato proprio mediante il richiamo a tale sentenza, il presupposto dell’atto risultava inesistente.
La successiva spiegazione ministeriale, fondata sulla precedente nomina del 2022 e sulla mancata presa di servizio, non ha eliminato l’illegittimità della motivazione originaria. L’amministrazione aveva infatti adottato un provvedimento sfavorevole indicando una ragione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto. L’accoglimento è fondato sull’inesistenza della sentenza sfavorevole indicata nell’atto di revoca e sulla conseguente erroneità del presupposto motivazionale del provvedimento.
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