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Parere

Parere n. 82/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Ruggero Mazzotta contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca) e l’Università degli Studi di Firenze e nei confronti del signor Giovanni Bulgarini per l’annullamento: della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/15 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it. in data 12 maggio 2014, nel quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e quindi non ammesso al corso; del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso svoltesi presso l'Università degli Studi di Firenze, se esistente, ma non conosciuto; del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca del 5 febbraio 2014 n. 85 nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento della prova, prescrivendo dell'anonimato; della documentazione misure che consentono la violazione del principio di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzati delle domande e nella due schede risposte; della nota del M.I.U.R. del 2 aprile 2014 n. 8826 nella parte in cui consente la sostituzione della sola busta contenente il modulo risposta; consente la consegna di un solo modulo di risposta; ed impone che "i candidati che devono recarsi in bagno sono tenuti a consegnare l'intero materiale (compreso il documento d'identità) alla commissione”; dei verbali della Commissione di concorso dell'Ateneo di Firenze e di quelli della sottocommissione d'aula nella parte in cui recepiscono le linee guida dettate dal MIUR di cui sopra, se esistente, ma non conosciuto; del provvedimento non conosciuto con il quale è stato formulato il quesito n. 27; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate a disporre l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Giustizia amministrativa201500669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria nazionale e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, con domanda di ammissione al corso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, non collocato in posizione utile nella graduatoria per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2014/2015, ha impugnato la graduatoria, gli atti di approvazione e svolgimento della prova, il decreto ministeriale disciplinante le modalità concorsuali, le misure predisposte per lo svolgimento anonimo della prova, le linee guida ministeriali e il quesito n. 27. Con un unico motivo ha dedotto la violazione del principio di segretezza e anonimato della prova, degli artt. 7 del d.P.R. n. 686/1957 e 14 del d.P.R. n. 487/1994, del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere, violazione della trasparenza e della par condicio. Nel corso del procedimento, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato nel 2015 una nuova prova di ammissione per l’anno accademico 2015/2016 ed essendosi iscritto al corso di Medicina e Chirurgia presso la medesima Università; il MUR ha inoltre comunicato che egli ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il 19 ottobre 2021.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla segretezza e all’anonimato della prova, né le ulteriori doglianze sugli atti della procedura. Ha ritenuto venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, poiché il ricorrente aveva successivamente superato una diversa selezione, ottenuto l’iscrizione al corso di laurea e conseguito la laurea magistrale. Il processo amministrativo è finalizzato alla tutela di una posizione individuale lesa e non al ripristino astratto della legalità; l’interesse al ricorso deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Quando sopravvenienze di fatto o di diritto rendono priva di qualsiasi utilità, anche strumentale, la pronuncia sulla pretesa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La successiva partecipazione del ricorrente a una nuova selezione, il superamento del test per l’anno accademico 2015/2016, l’iscrizione al corso di Medicina e Chirurgia e il conseguimento della laurea magistrale hanno eliminato ogni utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso relativo alla procedura dell’anno accademico 2014/2015. Il ricorso è pertanto improcedibile, senza esame dei motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del principio di segretezza della prova concorsuale; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie di anonimato e regolarità delle prove concorsuali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure di violazione di imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento; il Consiglio non ha esaminato tali censure.

  • art. 1, comma 3, d.m. 17 dicembre 2014, n. 901

    Richiamato nella relazione ministeriale per sostenere la decadenza dalla graduatoria conseguente alla mancata manifestazione di interesse all’immatricolazione; il parere definisce tuttavia il ricorso sulla base della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata e documentata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso costituisce una condizione dell’azione e deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche al momento della decisione.
  • L’interesse a ricorrere consiste nell’utilità pratica e concreta che il ricorrente può conseguire dall’accoglimento dell’impugnazione; non è sufficiente un interesse astratto al ripristino della legalità amministrativa.
  • Le sopravvenienze di fatto o di diritto che rendono priva di qualsiasi utilità, anche meramente strumentale, la decisione sulla pretesa azionata determinano la sopravvenuta carenza di interesse e impongono la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Nel contenzioso relativo all’ammissione a un corso universitario, il successivo superamento di una nuova selezione, l’iscrizione al corso e, a maggior ragione, il conseguimento del titolo possono eliminare l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione della precedente procedura selettiva.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria di ammissione a Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Firenze e un altro candidato. Il ricorso riguardava la procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015.

Premesse e atti impugnati

Il ricorrente, collocato oltre l’ultimo posto utile della graduatoria nazionale, aveva chiesto l’annullamento della graduatoria, degli atti di approvazione e svolgimento della prova presso l’Università degli Studi di Firenze, del decreto ministeriale che disciplinava la procedura, delle misure predisposte per garantire l’anonimato, delle linee guida ministeriali e dei verbali della commissione, nonché dell’atto relativo alla formulazione del quesito n. 27. Aveva inoltre chiesto l’ammissione al corso di laurea.

Il ricorso era stato notificato il 12 agosto 2014 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. In una precedente fase cautelare era stata accolta la domanda di sospensione ed era stata disposta l’ammissione temporanea del ricorrente alla frequenza del corso.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva formulato un unico motivo, articolato nella violazione del principio di segretezza e anonimato della prova, degli artt. 7 del d.P.R. n. 686/1957 e 14 del d.P.R. n. 487/1994, del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Erano stati inoltre dedotti eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

Il Ministero, nella relazione istruttoria, aveva sostenuto in via preliminare l’improcedibilità per mancata manifestazione di interesse all’immatricolazione nei termini previsti dall’art. 1, comma 3, del d.m. n. 901 del 2014 e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Sopravvenienze nel corso del procedimento

Dopo il mancato adempimento di alcuni incombenti istruttori disposti dalla Sezione Seconda, la Sezione Prima ha chiesto alle parti di comunicare la persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’interesse era venuto meno, poiché il ricorrente aveva superato nel 2015 il test per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2015/2016 e aveva ottenuto l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Firenze. Il MUR ha successivamente comunicato che il ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il 19 ottobre 2021.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta a ristabilire in astratto la legalità violata, ma è volto a risolvere una controversia tra il soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale e l’amministrazione che ha adottato l’atto.

L’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto conseguibile attraverso l’accoglimento dell’impugnazione. Esso deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione, sicché il giudice può verificarne la persistenza durante il processo.

La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova e sostitutiva di quella esistente al momento della proposizione rende priva di qualsiasi utilità, anche meramente strumentale, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa.

Decisione

Nel caso concreto, il successivo superamento di una nuova selezione, l’iscrizione al corso di laurea e il conseguimento della laurea hanno eliminato l’interesse alla decisione sulla precedente procedura di ammissione relativa all’anno accademico 2014/2015.

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative all’anonimato, alla segretezza della prova, al quesito n. 27 e alla regolarità degli atti concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitari
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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