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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19171/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Sassari. Dal testo emerge che il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché conteneva un motivo meramente riproduttivo di doglianze già formulate e già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. Non sono indicati nel testo né il reato contestato né i dettagli fattuali del fatto storico.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte contro il giudizio di responsabilità e già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
  • La riproposizione pedissequa di doglianze già vagliate non integra un vero motivo di legittimità se non confronta specificamente le ragioni della decisione impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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