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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42639/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per avere attestato falsamente lo stato di abbandono di un pappagallo cinerino, deducendo violazione di norme sostanziali e processuali: sostiene che le guardie giurate zoofile non hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria né competenza di vigilanza sulla fauna selvatica (richiamando la L.R. Piemonte n.6/2010 e l'art.6, comma 2, L.189/2004), contestando pertanto la rilevanza e la natura pubblicistica del verbale redatto. In via subordinata chiede la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del ricorrente a 1 anno e 6 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale per i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. La Cassazione ha ritenuto che il ricorrente, nominato guardia giurata volontaria nell'ambito di una associazione di protezione ambientale riconosciuta, rientri nell'ambito applicativo delle norme sulla tutela della fauna selvatica (L.157/1992) e che il verbale da lui redatto costituisca atto pubblico ai fini dell'art.479 c.p.; ha inoltre affermato che l'art.6 L.189/2004 (limitatamente agli "animali di affezione") non esclude l'applicazione delle disposizioni della L.157/1992. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 476

    Rilevanza dell'ipotesi di falso in atto pubblico; la Corte ritiene applicabile la norma al verbale redatto dalla guardia zoofila qualificata come pubblico ufficiale nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza

  • Codice penale, art. 479

    Definizione di atto pubblico ai fini del reato di falsità: il verbale di sommarie informazioni è qualificato come atto pubblico essendo redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e idoneo a rilevanza probatoria

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (tutela della fauna selvatica)

    art. 27, comma 1, lett. b) e art. 28, commi 1 e 5

    Attribuisce poteri di vigilanza alle guardie volontarie di associazioni di protezione ambientale riconosciute e consente loro di accertare violazioni, redigere verbali e chiedere documenti; tale quadro legale giustifica il riconoscimento della qualifica pubblicistica per le funzioni svolte

  • Legge 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni su maltrattamento degli animali)

    Limita espressamente la vigilanza delle guardie particolari giurate alle materie relative agli "animali di affezione" nei limiti dei decreti prefettizi; la Corte interpreta la norma come avente ambito diverso e non idonea ad escludere le competenze previste dalla L.157/1992 in materia di fauna selvatica

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato per la qualifica di "guardia giurata" prevista dalla normativa che consente il riconoscimento di poteri autoritativi/certificativi nei casi previsti dalla legge

  • Codice di procedura penale, art. 55 e art. 57

    Richiamati nella cornice dei decreti prefettizi di nomina delle guardie particolari giurate; utilizzati per valutare la legittimazione delle guardie a compiere atti rilevanti ai fini penali

  • Codice di procedura penale, art. 351

    Il richiamo mostra che il verbale di sommarie informazioni è suscettibile di confluire in un procedimento penale e quindi rilevante ai fini della qualificazione come atto pubblico

  • Legge regionale Piemonte n. 6/2010

    L.R. Piemonte n. 6 del 18 febbraio 2010

    Invocata dal ricorrente per attribuire la vigilanza sugli animali esotici alle ASL; la Corte considera che norme regionali così formulate non incidono sulla sfera di applicazione delle norme nazionali che attribuiscono poteri di vigilanza alle guardie riconosciute per la fauna selvatica

Massime di principio

  • Quando una persona è nominata "guardia giurata volontaria" di una associazione di protezione ambientale riconosciuta e agisce nell'ambito dei compiti previsti dalla L.157/1992, i suoi atti di vigilanza possono assumere natura pubblicistica e i verbali possono essere considerati atti pubblici ai fini penali.
  • La L.189/2004 (art.6) limita la vigilanza sulle norme contro il maltrattamento agli "animali di affezione" ma non esclude l'applicazione della L.157/1992 in materia di fauna selvatica: i due ambiti vanno distinti e applicati secondo la specie/oggetto della vigilanza.
  • In presenza di un verbale redatto da guardie riconosciute, la veridicità e la completezza delle dichiarazioni annotate sono essenziali: una falsificazione o omissione rilevante può integrare i reati di falso in atto pubblico.
  • Le contestazioni sulla competenza delle guardie zoofile dovranno verificare documenti formali di nomina (decreto prefettizio), l'effettivo riconoscimento dell'associazione e l'ambito concreto dell'intervento (fauna selvatica vs animali di compagnia).
  • Per la difesa, se sussistono dubbi sulla qualifica pubblica dell'atto o sulla competenza territoriale/oggettiva, è opportuno proporre prove documentali (decreto di nomina, atti amministrativi regionali) e, se possibile, valutare misure alternative come la messa alla prova in caso di riqualificazione della fattispecie.

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