Circolare numero 162 del 1-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’applicazione della contribuzione ridotta, pari a quella prevista per gli apprendisti, per le imprese che nel 1996 hanno assunto lavoratori con contratto di formazione e lavoro nelle circoscrizioni individuate dal DM 16 maggio 1996, ove il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro supera la media nazionale del 14,7%. Sono elencate le circoscrizioni interessate e viene precisato che l’agevolazione spetta solo alle imprese, per tutta la durata del contratto, anche se si estende all’anno successivo. È inoltre consentito il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza tramite DM10/DM10-S entro il termine indicato.
Contribuzione ridotta per contratti di formazione e lavoro nel 1996 in specifiche circoscrizioni
Contribuzione ridotta per i contratti di formazione e lavoro nel 1996
La circolare chiarisce l’ambito di applicazione della contribuzione ridotta, pari a quella prevista per gli apprendisti, per le imprese che hanno assunto nel 1996 lavoratori con contratto di formazione e lavoro in determinate circoscrizioni territoriali. Il criterio di accesso all’agevolazione è collegato al rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, fissato per il 1996 al 14,7%.
Riferimento normativo e criterio di individuazione delle circoscrizioni
Il DM 16 maggio 1996, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 8, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, ha individuato le circoscrizioni in cui la misura percentuale di riserva delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro è ridotta al 6%. In tale contesto, il decreto ha stabilito quali ambiti territoriali presentano un rapporto superiore o inferiore alla media nazionale del 14,7%, parametro decisivo ai fini dell’accesso alla contribuzione ridotta.
Circoscrizioni agevolate
La circolare riporta le circoscrizioni interessate, nelle quali il rapporto è superiore alla media nazionale e quindi opera l’agevolazione contributiva:
- Liguria: Sarzana;
- Emilia-Romagna: Cesena, Codigoro, Ferrara, Ravenna, Riccione, Rimini;
- Marche: Fano;
- Toscana: Grosseto, Pisa, Livorno;
- Umbria: Terni;
- Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Tarquinia.
Sono escluse dall’elencazione le circoscrizioni già ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.
Casi particolari di Pomezia e Colleferro
La circolare segnala che nelle circoscrizioni di Pomezia e Colleferro rientrano Comuni non compresi nei territori del DPR n. 218/1978. Per i territori di tali Comuni, se ricompresi nelle circoscrizioni indicate, le imprese hanno titolo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alla contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro negli anni 1995 e 1996.
Soggetti beneficiari e durata dell’agevolazione
L’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Essa riguarda le assunzioni con decorrenza nell’anno 1996 e vale per tutta la durata del contratto, anche quando questo prosegua oltre il 1996 e scada in un anno successivo, a prescindere dall’eventuale mutamento della situazione occupazionale.
Adempimenti operativi e recupero di contributi versati in eccedenza
Per le istruzioni operative la circolare rinvia alla circolare n. 43 del 23 febbraio 1996. Inoltre, consente il recupero delle differenze contributive eventualmente versate in eccedenza per i mesi già decorsi tramite una denuncia DM10 o DM10/S, da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Punti principali
Presupposto normativo e misura della media nazionale
Il DM 16 maggio 1996, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 8, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, ha fissato per il 1996 la media nazionale del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro nel 14,7%. Tale dato è il parametro per individuare le circoscrizioni nelle quali opera la contribuzione ridotta.
Circoscrizioni interessate all’agevolazione
Sono indicate le circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale del 14,7%, per le quali si applica l’agevolazione contributiva: Liguria (Sarzana); Emilia-Romagna (Cesena, Codigoro, Ferrara, Ravenna, Riccione, Rimini); Marche (Fano); Toscana (Grosseto, Pisa, Livorno); Umbria (Terni); Lazio (Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Tarquinia).
Esclusione delle circoscrizioni già comprese nel Mezzogiorno
Nell’elenco non sono riportate le circoscrizioni che, pur presentando il rapporto richiesto, sono già ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, e quindi seguono la disciplina propria di tali aree.
Casi di Pomezia e Colleferro
La circolare precisa che nelle circoscrizioni di Pomezia e Colleferro rientrano Comuni non compresi nei territori del DPR n. 218/1978. Le imprese operanti in tali territori hanno diritto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alla contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti per i lavoratori assunti nelle predette circoscrizioni con contratto di formazione e lavoro negli anni 1995 e 1996.
Soggetti beneficiari e durata dell’agevolazione
L’agevolazione, corrispondente al contributo apprendisti, spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Essa si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1996 per l’intera durata del contratto, anche se questo prosegue e scade in un anno successivo in cui non si registri la medesima situazione occupazionale.
Recupero delle differenze contributive e istruzioni operative
Per le modalità operative si rinvia alla circolare n. 43 del 23 febbraio 1996. La circolare consente inoltre il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi già trascorsi, mediante una denuncia DM10 o DM10/S, da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
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