Circolare numero 161 del 1-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento e l'unificazione delle tabelle delle aliquote contributive da utilizzare per il trasferimento di contribuzioni e per la costituzione di posizioni assicurative nell'Assicurazione generale obbligatoria, nonché per le ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 da parte delle Amministrazioni dello Stato. Sono inoltre aggiornate le avvertenze applicative, con particolare riguardo alla maggiorazione dell'1% sulle fasce retributive eccedenti la prima fascia di pensionabilità, e i minimali retributivi mensili e giornalieri per dirigenti, impiegati e operai. Vengono richiamate le aliquote applicabili dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997 per Amministrazioni dello Stato, enti locali territoriali, IPAB ed enti pubblici in particolari regimi di esclusione da alcune contribuzioni minori.
Aggiornamento delle aliquote contributive e dei minimali retributivi per la costituzione di posizioni assicurative nell'AGO
Aggiornamento delle aliquote contributive e dei minimali retributivi per la costituzione di posizioni assicurative nell'AGO
La circolare aggiorna e riunifica le tabelle necessarie per il calcolo dei contributi da trasferire ai fini della costituzione di posizioni assicurative nell'Assicurazione generale obbligatoria. Vengono inoltre precisate le modalità di utilizzo delle aliquote per le ricongiunzioni e aggiornati i minimali retributivi applicabili nei diversi periodi assicurativi.
Oggetto dell'intervento
L'intervento riguarda la trasmissione di una tabella unificata delle aliquote contributive, destinata a essere utilizzata per:
- le pratiche di costituzione delle posizioni previdenziali nell'AGO ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322;
- le operazioni di ricongiunzione delle posizioni assicurative ex art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 da parte delle Amministrazioni dello Stato;
- il trasferimento all'AGO di posizioni già costituite presso alcuni fondi speciali gestiti dall'Istituto.
Contenuto dell'allegato 1: aliquote contributive
L'allegato 1 raccoglie in un'unica tabella i valori percentuali aggiornati, con riferimento ai diversi periodi assicurativi, così da agevolare la consultazione e l'applicazione delle norme.
In particolare:
- nella colonna "ALIQUOTA TOTALE" sono indicate le aliquote contributive da utilizzare per le pratiche ex legge n. 322/1958;
- nella colonna "QUOTA DATORE DI LAVORO" sono riportati i valori occorrenti per la ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 da parte delle Amministrazioni dello Stato, da sommare alle quote trattenute ai dipendenti.
La tabella consente inoltre di individuare le aliquote vigenti nei vari periodi assicurativi a partire dal 1 luglio 1920 fino agli anni più recenti contemplati nella circolare.
Avvertenze applicative dell'allegato 2
L'allegato 2 contiene avvertenze cui viene richiamata espressamente l'attenzione degli uffici.
Tra i chiarimenti principali:
- la tabella è stata aggiornata e unificata per consentire la rilevazione dell'aliquota totale ai fini della legge n. 322/1958 e delle altre norme che prevedono la costituzione in AGO di posizioni provenienti da fondi speciali;
- la stessa tabella permette di rilevare la sola quota a carico del datore di lavoro per le ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 da parte delle Amministrazioni dello Stato;
- le aliquote riportate sono comprensive della quota IVS-base percentualizzata, pari allo 0,11%;
- le quote a carico del datore di lavoro per le ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 sono al netto dell'aliquota per assistenza malattia ai pensionati, pari allo 0,20%;
- tutte le aliquote sono al netto della quota asili-nido dello 0,10%, non pertinente alla gestione pensionistica.
È inoltre previsto che alle quote retributive eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile si applichi un ulteriore 1,00%, con le seguenti soglie:
- lire 53.475.000 per il 1993;
- lire 55.363.000 per il 1994;
- lire 57.578.000 per il 1995;
- lire 60.687.000 per il 1996.
Regime dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997
Per gli anni 1996 e 1997 la circolare evidenzia aliquote specifiche per determinati soggetti pubblici.
In particolare, per le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali territoriali e le IPAB già esclusi dalla contribuzione GESCAL, le aliquote dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997 comprendono:
- il contributo TBC dello 0,14%;
- le quote di incremento successive derivanti dalle norme in materia di CUAF e maternità, come richiamato dalla circolare n. 103 del 15 maggio 1996.
Il criterio indicato è che l'aliquota dovuta è quella che sarebbe stata applicata se il personale non si fosse trovato in regime di esclusione.
Per gli enti pubblici esclusi da CUAF e maternità ma soggetti a GESCAL, l'allegato 1 riporta specifiche aliquote per il 1996 e il 1997.
Minimali retributivi dell'allegato 3
L'allegato 3 aggiorna i minimali di retribuzione mensile e giornaliera da assumere per dirigenti, impiegati e operai delle Amministrazioni dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni.
La tabella copre il periodo dal 1 maggio 1952 al 31 dicembre 1996 e riporta, per ciascun intervallo temporale:
- l'importo mensile in lire per dirigente, impiegato e operaio;
- il corrispondente importo giornaliero in lire per le medesime categorie.
Richiamo a precedenti circolari e criteri di aggiornamento futuro
La circolare si inserisce nel quadro già delineato dalle precedenti comunicazioni:
- circolare n. 43 del 16 febbraio 1993, relativa alle aliquote aggiornate dei contributi base e integrativi del F.P.L.D. e alle retribuzioni minimali per le pratiche ex legge n. 322/1958;
- circolare n. 78 del 31 marzo 1993, relativa alle aliquote per la ricongiunzione ex legge n. 29/1979 da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Infine, viene precisato che per eventuali variazioni successive delle aliquote le Sedi dovranno comunque tener conto delle nuove disposizioni di legge e delle relative circolari, in attesa dell'invio di tabelle aggiornate.
Punti principali
Aggiornamento e unificazione della tabella delle aliquote
Le aliquote contributive da applicare per il calcolo dei contributi da trasferire ai fini della costituzione di posizioni assicurative in AGO sono state aggiornate e raccolte in un'unica tabella (allegato 1). La tabella consente di individuare, per ciascun periodo assicurativo, sia l'aliquota totale utile per le pratiche ex legge n. 322/1958, sia la quota a carico del datore di lavoro necessaria per le ricongiunzioni ex art. 1 della legge n. 29/1979 da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Avvertenze operative e maggiorazione dell'1%
Nell'allegato 2 sono riportate avvertenze ritenute di particolare rilievo. Tra queste, viene precisato che le aliquote sono comprensive della quota IVS-base percentualizzata (0,11%) e, per le ricongiunzioni ex legge n. 29/1979, sono al netto dell'assistenza malattia ai pensionati (0,20%). Inoltre, tutte le aliquote risultano al netto della quota asili-nido dello 0,10%, ma devono essere maggiorate dell'1,00% sulle quote retributive eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, indicata in lire 53.475.000 per il 1993, 55.363.000 per il 1994, 57.578.000 per il 1995 e 60.687.000 per il 1996.
Minimali retributivi aggiornati
L'allegato 3 riporta gli importi aggiornati dei minimali di retribuzione mensile e giornaliera per dirigenti, impiegati e operai delle Amministrazioni dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni, validi fino all'anno in corso. La tabella copre il periodo dal 1 maggio 1952 al 31 dicembre 1996 e indica, per ciascun intervallo, gli importi in lire sia mensili sia giornalieri.
Applicazione dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997
Per il periodo dal 1 gennaio 1996 in poi, l'allegato 1 riporta anche le aliquote contributive da applicare per le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali territoriali e le IPAB già esclusi dalla contribuzione GESCAL. Tali aliquote comprendono il contributo TBC dello 0,14% e le ulteriori quote derivanti dalle norme su CUAF e maternità richiamate nella circolare n. 103 del 15 maggio 1996. Per il 1996 e il 1997 sono evidenziate anche le aliquote per gli enti pubblici esclusi da CUAF e maternità ma soggetti a GESCAL.
Rapporti con precedenti circolari e con i fondi speciali
La circolare si pone in continuità con la circolare n. 43 del 16 febbraio 1993, che aveva comunicato le aliquote aggiornate dei contributi base e integrativi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le retribuzioni minimali ai fini della legge n. 322/1958, e con la circolare n. 78 del 31 marzo 1993, che aveva trasmesso le aliquote per la ricongiunzione ex legge n. 29/1979. Le aliquote dell'allegato 1 si applicano anche alle pratiche di trasferimento all'AGO di posizioni già costituite presso alcuni fondi speciali gestiti dall'Istituto, con individuazione dei minimali retributivi in base al settore di appartenenza.
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