Circolare numero 163 del 2-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, integrando la precedente n. 132 del 26 giugno, precisa che in caso di denunzia aziendale o variazione non è necessario produrre subito l’atto di affitto o comodato se il dichiarante ha indicato la relativa disponibilità del fondo e l’intestazione catastale, poiché i controlli spettano alla Sede. Se però l’atto viene spontaneamente presentato, esso deve risultare regolarmente registrato. In sede contenziosa, la richiesta dei contratti va limitata ai soli casi di effettivo dubbio e di necessità probatoria. Inoltre, per agevolare il riconoscimento del premio e il passaggio della qualifica di titolare d’azienda, si ammette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente per i beni aziendali, in presenza di subentro del figlio coadiuvante al padre titolare, fermo restando il successivo controllo degli Uffici competenti.
Premio di insediamento per giovani agricoltori: semplificazioni documentali e controlli
Premio di insediamento per giovani agricoltori: semplificazioni documentali e controlli
La circolare integra le istruzioni già impartite con la n. 132 del 26 giugno in materia di premio di insediamento per giovani agricoltori, con l’obiettivo di accelerare gli adempimenti e facilitare l’acquisizione della qualifica di titolare d’azienda. Le precisazioni riguardano in particolare la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi aziendali, i controlli in sede amministrativa e contenziosa, nonché una specifica semplificazione per i casi di subentro del figlio coadiuvante nell’azienda diretto-coltivatrice.
Denunzia aziendale e variazioni: documentazione non necessaria in via ordinaria
In sede di denunzia aziendale o di variazione, gli interessati che abbiano dichiarato la disponibilità del fondo, in tutto o in parte, a titolo di affitto o comodato, con indicazione della relativa intestazione catastale, non sono tenuti a produrre l’atto sottostante. La circolare chiarisce che spetta alla Sede procedere ai controlli ritenuti necessari utilizzando gli ordinari mezzi di indagine e verifica.
Produzione volontaria dei contratti e regolarità dell’imposta di registro
Per il futuro, qualora l’interessato scelga di produrre autonomamente il contratto di affitto o di comodato al fine di agevolare la verifica e ridurre i tempi tecnici dell’istruttoria, l’atto dovrà risultare regolarmente assoggettato all’imposta di registro. Si tratta quindi di una facoltà dell’interessato, ma subordinata alla regolarità fiscale del documento presentato.
Contenzioso: richiesta dei contratti solo in presenza di dubbi ragionevoli
Sul piano contenzioso, la circolare invita gli Uffici a non richiedere in modo automatico i contratti di affitto o di comodato. L’acquisizione deve essere limitata ai casi in cui esista un ragionevole dubbio e il documento sia effettivamente indispensabile per la definizione della controversia. Viene così ribadito un criterio di proporzionalità nella richiesta documentale.
Premio di insediamento e termine per il conseguimento dei requisiti
Viene richiamata l’esigenza di semplificare e rendere più rapida la gestione del Regolamento CEE in materia di premio di insediamento per giovani agricoltori. In tale ambito, i requisiti soggettivi richiesti per l’applicazione del Regolamento devono essere conseguiti entro 24 mesi dalla data del primo insediamento. La precisazione mira a favorire il tempestivo riconoscimento della posizione del giovane agricoltore.
Subentro del figlio coadiuvante e dichiarazione sostitutiva del cedente
Per i casi di azienda diretto-coltivatrice, quando avviene il subentro nella responsabilità del figlio coadiuvante al padre titolare, la circolare ritiene opportuno ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cedente ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68. La dichiarazione riguarda i beni facenti parte dell’azienda, sia in affitto sia in proprietà, e serve a semplificare la gestione delle situazioni di trasferimento interno della responsabilità aziendale.
Controlli successivi
Le agevolazioni documentali e le semplificazioni introdotte non escludono i controlli successivi. Resta infatti salva la possibilità per gli Uffici competenti di verificare in un secondo momento la regolarità degli adempimenti eseguiti in conformità alla normativa vigente.
Punti principali
Nessun obbligo di produrre il contratto in denunzia aziendale o variazione
Gli interessati che dichiarano la disponibilità del fondo, in tutto o in parte, a titolo di affitto o comodato, indicando l’intestazione catastale, non devono produrre l’atto sottostante al momento della denunzia aziendale o della variazione. La verifica della sussistenza dei presupposti resta affidata alla Sede, che deve procedere con i normali mezzi di indagine e controllo.
Contratti prodotti spontaneamente: necessaria la regolarità fiscale
Qualora, per agevolare i controlli e ridurre i tempi tecnici di verifica, l’interessato produca autonomamente l’atto di affitto o di comodato, questo deve essere in regola con l’assolvimento dell’imposta di registro.
Gestione del contenzioso: richiesta dei contratti solo se indispensabile
In sede contenziosa, l’Ufficio non deve richiedere sistematicamente i contratti di affitto o comodato. La loro acquisizione è ammessa soltanto quando sussista un ragionevole dubbio e il documento sia indispensabile per la soluzione della controversia.
Premio di insediamento e requisiti soggettivi entro 24 mesi
La circolare richiama l’esigenza di semplificare e accelerare la gestione del Regolamento CEE relativo al premio di insediamento per giovani agricoltori. I requisiti soggettivi per l’applicazione del Regolamento devono essere conseguiti entro 24 mesi dalla data del primo insediamento.
Dichiarazione sostitutiva del cedente nei casi di subentro del figlio coadiuvante
Per le aziende diretto-coltivatrici, nei casi di subentro nella responsabilità del figlio coadiuvante al padre titolare, si ritiene opportuno ammettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cedente, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, per i beni facenti parte dell’azienda, sia in affitto sia in proprietà.
Verifiche successive degli Uffici competenti
Resta salva la possibilità per gli Uffici competenti di verificare successivamente la regolarità degli adempimenti effettuati in conformità alla normativa vigente.
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