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Circolare

Circolare numero 158 del 30-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza n. 388/1995 sull’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, che impone di ricalcolare alcune pensioni escludendo la contribuzione per integrazione salariale quando il suo computo renderebbe il trattamento meno favorevole. Vengono precisati ambito di applicazione, condizioni, criteri di ricalcolo per pensioni di vecchiaia, anzianità, prepensionamenti e reversibilità, nonché gli effetti temporali della decisione e le regole per arretrati e ricostituzioni. Nel testo è richiamato anche il precedente messaggio sul coordinamento con la sentenza n. 264/1994 in materia di prepensionamento.

Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 388/1995 su pensioni con integrazione salariale

Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 388/1995 in materia di pensioni e integrazione salariale

La circolare illustra le istruzioni operative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 388 del 20-26 luglio 1995, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297. La decisione interviene per evitare che, in presenza di periodi di integrazione salariale, il calcolo della pensione conduca a un importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato considerando la sola contribuzione obbligatoria.

Contenuto della pronuncia costituzionale

La Corte ha ritenuto non conforme a Costituzione la norma nella parte in cui non tutela il lavoratore dipendente sottoposto a integrazione salariale che abbia già maturato, in costanza di rapporto, la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria. La questione era stata sollevata con riferimento a un lavoratore prepensionato il cui ultimo periodo utile ai fini pensionistici era coperto esclusivamente da contribuzione figurativa, con conseguente abbattimento del valore della retribuzione pensionabile.

La Corte ha ritenuto che la situazione non muti la ratio delle precedenti decisioni già intervenute sul tema, poiché anche in questo caso il meccanismo legale produce un effetto penalizzante non giustificato. Per questo è stata confermata la necessità di proteggere il trattamento pensionistico quando il computo della contribuzione figurativa da integrazione salariale comporti un risultato deteriore.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La sentenza n. 388 si applica alle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° luglio 1982 in poi, poiché la norma oggetto di censura disciplina proprio il sistema di calcolo di tali trattamenti.

Rientrano nell’ambito applicativo:

  • le pensioni di vecchiaia;
  • le pensioni di anzianità;
  • i prepensionamenti;
  • le pensioni di reversibilità, se derivanti da prestazioni dirette per le quali ricorrevano le condizioni di applicabilità della sentenza.

Per le pensioni di vecchiaia, il diritto al ricalcolo va riconosciuto dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti, invece, l’applicazione opera al compimento dell’età pensionabile da parte dell’interessato. Per l’età pensionabile successiva al 31 dicembre 1993 occorre fare riferimento all’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Condizioni per l’applicazione della sentenza

La sentenza trova applicazione quando, nel periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, siano presenti periodi di integrazione salariale e il diritto alla pensione di vecchiaia, al momento del compimento dell’età pensionabile, sia stato perfezionato senza computare quei periodi.

In particolare:

  • le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione devono comprendere periodi coperti da integrazione salariale;
  • l’anzianità assicurativa e contributiva richiesta per la vecchiaia deve risultare maturata senza considerare la contribuzione da integrazione salariale;
  • nei prepensionamenti va esclusa anche la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconosciuta in sede di prepensionamento;
  • la disciplina si applica anche se l’inizio dell’integrazione salariale è anteriore all’ultimo quinquennio di contribuzione.

La circolare sottolinea che, a differenza di quanto affermato per la sentenza n. 264/1994, qui non è necessario che la riduzione retributiva si collochi nell’ultimo quinquennio o coincida con il periodo di riferimento, poiché la ratio della sentenza n. 388 riguarda il depauperamento del trattamento derivante dalla contribuzione figurativa da integrazione salariale in sé considerata.

Modalità di ricalcolo delle pensioni

Le pensioni interessate devono essere ricalcolate applicando il principio secondo cui va considerata soltanto la contribuzione obbligatoria. La formula impiegata dalla Corte è interpretata nel senso che, ai fini sia dell’anzianità contributiva sia della retribuzione pensionabile, deve essere esclusa la sola contribuzione figurativa da integrazione salariale, mentre restano rilevanti le altre contribuzioni (obbligatoria, figurativa diversa e volontaria) non riconducibili a tale istituto.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, che ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 sono calcolate in due quote:

  • la quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992 va determinata senza considerare le settimane di integrazione salariale anteriori al 1° gennaio 1993;
  • la quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi va determinata senza considerare le settimane di integrazione salariale successive al 31 dicembre 1992.

In caso di prepensionamento, se l’anzianità residua, depurata dalla contribuzione da integrazione salariale, è sufficiente per la pensione di vecchiaia ma non per il prepensionamento, il confronto con il trattamento in pagamento va eseguito escludendo anche la maggiorazione dell’anzianità contributiva derivante dal prepensionamento.

Pensioni di reversibilità

La circolare precisa che il principio della sentenza si estende anche alle pensioni ai superstiti derivanti da:

  • pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile;
  • pensione di anzianità;
  • trattamento di prepensionamento, quando il titolare sia deceduto dopo aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia e per la prestazione originaria sussistessero le condizioni richieste per l’applicazione della sentenza.

Effetti temporali della pronuncia e riliquidazioni

La sentenza n. 388 produce effetti dal 3 agosto 1995, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le pensioni di vecchiaia:

  • se liquidate dal 3 agosto 1995 in poi, devono essere determinate sin dalla decorrenza originaria senza considerare la contribuzione da integrazione salariale, quando il nuovo calcolo risulti più favorevole;
  • se già in pagamento al 3 agosto 1995, la riliquidazione decorre dal 1° settembre 1995;
  • gli eventuali arretrati possono essere corrisposti su domanda, entro il limite della prescrizione decennale e purché non sia maturata la decadenza per l’azione giudiziaria.

Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti:

  • se il titolare compie o ha compiuto l’età pensionabile dal 3 agosto 1995 in poi, il ricalcolo va effettuato dalla decorrenza originaria;
  • l’importo rideterminato va maggiorato di tutti gli aumenti di legge intervenuti fino al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile;
  • tale importo va confrontato con quello in pagamento a quella data;
  • se il nuovo importo è più favorevole, la pensione va ricostituita con effetto dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.

Per le pensioni di anzianità in cui l’età pensionabile sia stata raggiunta prima del 3 agosto 1995, la riliquidazione decorre dal 1° settembre 1995; gli arretrati relativi al periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile e il 31 agosto 1995 sono riconoscibili su domanda, nei limiti prescrizionali e sempre che non sia già maturata la decadenza per l’azione giudiziaria.

Coordinamento con la sentenza n. 264/1994 sul prepensionamento

Nel messaggio allegato viene richiamata la precedente circolare n. 52 del 20 febbraio 1995, che aveva dato istruzioni applicative della sentenza n. 264/1994, relativa all’esclusione dal calcolo pensionistico dei periodi di retribuzione ridotta compresi nell’ultimo quinquennio di contribuzione, se non determinanti per il diritto alla pensione.

A seguito della sentenza n. 388/1995, l’INPS precisa che la sentenza n. 264 deve essere applicata anche ai trattamenti di prepensionamento al compimento dell’età pensionabile, con le seguenti precisazioni:

  • i trattamenti di pensionamento anticipato, sia di vecchiaia sia di anzianità, possono essere rideterminati al raggiungimento dell’età di vecchiaia;
  • l’esclusione dei periodi di minore retribuzione è ammessa solo se tali periodi non sono necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia;
  • è necessario verificare che l’anzianità contributiva residua, calcolata senza i periodi di retribuzione ridotta e senza la maggiorazione convenzionale del prepensionamento, sia sufficiente per la vecchiaia;
  • se tale anzianità è sufficiente per la vecchiaia ma non per il prepensionamento, il confronto con il trattamento in pagamento deve essere effettuato escludendo anche la maggiorazione convenzionale.

La circolare ricorda infine che la sentenza n. 264, su richiesta dell’interessato, resta applicabile solo ai trattamenti con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 e, per le pensioni con decorrenza successiva al 1992, ai fini del calcolo della quota relativa alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1992.

Punti principali

Contenuto della sentenza n. 388/1995

La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non consente di evitare che, nel caso di lavoratore dipendente in integrazione salariale che abbia già maturato la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria, la pensione sia liquidata in misura inferiore a quella spettante considerando la sola contribuzione obbligatoria. La decisione si colloca nel solco di precedenti pronunce che avevano già escluso dal calcolo, in determinate ipotesi, contribuzione volontaria o obbligatoria se il suo uso comportava un trattamento peggiorativo.

Ambito di applicazione

La sentenza si applica alle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° luglio 1982 in poi. Riguarda pensioni di vecchiaia, di anzianità, prepensionamenti e anche pensioni di reversibilità, purché ricorrano le condizioni richieste per la pensione diretta.

Condizioni per il riconoscimento del diritto

Il beneficio opera quando nel periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile rientrino settimane di integrazione salariale e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile, sia avvenuta senza computare tali periodi. Per i prepensionamenti deve essere esclusa anche la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconosciuta in sede di prepensionamento. La sentenza si applica anche se l’integrazione salariale è iniziata prima dell’ultimo quinquennio di contribuzione.

Criteri di ricalcolo delle pensioni

Il ricalcolo deve avvenire escludendo in ogni caso la contribuzione per integrazione salariale, quale che sia la sua collocazione temporale. Per le pensioni decorrenti dopo il 31 dicembre 1992, che sono liquidate in due quote ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, entrambe le quote vanno determinate senza considerare la contribuzione da integrazione salariale; l’anzianità contributiva va ridotta del numero di settimane di integrazione salariale collocate prima del 1° gennaio 1993 per la prima quota e dopo il 31 dicembre 1992 per la seconda quota. Nei prepensionamenti, se l’anzianità residua è sufficiente solo per la vecchiaia, ma non per il prepensionamento, il confronto con il trattamento in pagamento va effettuato senza computare la maggiorazione convenzionale.

Pensioni di reversibilità

Rientrano nel perimetro applicativo anche le reversibilità derivate da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, oppure da pensione di anzianità o prepensionamento, quando il titolare sia deceduto dopo aver raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia e per la pensione diretta sussistessero le condizioni di applicazione della sentenza.

Effetti temporali e arretrati

La sentenza produce effetti dal 3 agosto 1995, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le pensioni di vecchiaia liquidate dal 3 agosto 1995 in poi devono essere determinate sin dalla decorrenza originaria senza considerare l’integrazione salariale se ciò è più favorevole. Per le pensioni già in essere al 3 agosto 1995, la riliquidazione decorre dal 1° settembre 1995; gli arretrati possono essere corrisposti su domanda, entro la prescrizione decennale e purché non sia maturata la decadenza per l’azione giudiziaria. Analoghe regole sono previste per le pensioni di anzianità e prepensionamenti con compimento dell’età pensionabile, distinguendo tra casi antecedenti e successivi al 3 agosto 1995.

Coordinamento con la sentenza n. 264/1994

Il messaggio richiamato chiarisce che la sentenza n. 388 assume rilievo anche per l’applicazione della sentenza n. 264/1994 in tema di prepensionamento. In particolare, al compimento dell’età pensionabile, i trattamenti di pensionamento anticipato possono essere rideterminati anche secondo i criteri della sentenza n. 264, con le precisazioni che i periodi di minore retribuzione possono essere esclusi solo se non necessari per il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la vecchiaia e, nei casi di insufficienza ai fini del prepensionamento, va esclusa anche la maggiorazione convenzionale.

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